Art. 9 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
  iniziative   delle    organizzazioni    internazionali    per    il
  consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. 
 
  1. Ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto-legge 18 febbraio  2015,  n.  7,  ((  convertito,  con
modificazioni, dalla legge )) 17 aprile 2015, n. 43, e'  autorizzata,
a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la  spesa
di euro 372.614, anche per l'invio in missione in  Libia  di  esperti
per fornire assistenza alle autorita' libiche e sostenere il processo
di stabilizzazione del Paese. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015  e  fino  al  31
dicembre 2015, ad integrazione degli  stanziamenti  per  l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro  1.000.000  per
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015  e  fino  al  31
dicembre 2015,  la  spesa  di  euro  1.100.000  per  l'erogazione  di
contributi volontari in favore  dello  United  Nations  System  Staff
College (UNSSC) di  Torino,  dell'Unione  per  il  Mediterraneo,  del
Dipartimento degli Affari Politici e  dell'Inviato  Speciale  per  la
Siria  delle  Nazioni  Unite,  nonche'   dell'Istituto   italo-latino
americano. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015  e  fino  al  31
dicembre  2015,  la  spesa  di  euro  1.800.000  per  assicurare   la
partecipazione  italiana  alle  iniziative  dell'OSCE  e   al   fondo
fiduciario  InCE  istituito  presso   la   Banca   Europea   per   la
Ricostruzione e lo Sviluppo. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015  e  fino  al  31
dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per il  finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale in  servizio  in  aree  di
crisi  la  sistemazione,  per  ragioni  di  sicurezza,   in   alloggi
provvisori. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015  e  fino  al  31
dicembre 2015, la spesa di euro 157.520 per l'invio in missione o  in
viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri  e
della  cooperazione  internazionale  in  aree  di   crisi,   per   la
partecipazione  del  medesimo  alle  operazioni   internazionali   di
gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per  il
reclutamento  di  personale  locale  a  supporto  del  personale  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
inviato   in   localita'   dove   non   operi   una    rappresentanza
diplomatico-consolare. L'ammontare del  trattamento  economico  e  le
spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui  al  presente
comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi  previsti  e  atti  a
garantire la trasparenza nel rispetto della vigente  legislazione  in
materia di protezione dei dati personali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  dell'articolo  18,  comma  2,   del   citato
          decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, e' il seguente: 
              «2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio  2015  e
          fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro  1.490.676  per
          interventi volti a sostenere i processi di  stabilizzazione
          nei Paesi in  situazione  di  fragilita',  di  conflitto  o
          post-conflitto.». 
              La  legge  6  febbraio  1992,  n.  180  (Partecipazione
          dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie  in  sede
          internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          51 del 2 marzo 1992. 
              Il testo dell'articolo 3, comma  159,  della  legge  24
          dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2004),  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e'  il
          seguente: 
              «159. Nello stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per
          provvedere  al  rafforzamento  delle  misure  di  sicurezza
          attiva e passiva, anche informatica,  delle  rappresentanze
          diplomatiche,  degli  uffici  consolari,   degli   istituti
          italiani  di  cultura  e  delle   istituzioni   scolastiche
          all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10
          milioni di euro. Con decreti  del  Ministero  degli  affari
          esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio
          centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
          parlamentari e alla  Corte  dei  conti,  si  provvede  alla
          ripartizione del fondo tra le unita' previsionali  di  base
          interessate del medesimo stato di previsione.».