STATUTO DEL PARTITO UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI Titolo I - PRINCIPI E STRUTTURA Art. 1 - Principi e Valori Art. 2 - Struttura ed organizzazione Art. 3 - Simbolo Titolo II - ADESIONE E PARTECIPAZIONE Art. 4 - Adesione Art. 5 - Adesione di associazioni e movimenti Art. 6 - Diritti e doveri dei soci Art. 7 - Perdita della qualita' di socio Art. 8 - Circoli Territoriali Art. 9 - Sezione delle Circoscrizioni Estere Titolo II - ORGANIZZAZIONE Art. 10 - Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) Art. 11 - Norma di rinvio Art. 12 - Il Consiglio Nazionale Art. 13 - Il Presidente Art. 14 - Il Segretario Politico Nazionale Art. 15 - Il Tesoriere Art. 16 - Revisore Unico contabile Art. 17 - Il Consiglio dei Garanti Titolo IV - RAPPRESENTANZE ELETTIVE Art. 18 - Principi e criteri di designazione - Candidature Art. 19 - Doveri di partecipazione e lealta' politica Art. 20 - Gruppi Parlamentari e Consiliari Art. 21 - Pubblicita' ed informazione Titolo V - INCOMPATIBILITA' - MISURE DISCIPLINARI - COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE - FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO - QUOTE ASSOCIATIVE - RISORSE ALLE ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO Art. 22 - Incompatibilita' tra gli incarichi del Movimento Art. 23 - Misure Disciplinari Art. 24 - Commissariamento delle strutture territoriali periferiche Art. 25 - Fonti di finanziamento del Movimento Art. 26 - Patrimonio del Movimento Art. 27 - Quote associative e Risorse Titolo VI - POTERE REGOLAMENTARE - MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO - SEDE LEGALE - DURATA - NORME FINALI E DI COORDINAMENTO Art. 28 - Potere Regolamentare Art. 29 - Modifiche ed attuazione dello Statuto Art. 30 - Art. 31 - Norme finali e di coordinamento Titolo I PRINCIPI E STRUTTURA Art. 1. Principi e Valori L'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (in seguito ed in abbreviato anche «USEI») e' un Movimento Politico di cittadini che si riconoscono nella Costituzione della Repubblica Italiana e negli ideali fondanti della tradizione cristiana, liberale e democratica con le finalita' di diffondere i principi della libera iniziativa, tutelare e valorizzare la vita e la liberta', secondo i principi di eguaglianza, di integrita', di equita', lealta', sussidiarieta' e solidarieta'. L'Unione Sudamericana Emigrati Italiani vuole concorrere e contribuire, con i principi della democrazia, al rinnovamento della vita politica con cultura riformista ed innovatrice avendo come scopo anche quello di promuovere, favorire e sostenere ogni attivita' economica o intellettuale, in Italia ed all'Estero, finalizzata ad affermare i valori di competenza, professionalita', merito, impegno e trasparenza, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato. Sostiene e promuove la formazione di una nuova classe politica, con particolare riguardo ai giovani ed alle donne. L'USEI assicura la piena partecipazione politica degli iscritti alle decisioni dei suoi organi. Promuove altresi' la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica e riconosce il valore politico dell'istituto delle primarie. L'USEI rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno, assicurando informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta dei soggetti iscritti e dei circoli, rende disponibile tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche ed il rendiconto anche attraverso i nuovi sistemi di informazione digitale. Art. 2. Struttura ed organizzazione La struttura dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e la sua organizzazione e' articolata sul territorio nazionale ed all'estero in Circoli e attraverso le strutture Comunali, Provinciali e Regionali. Art. 3. Simbolo Il simbolo del Movimento Politico denominato «Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)» e' descritto e rappresentato in allegato allo Statuto. Simbolo e denominazione sono patrimonio del Movimento. Le modifiche ed addizioni al simbolo ed alla denominazione possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale e' competente ad apportare modifiche o addizioni al simbolo e alla denominazione in occasione di singole scadenze elettorali. Titolo II ADESIONE E PARTECIPAZIONE Art. 4. Adesione Possono iscriversi all'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) i cittadini italiani, i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia, i cittadini italiani residenti all'estero nonche' i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di eta'. Non possono essere iscritti al Movimento coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalita' politiche, sociali e religiose o ideali contrastanti con quelle del Movimento. Le adesioni devono essere personalmente sottoscritte dall'aderente, con indicazione degli estremi di un suo documento identificativo, e inoltrate alla Segreteria della Presidenza Nazionale dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI). L'adesione acquista efficacia e attribuisce tutti i diritti agli aderenti con il versamento della quota annuale di iscrizione determinata dal Consiglio Nazionale salvo che, entro il termine di trenta giorni dalla data del versamento, il Presidente Nazionale, sentito il Responsabile competente per territorio, non ne abbia disposto, motivatamente e per ragioni di particolare rilievo, il rigetto. L'ammontare della quota annuale di iscrizione puo' essere diversificato a seconda delle categorie degli aderenti. Le dichiarazioni di adesione possono essere proposte in forma collettiva da un numero di richiedenti non inferiore a quindici. Art. 5. Adesione di associazioni e movimenti Il Consiglio Nazionale puo' deliberare forme particolari di adesione di altri movimenti ed associazioni aventi valori e finalita' sostanzialmente coincidenti con quelli all'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI), contestualmente determinandone, nel rispetto dei principi statutari, modalita' di esercizio dei diritti e doveri. Art. 6. Diritti e doveri dei soci I soci dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi del Movimento, partecipano alla determinazione ed all'attuazione del programma e della linea politica dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e concorrono all'elezione degli organi statutari. I soci possono accedere alle cariche del Movimento ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti; In particolare sono tenuti a: a) partecipare attivamente alla vita del Movimento, assolvendo i compiti loro affidati; b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vivono ed operano; c) garantire l'unita' operativa del Movimento ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento e di divisione allo stesso; d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno; e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze; f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica. I soci dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) non possono iscriversi ad altri Partiti e Movimenti politici ne' sostenerli nell'azione politica, salvo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale per intese elettorali e accordi di coalizione. Gli iscritti hanno diritto di informazione e partecipazione sulla attivita' e all'iniziativa politica del Movimento e dei suoi rappresentanti nelle Istituzioni, nonche' di avanzare, anche per via telematica, proposte e suggerimenti agli Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e ai suoi rappresentanti nelle Istituzioni, conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna. Gli aderenti esercitano i diritti di voto presso il Circolo di appartenenza e possono partecipare alle attivita' di tutti i Circoli. Ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente Statuto e dal relativo regolamento. Il Presidente Nazionale, sentito il Responsabile Regionale, puo' sospendere gli aderenti raggiunti da provvedimenti cautelari detentivi e quelli comunque coinvolti in indagini per fatti di particolare rilevanza morale e sociale. La qualifica di socio, la quota e l'eventuale contributo associativo non e' cedibile a terzi. Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attivita' di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico dell'USEI, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e delle direttive del garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 107 del 6.3.2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali. Art. 7. Perdita della qualita' di socio La qualita' di socio dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) si perde: a) per dimissioni, presentate per iscritto e inviate alla Segreteria della Presidenza. Le dimissioni - che hanno effetto immediato - estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi al Consiglio dei Garanti; b) per decadenza, a seguito del mancato pagamento della quota associativa; c) per espulsione, deliberata dal Consiglio Nazionale. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso al Consiglio dei Garanti. Art. 8. Circoli Territoriali Tutti gli aderenti al Movimento sono di diritto componenti di un Circolo Territoriale, che e' costituito da un numero minimo di dieci e massimo di cento aderenti. Il Responsabile Provinciale di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) trasmette le dichiarazioni di adesione presentate dai residenti nei Comuni nei quali non sono costituiti Circoli al Circolo piu' vicino o piu' facilmente raggiungibile. Ove il Circolo abbia raggiunto il numero di cento aderenti, il Responsabile provinciale puo' autorizzare, in deroga ed in via temporanea, iscrizioni in soprannumero o l'assegnazione ad altro circolo territoriale come, in caso la composizione di un Circolo scenda al di sotto di dieci aderenti, ne comunica lo scioglimento, disponendo l'assegnazione degli aderenti ad altro Circolo del territorio. Piu' Circoli aventi sede nel medesimo Comune concordano forme di attivita' unitarie. I Circoli devono trasmettere annualmente al Responsabile Provinciale un resoconto delle attivita' svolte e della partecipazione degli aderenti alle iniziative del Movimento. Art. 9. Sezione delle Circoscrizioni Estere Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) riconosce il valore dell'esperienza degli Italiani nel mondo ed incoraggia forme di partecipazione ad iniziative ispirate ai principi del Movimento, della difesa e diffusione delle tradizioni italiane e regionali, della cultura e della lingua italiana, mediante forme di aggregazione cosi' come disciplinate dal presente Statuto e dalle norme regolamentari di attuazione. I Circoli di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) nelle Circoscrizioni elettorali degli italiani residenti all'estero sono costituiti ed operano secondo le disposizioni di apposito Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale del Movimento, restando disciplinati, per quanto non diversamente previsto, in analogia ai Circoli Territoriali. Titolo III ORGANIZZAZIONE Art. 10. Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) Sono organi Nazionali di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI): il Consiglio Nazionale; Il Presidente Nazionale; il Segretario Politico Nazionale; Il Tesoriere; il Revisore Unico Contabile; Il Consiglio dei Garanti. Art. 11. Norma di rinvio I criteri generali degli istituti dell'organizzazione nazionale si applicano alle modalita' di funzionamento dei corrispondenti organi delle sezioni regionali, provinciali e comunali. Art. 12. Il Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale stabilisce la linea politica di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI). Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e tutte le volte che se ne ritiene la necessita' da parte del Presidente. E' convocato dal Presidente - tramite lettera, fax o mail da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per il Consiglio, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno. Il Consiglio Nazionale e' altresi' convocato ogni volta che ne facciano richiesta un quinto dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta dagli interessati e corredata dall'ordine del giorno da discutere, deve essere presentata al Presidente che provvedera' alla convocazione entro 90 giorni. Il Consiglio Nazionale e' validamente costituito con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti se non diversamente indicato dallo Statuto. Partecipano con diritto di voto al Consiglio Nazionale: a) gli associati b) Il Presidente Nazionale c) Il Segretario Politico Nazionale d) Il Tesoriere Il Consiglio Nazionale elegge: il Presidente Nazionale, il Segretario Politico Nazionale e il Tesoriere, che restano in carica tre anni: Nomina il Revisore Unico Contabile ed i componenti del Consiglio dei Garanti. Approva: a) lo Statuto del Movimento; b) il Codice Etico di comportamento degli eletti nell'esercizio dei rispettivi mandati; c) le linee degli indirizzi politici e programmatici generali del Movimento e dell'azione degli eletti nelle istituzioni; d) le liste e gli accordi di coalizione; e) approva il rendiconto di esercizio; Il voto in Consiglio e' personale e non delegabile. Art. 13. Il Presidente Rappresenta politicamente l'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) in tutte le sedi; Ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del Movimento; Attua il programma politico ed elettorale del Movimento e ne coordina le iniziative con facolta' di delega; Convoca e presiede il Consiglio Nazionale, dirige l'attivita' politica ed organizzativa; Attribuisce compiti e funzioni politiche; Assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione; Ha il potere di utilizzare e depositare il contrassegno elettorale dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e di presentare e depositare liste e candidature elettorali; le funzioni connesse a tali attivita' possono essere svolte anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati; puo' delegare, anche temporaneamente il potere esclusivo di firma per la presentazione e il deposito del contrassegno, delle liste e delle candidature elettorali, nominando all'uopo procuratori speciali e conferendo mandati; Nomina nei casi e per il tempo strettamente necessario, commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva, del governo degli organi territoriali o per lo svolgimento di specifici adempimenti di competenza di questi; Puo' richiamare e sospendere l'aderente fino alle determinazioni del Consiglio Nazionale. Art. 14. Il Segretario Politico Nazionale E' l'organo esecutivo dell'USEI; Puo' essere delegato dal Presidente per l'esercizio di funzioni e competenze; Da' attuazione alle deliberazioni e agli indirizzi decisi dal Presidente e dal Consiglio Nazionale; Sovrintende a tutta l'attivita' della struttura dell'USEI e degli organi territoriali; Puo' assumere decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessita'. Art. 15. Il Tesoriere Il Tesoriere e' il responsabile per la gestione economica-finanziaria e patrimoniale dell'USEI ed e' nominato dal Consiglio Nazionale su designazione del Presidente Nazionale che lo sceglie tra gli iscritti al Movimento in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico. Il Tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile per due volte. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, Il Presidente Nazionale designa un Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere. Il Tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale, salvo l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Il Tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui e' attribuita la legale rappresentanza del Movimento negli atti e in giudizio. Tiene i libri contabili e provvede alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali. Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicita', dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento pari al 60% del totale delle attivita' dello stato patrimoniale. In particolare il Tesoriere: a) e' legittimato alla riscossione delle entrate di cui in precedenza; b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonche' contratti di locazione anche finanziaria, effettua pagamenti ed incassa crediti; c) stipula convenzioni con gli enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012; d) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge,decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno del personale; e) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali e previdenziali; f) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conto correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per il tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto; g) dirige, coordina e controlla le attivita' e le operazioni gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dal Consiglio Nazionale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione uniformandosi ai principi di tracciabilita' e documentabilita' delle operazioni, di inerenza e congruita' delle spese e di integrita' dei profili reputazionali delle controparti, nonche' di prevenzione di conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto; h) predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali, secondo i principi ed i criteri direttivi determinati dal Consiglio Nazionale con apposito regolamento; i) Il Tesoriere puo' compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito delle proprie competenze. Gli e' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i segg. atti: compravendita di beni immobili, compravendita di titoli (Titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili), costituzioni di societa', acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti, concessioni di prestiti, contratti di mutuo, acquisto di valuta, richiesta e rilascio di avalli, fideiussioni o altra forma di garanzia; l) gestisce, secondo le istruzioni del Consiglio Nazionale, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni; m) A norma del'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il Tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Movimento solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il Movimento secondo le norme del mandato. E' tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle competenze a lui specificamente attribuite e deve fare tutto quanto e' in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il Tesoriere non risponde per atti o fatti - inclusi i bilanci - i rendiconti, la contabilita', le attivita' di gestione e le obbligazioni - imputabili a strutture e organismi territoriali periferici del Movimento, dotati di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria; n) Ha facolta' di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu' Vice tesorieri di sua fiducia che nomina egli stesso, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale ed al revisore dei conti. E' personalmente responsabile dell'operato dei Vice Tesorieri; o) Al fine di assicurare prassi contabili uniformi, a garanzia della trasparenza informativa del Movimento, ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, e' tenuto a conformarsi alle direttive del Tesoriere in materia di bilanci e contabilita' e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere affinche' si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza e' passibile di commissariamento e deferimenti disciplinari; p) I rapporti con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge; q) Il Tesoriere entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale. Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina il 31 dicembre. Il Tesoriere nei quattro mesi successivi redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale. Art. 16. Revisore Unico contabile Controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Movimento; Predispone, in ogni occasione della presentazione dei rendiconti e dei bilanci del Movimento, una relazione particolareggiata su detti rendiconti e bilanci e allegata ai medesimi; Ha il compito e la responsabilita' di vigilare sull'operato del Tesoriere; Il Revisore Unico deve essere iscritto all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia ed e' nominato dal Consiglio Nazionale. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Movimento e' affidato ad apposita societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2010, nominata dal Presidente Nazionale. Art. 17. Il Consiglio dei Garanti Il Consiglio dei Garanti e' l'organo di garanzia. Il Consiglio dei Garanti e' titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalla violazioni dello Statuto, nonche' del Codice etico. Il Consiglio dei Garanti ha competenza esclusiva e giudica sulle controversie tra gli aderenti ed il Movimento in tutte le sue strutture territoriali in relazione alla applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e, in generale, alla vita del Movimento, infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento, ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Movimento previste dal presente Statuto, dal Codice etico e dai regolamenti emanati, controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonche' alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni. Il Consiglio giudica quale amichevole compositore, con dispensa da ogni formalita' di procedura. Gli aderenti possono proporre ricorso al Consiglio dei Garanti per violazione dello Statuto e dei Regolamenti; la proposizione dei ricorsi non sospende l'esecutivita' degli atti impugnati, salva diversa decisione del Consiglio dei Garanti. Il procedimento innanzi al Consiglio dei Garanti e' improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Consiglio e ciascun iscritto puo' prenderne visione. Con regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico, le modalita' per garantire e regolare il procedimento nonche' i requisiti e le incompatibilita' dei membri del Consiglio. Il Consiglio dei Garanti, qualora rilevi fatti censurabili o meritevoli di ulteriore approfondimento, li comunica al Segretario Politico Nazionale ed al Consiglio Nazionale perche' assumano, secondo le rispettive competenze, provvedimenti opportuni. Il Consiglio dei Garanti esprime, su richiesta del Segretario Nazionale o degli organi Nazionali e Regionali, pareri sul significato e la portata delle norme dello Statuto e dei Regolamenti. Tali pareri hanno valore di interpretazione autentica e quindi carattere cogente per gli organi e gli aderenti al Movimento. Il Consiglio dei Garanti e' composto da un numero massimo di cinque membri, di idonea competenza, eletti dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nella sua prima riunione il Presidente. Il Consiglio Nazionale provvede, con le medesime modalita' di votazione, alla surroga di componenti cessati dal Consiglio dei Garanti nel corso del mandato. I componenti del Consiglio dei Garanti non possono essere componenti elettivi di organi Collegiali Nazionali e Regionali del Movimento ne' ricoprire mandati parlamentari e istituzionali. Il Presidente del Consiglio dei Garanti puo' partecipare alle riunioni degli organi nazionali e regionali senza diritto al voto. Le riunioni del Consiglio dei Garanti sono convocate dal suo Presidente, anche su richiesta del Segretario Politico o del Presidente nazionale. Le decisioni del Consiglio dei Garanti sono verbalizzate da un Segretario scelto, anche di volta in volta, dal Presidente e anche al di fuori dei suoi membri. Il Consiglio dei Garanti decide a maggioranza con l'intervento di almeno tre membri entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni, dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il provvedimento assunto dal Consiglio dei Garanti e' definitivo. Titolo IV RAPPRESENTANZE ELETTIVE Art. 18. Principi e criteri di designazione Candidature Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, le candidature per le elezioni politiche al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle citta' metropolitane, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di Regione e di Provincia autonoma sono approvate dal Consiglio Nazionale sulla base delle proposte formulate dai Circoli Territoriali e delle Circoscrizioni Estere ove interessate. Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai rispettivi Circoli Territoriali e ratificate dal Consiglio Nazionale. Nella formazione delle liste e per le scelte dei candidati si seguiranno i criteri di equilibrata proporzionalita' tra donne e uomini e della partecipazione dei giovani. Ai fini delle pari opportunita', l'USEI promuove azioni volte a favorire pari opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del movimento ed alla formazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello. Il Consiglio Nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma Le proposte di candidatura devono essere motivate con riferimento alle qualificazioni ed ai percorsi politici dei candidati. Le candidature vengono sottoposte agli Organi del Movimento preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. Art. 19. Doveri di partecipazione e lealta' politica Tutti i rappresentanti nelle Istituzioni Pubbliche aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani o da essa designati partecipano alla attivita' del Movimento come previsto dal presente Statuto. I titolari di mandati elettivi sono tenuti a seguire le indicazioni programmatiche e quelle politiche relative alle scelte di coalizione, alleanza e collegamento con altri Partiti, deliberate dagli Organi del Movimento. Gli eletti aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani ed i Dirigenti del Movimento sono tenuti al rispetto dei deliberati degli Organi del Movimento nelle posizioni pubbliche, anche espresse attraverso i mezzi di informazione. I Parlamentari Europei, Nazionali e Regionali aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani, gli Amministratori Locali e quelli di Enti, Istituzioni e Societa' designati da organi elettivi contribuiscono al funzionamento del Movimento con il versamento di una quota - definita dal Consiglio Nazionale - delle indennita' e dei compensi annuali da essi percepiti in funzione della carica ricoperta. Art. 20. Gruppi Parlamentari e Consiliari I Parlamentari ed i Consiglieri eletti e aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani sono tenuti ad iscriversi ai Gruppi parlamentari e consiliari del Movimento e, ove questi non siano costituiti, ad iscriversi a quelli indicati dal Movimento. I Gruppi esercitano funzioni di indirizzo delle attivita' dei propri aderenti nelle Istituzioni parlamentari o consiliari, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari e secondo le finalita' ed i criteri del buon governo e della legalita'. Art. 21. Pubblicita' ed informazione La composizione degli Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani e' consultabile su documenti informatici, secondo apposito Regolamento e nel rispetto delle normative di legge sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza. Gli indirizzi di posta elettronica dei Circoli, ove costituiti, e degli organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani sono pubblicati nel sito Web. Tutti gli organi del Movimento assicurano con mezzo informatico la pubblicita' delle loro attivita' e la conoscenza delle convocazioni, nonche' di ogni altro adempimento finalizzato all'esercizio dei diritti di partecipazione degli aderenti. Titolo V INCOMPATIBILITA' - MISURE DISCIPLINARI - COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE - FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO - QUOTE ASSOCIATIVE - RISORSE ALLE ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO Art. 22. Incompatibilita' tra gli incarichi del Movimento Il Consiglio Nazionale stabilisce con proprio atto regolamentare le incompatibilita' fra cariche istituzionali ed incarichi nel Movimento. Art. 23. Misure Disciplinari Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le misure disciplinari sono: I) l'ammonizione; II) la sospensione; III) l'espulsione; IV) la revoca dell'affiliazione di un circolo; V) l'interdizione dal compiere attivita' che coinvolgano direttamente o indirettamente il Movimento. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entita'. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' sempre reso di pubblico dominio. Art. 24. Commissariamento delle strutture territoriali periferiche Il Consiglio Nazionale e/o il Collegio dei Probiviri, su proposta del Presidente Nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare i Circoli Territoriali e delle Circoscrizioni Estere, nominando a tal fine un Commissario: Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto al Consiglio Nazionale ed al Collegio dei Probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento. Art. 25. Fonti di finanziamento del Movimento Le entrate del Movimento, in base alla legislazione vigente, sono le seguenti: 1) quote associative; 2) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi; 3) contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 4) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi; 5) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa; 6) ogni altra entrata prevista dalla legge. Art. 26. Patrimonio del Movimento Il patrimonio del Movimento e' costituito oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili e mobili registrati ed immobili che si acquisiranno in futuro, per atti tra vivi o per mortis causa. Il Patrimonio puo' essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicita', solo per soddisfare le finalita' statutarie del Movimento e per garantire la continuita' e la normalita' di funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali. Art. 27. Quote associative e Risorse alle articolazioni del Movimento Il Consiglio Nazionale determina, con apposito regolamento, l'importo delle quote associative. I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alla cariche elettive europee,nazionali e locali - sono quelle di proporzionalita', programmazione, economicita' ed equa ripartizione. Titolo VI POTERE REGOLAMENTARE - MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO - SEDE LEGALE - DURATA - NORME FINALI E DI COORDINAMENTO Art. 28. Potere Regolamentare Il Consiglio Nazionale, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente Statuto. Art. 29. Modifiche ed attuazione dello Statuto Il presente Statuto puo' essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale. Il Presidente Nazionale, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto che dovranno essere approvati, adotta tutti i provvedimenti opportuni. Art. 30. Il Movimento ha sede legale in Belvedere Marittimo (CS), Via Giustino Fortunato, n. 54 e potranno essere costituite ulteriori sedi di rappresentanza in altri luoghi, anche all'estero. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal Presidente Nazionale e comunicate al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva alla modifica. La durata del partito e' illimitata. Art. 31. Norme finali e di coordinamento Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. (Omissis). STATUTO DEL PARTITO MARONI PRESIDENTE Art. 1. Denominazione - Scopi - Sede L'associazione politica denominata «Maroni Presidente» ha lo scopo di elaborare proposte, programmi e iniziative atte all'istituzione dell'Euroregione Nord, costituzionalmente autodeterminata, e all'attribuzione, a livello regionale, del 75% delle tasse versate dai cittadini e dalle imprese dell'Euroregione. L'associazione si fonda sui principi dell'eguaglianza e delle pari opportunita', assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi. L'Associazione ha sede in Monza in via Passerini, 13. L'Associazione puo' prevedere articolazioni territoriali costituite da un numero minimo di soci pari a 10 (dieci). Art. 2. Simbolo Il simbolo dell'associazione politica «Maroni Presidente» appartiene al patrimonio dell'associazione ed il Consiglio Direttivo e' delegato alla gestione dello stesso e a sue eventuali modifiche. Il simbolo e' costituito da un «cerchio nero racchiudente, su due righe, la scritta "MARONI" sulla prima e "PRESIDENTE" sulla seconda, entrambi di colore blu. Sotto le scritte e' raffigurata una croce di colore rosso». Tale simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni ad ogni livello. Il Consiglio Direttivo potra' per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo dall'Associazione, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio dell'Associazione politica «Maroni Presidente». Art. 3. Scioglimento L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'associazione puo' essere deliberato solo dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto al voto. L'assemblea dei soci demanda al Consiglio Direttivo gli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione dell'associazione ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 4. Organi dell'Associazione Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo: il Presidente; il Tesoriere; il Collegio dei Revisori o Revisore Unico; il Collegio di Garanzia. L'Associazione Maroni Presidente promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, in attuazione dell'art. 51 della costituzione, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, assicurando inoltre le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica. Art. 5. Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci e' l'organo rappresentativo di tutti gli associati. Stabilisce la linea politica e programmatica dell'associazione. Tutti i componenti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa alla data di apertura dei lavori dell'Assemblea. L'Assemblea viene convocata ogni tre anni dal Presidente con le modalita' previste dal «Regolamento dell'Assemblea» approvato dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni dall'evento per l'elezione del Presidente. In caso di prima convocazione l'Assemblea e' valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto. In seconda convocazione a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dallo Statuto. L'assemblea dei soci elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, nonche' il Collegio dei revisori o Revisore Unico ed il Collegio di garanzia. I componenti dell'Assemblea possono presentare proposte di modifica dello Statuto e documenti riguardanti la linea politica e programmatica dell'Associazione. Le proposte prese in esame dall'Assemblea devono essere sottoscritte dal numero dei soci componenti dell'Assemblea stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della convocazione. Art. 6. Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo svolge la sua azione in conformita' agli indirizzi politico programmatici deliberati dall'Assemblea dei Soci. Sono componenti del Consiglio Direttivo: il Presidente da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della meta' piu' 1 (uno) dei suoi componenti, oppure per effetto dell'impossibilita' di surrogare i dimissionari ed i componenti risultino inferiori a 4 (quattro) se il Consiglio e' composto di 5 (cinque) membri e a 3 (tre) se il Consiglio Direttivo e' composto da meno di 5 (cinque) membri. Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le sedute sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita' di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio. Partecipa, con il solo diritto di parola, il Tesoriere dell'Associazione. Il Presidente puo' estendere la partecipazione, solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma continuativa, ad altri soci e/o esperti esterni all'Associazione per la trattazione di argomenti specifici. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo al membro componente, quale rappresentante della minoranza. Art. 7. Competenze del Consiglio Direttivo E' competenza del Consiglio Direttivo: deliberare su tutte le questioni che non sono demandate per legge o per Statuto ad altri organi; individuare i criteri cui va ispirata la gestione economica-patrimoniale del movimento; approvare il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente redatto dal tesoriere; approvare il bilancio preventivo redatto dal Tesoriere; approvare e modificare i regolamenti per la gestione e l'organizzazione dell'Associazione, nonche' quello dell'Assemblea dei Soci; deliberare la quota associativa e la veste grafica della tessera; nominare il Tesoriere e affidargli le relative competenze stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione; deliberare sui provvedimenti sanzionatori; deliberare la partecipazione alle elezioni ad ogni livello istituzionale e definire le modalita' di selezione sulle candidature per le elezioni alle quali l'Associazione stabilisce di partecipare, secondo le modalita' di cui all'art. 20); deliberare l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento di eventuali articolazioni territoriali dell'Associazione; nominare i referenti di ogni articolazione e revocare gli stessi qualora venga meno il numero minimo di associati per ogni singola articolazione o per dimissioni o gravi motivi; deliberare ponendo in atto azioni interne all'Associazione volte ad assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione dei dati personali degli Associati; deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Art. 8. Il Presidente Il Presidente rappresenta politicamente e legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni salvo casi di anticipata decadenza. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne predispone l'ordine del giorno. Esegue e coordina le direttive dell'Assemblea dei Soci e la convoca, presiedendola, almeno ogni 3 (tre) anni. Nomina e revoca il Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Riscuote i finanziamenti e i rimborsi previsti dalla legge. Egli puo' delegare altri soci dell'associazione stessa a compiti specifici, anche di rappresentanza legale nell'ambito dei poteri conferiti . Il Presidente non puo' svolgere piu' di 2 (due) mandati completi. Si considerano mandati completi tutti quelli in cui il Presidente ha ricoperto tale ruolo per un periodo superiore a 30 (trenta) mesi. Art. 9. Il Tesoriere Compie gli atti amministrativi demandatigli dal Consiglio Direttivo. Le principali attribuzioni sono: la gestione finanziaria dell'Associazione compresa l'apertura e la chiusura dei conti correnti senza possibilita' di scoperto; la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; la gestione della contabilita' dell'Associazione; la tenuta dei libri contabili; la stesura dei bilanci e tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia; la predisposizione del bilancio di previsione ed il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; ogni altro adempimento stabilito a suo carico dalla legge. Ha l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con il solo diritto di parola. Il tesoriere dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Art. 10. Iscrizione all'associazione Si possono iscrivere all'Associazione, conseguendo la qualifica di socio, tutte le persone che hanno compiuto i 18 (diciotto) anni di eta'. Art. 11. I Soci I Soci hanno il dovere di operare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal «Regolamento». I Soci che sono eletti in liste contrassegnati dal simbolo «MARONI PRESIDENTE» non possono iscriversi o aderire a partiti, movimenti, associazioni politiche, segrete, massoniche, liste civiche, ad esclusione di quelle riconosciute dal Consiglio Direttivo. Il verificarsi di tale incompatibilita' comporta la cancellazione automatica dall'elenco degli iscritti dell'Associazione con delibera emessa dal Consiglio Direttivo. Art. 12. Tesseramento Ogni Socio e' tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo ed e' valida per l'anno in corso. Decorso tale termine i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva dell'Associazione decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 ottobre, la veste grafica e la quota associativa della tessera. Art. 13. Economia L'Associazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e possesso dell'Associazione costituisce il suo patrimonio che e' unico ed indivisibile. Le modalita' di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dal Consiglio Direttivo. Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo delibera del Consiglio Direttivo in base alla disponibilita' patrimoniale dell'Associazione e proporzionalmente al numero di soci di ciascuna articolazione territoriale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Art. 14. Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione e' costituito: dal Simbolo di cui all'art. 2; dai beni mobili ed immobili; da partecipazioni; Marchi e brevetti; Lasciti o donazioni comunque pervenuti. Art. 15. Entrate Le entrate dell'Associazione sono costituite: da entrate derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse; da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore dell'Associazione; da contributi dello Stato e da rimborsi elettorali a norma di legge; da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge; da contribuzioni dei cittadini, dalle associazioni, da movimenti e societa' in base alla normativa vigente. Le risorse vengono utilizzate o ripartite secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo. Art. 16. Spese Le spese dell'Associazione sono le seguenti: spese generali per il funzionamento dell'Associazione; spese per la stampa, per le attivita' di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione; spese per le campagne elettorali; spese per le iniziative culturali o sociali; spese per la formazione politica degli associati; spese per l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni o convegni; spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione alla politica. Art. 17. Collegio dei Revisori L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori, composto da tre membri iscritti all'Albo dei Revisori legali, oppure un Revisore unico, iscritto all'Albo dei Revisori Legali. il Presidente del collegio dei Revisori viene eletto dall'assemblea dei soci. Qualora venisse a mancare un Revisore facente parte del Collegio si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita dai revisori nominati dall'assemblea. Il revisore cosi' nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero Collegio. Qualora mancasse la maggioranza dovra' essere convocata apposita assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori. Al Collegio dei Revisori spetta il compito di: controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente al consiglio direttivo. La carica di revisore e' inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed e' rinnovabile anche piu' volte. I revisori partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo che approva il bilancio e possono su loro richiesta assistere alle altre riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Art. 18. Collegio di Garanzia Il Collegio di Garanzia e' composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci ed elegge nel suo seno il proprio Presidente. La durata in carica e' triennale e i membri sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare un membro facente parte del Collegio si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita da membri nominati dall'assemblea. Il membro cosi' nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero Collegio. Qualora mancasse la maggioranza dei membri dovra' essere convocata apposita assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio di Garanzia. La carica di componente del collegio di garanzia e' inconciliabile con quella di consigliere. Spetta al collegio di Garanzia: tutelare i diritti di informazione e partecipazione attribuiti a norma dello statuto agli associati; vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie e regolamentari; giudicare sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati nonche' sulle controversie insorgenti tra i vari organi dell'associazione. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi membri ed il provvedimento assunto e' definitivo. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Collegio di Garanzia al membro componente, quale rappresentante della minoranza. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Art. 19. Sanzioni Le sanzioni applicabili dal Consiglio direttivo sono: il richiamo scritto; la sospensione per un massimo di mesi 6 (sei), con contestuale decadenza dalle cariche interne all'Associazione e il divieto di parlare per nome e per conto dell'Associazione stessa; l'espulsione. Ogni sanzione deve essere comunicata al Socio mediante Raccomandata con Ricevuta di ritorno entro 7 (sette) giorni dalla data del provvedimento. Ciascun socio sottoposto a misure disciplinari puo' presentare ricorso al Presidente. Il Presidente, convoca entro 30 giorni il Collegio di Garanzia, al quale spetta il giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Art. 20. Selezione delle candidature La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e di presidente di Regione e di provincia autonoma potra' essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci nell'Associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti. Art. 21. Rendiconto e trasparenza Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile finanziaria, il Consiglio Direttivo nominera' una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa ai sensi di legge vigenti in materia. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma abbreviata e la relazione della societa' di revisione, verranno resi pubblici nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo. Art. 22. Modifiche Statutarie Le modifiche statutarie o la completa riformulazione, devono essere approvate a maggioranza semplice dei Soci, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto. (Omissis). STATUTO DEL PARTITO POPOLARI PER L'ITALIA Art. 1. Denominazione e sede Ai sensi dell'art. 49 della Costituzione italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e' costituita l'associazione, quale partito politico nazionale, denominata «POPOLARI PER L'ITALIA». L'associazione e' disciplinata dal presente statuto provvisorio, dal codice civile e dalla ulteriore normativa applicabile. L'associazione non persegue fini di lucro ed e' sottoposta alle particolari normative fiscali previste. La sede del partito e' in Milano, via Trau' n. 2, e sara' indicata sul sito internet ufficiale dell'associazione. L'associazione puo' organizzare la propria attivita' tramite sedi secondarie e/o unita' locali/delegazioni territoriali. Art. 2. Simbolo Al presidente, che ne riferisce circa l'uso al comitato di presidenza, spetta la facolta' di utilizzo della denominazione e del simbolo dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» e la sua concessione a terzi, fermo restando il diritto unilaterale e insindacabile di revoca della concessione medesima. La descrizione del simbolo, che si allega al presente atto con lettera «A», e' la seguente: «cerchio contenente una fascia obliqua multicolore,inclinata da sinistra (basso) verso destra (alto) a forma di freccia. Il tronco della freccia ha tre fasce e su due di queste compare la scritta "POPOLARI" e "PER L'ITALIA" sulla fascia inferiore. Le tre fasce del tronco della freccia sono dall'alto a scendere verde,la prima fascia, bianca la seconda,con la scritta "POPOLARI" e rossa la terza con la scritta "PER L'ITALIA". La punta della freccia e' al centro bianca con ali rosse a destra e verde a sinistra oltre ad altri due estremi con diverse tonalita' di celeste e bleu. Lo sfondo di tutto il simbolo e' una tonalita' mista di diverse sfumature di celeste e bleu». Eventuali modifiche dei simbolo e della denominazione ai soli fini elettorali nelle elezioni politiche, amministrative e regionali sono demandate al presidente, sentiti gli organismi territoriali competenti e il comitato di presidenza. La direzione nazionale dispone eventuali modifiche sostanziali del simbolo e della denominazione e puo' delegare a tal fine il comitato di presidenza. Art. 3. Scopo e natura dell'associazione politica L'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» e' un movimento politico di persone libere che intendono mettersi in gioco per i grandi valori che costituiscono la tradizione viva del popolarismo italiano ed europeo secondo i principi del partito popolare europeo stesso. L'impegno dell'associazione attinge pertanto a un patrimonio ideale e politico che pone al centro: la persona, il diritto alla vita, la liberta', la giustizia e la dignita' di ogni essere umano; la famiglia in quanto nucleo fondante della societa'; i principi di solidarieta', sussidiarieta' e giustizia sociale per un riformismo capace di cambiare in profondita' il nostro Paese e l'Europa per dare piena cittadinanza a tutti; un'Europa comunitaria, unita, democratica, vicina ai bisogni delle persone, capace di assicurare stabilita' interna e pace in molte aree del mondo; il valore del lavoro e della liberta' di impresa come espressioni e realizzazioni della persona umana. L'associazione intende superare i modelli centralisti dei partiti dando voce alla piu' ampia pluralita' di soggettivita' culturali, associative, civiche e politiche che si riconoscono nell'assoluta priorita' della persona rispetto alle istituzioni per costruire un progetto onesto, di gente accogliente declinato con laicita' inclusiva, aperto al dialogo con tutti e ciascuno. L'associazione ha lo scopo altresi' di promuovere la partecipazione civile per costituire un partito ispirato ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana in particolare a quelli richiamati dagli articoli 2, 3, 49 e 51. L'associazione promuove azioni volte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini garantendo pari opportunita' a tutti i livelli, particolarmente nell'accesso alla composizione dei propri organi colleggiali e nelle cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione. L'associazione riconosce il pluralismo delle diverse opzioni culturali, sociali e politiche e garantisce pari dignita' e opportunita' a tutte le condizioni quali il genere, le convinzioni religiose, l'eta', l'orientamento sessuale e l'origine etnica. Art. 4. Soggetti dell'associazione. Diritti e doveri degli iscritti e modalita' di adesione Il partito e' aperto a forme di partecipazione molteplici e diversificate. Ai fini del presente statuto, vengono identificati i seguenti soggetti della vita interna: i fondatori, gli iscritti, i sostenitori, i rappresentanti federati. Sono iscritti all'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» le cittadine e i cittadini italiani che ne facciano esplicita richiesta nei modi e nelle forme stabilite da apposito regolamento e che versino la quota d'iscrizione fissata annualmente. L'associazione - libera, volontaria e di durata annuale - comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA», l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi ed esecutivi. Ogni iscritto si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignita' degli altri iscritti. Gli iscritti, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attivita' dei «POPOLARI PER L'ITALIA» e a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne all'associazione secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari. La richiesta di iscrizione va integralmente compilata e sottoscritta anche attraverso il sito web, e comporta, una volta accolta, il versamento della quota annuale stabilita per l'iscrizione. Le modalita' e le procedure per l'iscrizione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito regolamento. Art. 5. Organi associativi Sono organi dell'associazione: il presidente; la direzione nazionale; il comitato di presidenza; il coordinatore organizzativo nazionale; l'assemblea degli eletti; il congresso nazionale degli iscritti. Art. 6. Presidente nazionale Il presidente, eletto dal Congresso nazionale degli iscritti, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, e' il garante dell'unita' dell'associazione e rappresenta le linee politico-strategiche dell'associazione stessa. Il presidente convoca e presiede l'assemblea degli eletti, la direzione nazionale, il comitato di presidenza; convoca il congresso degli iscritti. Art. 7. Direzione nazionale La direzione nazionale e' composta dal presidente, dal coordinatore organizzativo nazionale, dal tesoriere, dai membri del governo, da una rappresentanza di deputati e senatori nazionali, di parlamentari europei e di consiglieri regionali, dai coordinatori regionali e da una rappresentanza della base degli iscritti indicata dal presidente pari al 15% (quindici per cento) dei membri di tale consesso, per un totale di persone comunque non superiore a 100 (cento). La direzione nazionale: a) e' organo di indirizzo politico ed e' eletta dal congresso degli iscritti con metodo proporzionale sulla base di un apposito regolamento; il regolamento prevedera' l'elezione del Presidente nazionale e della Direzione nazionale, stabilendone anche il numero definitivo della sua composizione, con metodo proporzionale sulla base della presentazione di liste concorrenti. Se saranno presentate piu' di una lista il regolamento prevedera' comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il 15% (quindici per cento) dei posti della Direzione nazionale; b) e' convocata dal presidente almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata, fax, sms o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; c) determina, su proposta del presidente, le linee politiche e strategiche dell'associazione; d) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento; e) stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative; f) delibera, per gli atti che impegnano il partito, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. E' prevista della delega scritta ad altro membro della direzione. Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal presidente. Art. 8. Comitato di presidenza Il comitato di presidenza, nominato dal presidente, e' l'organo esecutivo dell'associazione. E' composto dal presidente, dal coordinatore organizzativo, dal tesoriere nazionale, da membri del Governo, da deputati, da senatori, da parlamentari europei e da coordinatori regionali per un totale non superiore a 20 (venti) unita'. Puo' eleggere fra i suoi componenti uno o piu' vicepresidenti. Il comitato di presidenza: a) e' convocato dal presidente; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata, fax, sms o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione; b) delibera sulle modalita' ed i tempi di attuazione delle linee strategiche dell'associazione; c) ha la responsabilita' di coordinare l'esecuzione dell'indirizzo politico-strategico dell'associazione, secondo le indicazioni deliberate dalla direzione nazionale e dal presidente; d) nomina, su proposta del Presidente, il coordinatore organizzativo nazionale e il tesoriere; e) nomina, su proposta del presidente, i coordinatori regionali; f) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea degli eletti e alla direzione nazionale; g) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della direzione nazionale; h) delibera, per gli atti che impegnano il partito, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. E' prevista la possibilita' della delega scritta ad altro membro. Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente. In relazione alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissione dei componenti del Comitato di Presidenza si rinvia espressamente a specifiche disposizioni regolamentari. Art. 9. Coordinatore organizzativo nazionale Il coordinatore organizzativo nazionale ha il compito di dirigere e coordinare la struttura operativa del partito. Il coordinatore organizzativo: a) svolge le funzioni di raccordo con i parlamentari nazionali ed europei, con gli eletti a livello locale; b)assicura la migliore sinergia fra tutti gli aderenti all'associazione sul territorio, con particolare riguardo alla organizzazione della comunicazione interna ed esterna, nonche' alla predisposizione e all'aggiornamento degli atti regolamentari e generali previsti dallo statuto. Il coordinatore organizzativo sovrintende al lavoro dei coordinatori regionali, alla raccolta delle iscrizioni, al contributo dei sostenitori e al lavoro delle strutture federate e riferisce periodicamente al comitato di presidenza e al presidente. Art. 10. Assemblea degli eletti Doveri degli eletti E' costituita l'assemblea dei parlamentari, nazionali ed europei, e dei consiglieri regionali, provinciali e dei comuni capoluoghi di provincia dell'associazione. E' convocata dal presidente almeno due volte l'anno ed ha funzioni consultive. Ai suoi lavori partecipano i membri della direzione nazionale e possono partecipare, se invitate, altre personalita'. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto e' causa di incandidabilita' a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA», nonche' dei provvedimenti disciplinari di cui al regolamento previsto all'art. 20 del presente statuto. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attivita' attraverso il sistema informativo per la partecipazione. Art. 11. Congresso nazionale degli iscritti Il congresso degli iscritti e' l'organo sovrano dell'associazione ed e' composto da tutti gli aderenti, ai vari livelli, all'associazione medesima. Il congresso e' indetto in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni. Tutte le cariche associative hanno di norma una durata di 4 (quattro) anni e comunque fino al congresso successivo. Le modalita' di indizione e funzionamento del congresso saranno stabilite da apposito regolamento predisposto dal comitato di presidenza. Art. 12. Congressi provinciali Partecipano con diritto di voto ai congressi provinciali i soci iscritti all'associazione residenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale del coordinamento provinciale. Ogni congresso provinciale e' convocato almeno una volta ogni 4 (quattro) anni per l'elezione del coordinatore provinciale e dei membri elettivi del comitato provinciale. Il congresso provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto. Il congresso provinciale elegge il coordinatore provinciale e l'80% (ottanta per cento) dei membri del coordinamento provinciale con le modalita' previste da apposito regolamento. Il regolamento prevedera' l'elezione del coordinamento provinciale provinciale, stabilendo anche il numero definitivo della sua composizione, con metodo proporzionale sulla base della presentazione di liste concorrenti. Se saranno presentate piu' di una lista il regolamento prevedera' comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il 15% (quindici per cento) dei posti del coordinamento provinciale. Le modalita' di indizione e funzionamento dei congressi provinciali saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal comitato di presidenza e approvato dalla direzione nazionale. Art. 13. Responsabili nazionali di settore e/o dipartimenti Il comitato di presidenza nomina i responsabili dei settori e/o dipartimenti. I responsabili dei settori e/o dipartimenti, se convocati, partecipano ai lavori della direzione nazionale. Art. 14. Incompatibilita' Il comitato di presidenza emana un Regolamento sulle incompatibilita' fra le cariche dell'associazione e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna. Art. 15. Articolazione territoriale L'associazione articola la sua presenza in Italia e all'estero attraverso coordinatori (e vice-coordinatori) regionali, provinciali e cittadini e attraverso coordinamenti regionali, provinciali e cittadini. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni. I coordinatori dei comuni sopra i 50000 (cinquantamila) abitanti sono nominati dal corrispondente coordinatore provinciale, in accordo con il coordinatore regionale e con il Presidente. I coordinatori dei comuni sotto i 50000 (cinquantamila) abitanti sono nominati dal coordinatore provinciale, in accordo con il coordinatore regionale. Il coordinamento regionale e' composto fino un massimo di 50 (cinquanta) componenti. Fanno parte del coordinamento regionale: il presidente della regione; i consiglieri e assessori regionali; i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione; il coordinatore regionale; i coordinatori provinciali della regione; il responsabile regionale dell'associazione giovanile e i responsabili regionali dei diversi dipartimenti istituiti; i presidenti e consiglieri Provinciali; i coordinatori comunali scelti dal coordinatore regionale in quota pari al massimo al 30% (trenta per cento) del totale dei membri. Il coordinamento provinciale e' composto fino un massimo di 50 (cinquanta) componenti. Fanno parte del coordinamento provinciale: il presidente della provincia; i consiglieri e assessori Provinciali e dei comuni della provincia; il coordinatore provinciale; i responsabili provinciali dei diversi dipartimenti istituiti; i presidenti e consiglieri dei comuni della provincia; i coordinatori comunali scelti dal coordinatore provinciale in quota pari al massimo al 20% (venti per cento) del totale dei membri; una rappresentanza degli iscritti eletta dal congresso provinciale pari all'80% (ottanta per cento) del totale dei membri. Il coordinamento comunale e' composto fino un massimo di 30 (trenta) componenti. Fanno parte del coordinamento comunale: il sindaco del comune; i consiglieri e assessori comunali; il coordinatore comunale; il responsabile comunale dell'associazione giovanile e i responsabili comunali dei diversi dipartimenti istituiti; una rappresentanza degli iscritti residenti nel comune, scelta dal coordinatore comunale, non superiore al 20% (venti per cento) del totale dei membri del coordinamento. Art. 16. Candidature Elezioni europee e nazionali Le candidature alle elezioni europee e nazionali sono stabilite dal presidente nazionale d'intesa con il comitato di presidenza. L'associazione, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, nella scelta delle candidature ad ogni livello si impegna ad osservare: il rispetto della parita' dei generi, l'uguaglianza di tutti gli iscritti, la pari dignita' di tutte le condizioni personali (origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale e disabilita') e il rispetto delle minoranze. Elezioni regionali Le liste dei candidati alle elezioni dei consigli regionali sono proposte dal coordinatore regionale, approvate dal coordinamento regionale sentiti i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e sono approvate in ultima istanza dal comitato di presidenza. La candidatura a presidente di regione e' di competenza del comitato di presidenza, sentito il coordinatore regionale. Elezioni provinciali La candidatura a presidente di provincia e' proposta dal coordinatore regionale e provinciale sentiti i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e previa approvazione del comitato di presidenza. Le candidature nelle liste e collegi provinciali vengono stabilite congiuntamente dal coordinatore e dal vice coordinatore regionale, su proposta congiunta del coordinatore provinciale e relativi vice vicari ratificata a maggioranza semplice dal coordinamento provinciale. In caso di mancato accordo tra i coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di ulteriore mancata intesa o di mancata approvazione, la decisione spetta al presidente nazionale. Elezioni dei comuni capoluogo La candidatura a sindaco di grande citta' o di comune capoluogo e' stabilita dal presidente nazionale, sentito il coordinatore regionale, provinciale. Le candidature nelle relative liste comunali sono stabilite congiuntamente dal coordinatore e dal vice coordinatore regionale, su proposta congiunta del coordinatore provinciale e relativi vice vicari ratificata a maggioranza semplice dal coordinamento provinciale. In caso di mancato accordo tra i coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di ulteriore mancata intesa, la decisione spetta al presidente nazionale. Elezioni dei comuni non capoluogo La candidatura a sindaco di comune dove vige il sistema elettorale maggioritario e' stabilita dal coordinatore provinciale, d'intesa con il suo vice vicario. In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale a maggioranza qualificata dei due terzi. La candidatura a sindaco di comune dove vige il sistema elettorale proporzionale e' stabilita dal coordinatore provinciale, d'intesa con il suo vice vicario. In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale, a maggioranza qualificata dei due terzi. La proposta di candidatura e' ratificata dal coordinatore regionale e dal suo vice. In caso di mancata intesa, in entrambi i livelli, decide il coordinamento regionale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede per le relative liste comunali. Elezioni circoscrizionali La candidatura a presidente di circoscrizione e' stabilita dal coordinatore provinciale, d'intesa con il relativo vice vicario, sentiti gli eventuali responsabili comunali e circoscrizionali. In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale a maggioranza semplice. Allo stesso modo si procede per le relative liste. In ogni caso, il comitato di presidenza puo' designare fino a un massimo del 5% (cinque per cento) dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e dei comuni capoluogo. Nel caso in cui si debba raggiungere un'intesa con altre forze politiche per esprimere una candidatura a sindaco o a presidente di provincia, e' sempre necessario che l'intesa raggiunta a livello territoriale sia ratificata dal coordinatore regionale e dal suo vice vicario. Art. 17. Incandidabilita' Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante. La direzione nazionale stabilisce le modalita' e i limiti di applicazione di tale fattispecie. Art. 18. Quote associative Il diritto di voto nei vari organi puo' essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento della quota stabilita. La direzione nazionale, su proposta del comitato di presidenza, determina le quote associative che i membri degli organi associativi e gli iscritti versano all'associazione. Art. 19. Strutture federate L'associazione stipula patti federativi con soggetti politici e civici, nonche' con associazioni di natura culturale e sociale, dotati di autonomia politica, organizzativa e finanziaria, che condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale del partito stesso. In particolare volendo contribuire alla costruzione di una piattaforma unitaria dei popolari italiani che si riconoscono nel principio di sussidiarieta' orizzontale, nella centralita' della persona, nonche' nella famiglia del partito popolare europeo. Gli accordi alla base dei patti federativi sono sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e descrivono le modalita' di sostegno reciproco, nonche' il livello nazionale o territoriale in cui ha specifica operativita' il patto in oggetto. Art. 20. Azione disciplinare Qualunque iscritto puo' promuovere un'azione disciplinare presso la commissione di garanzia competente o presentare alla stessa un ricorso quando ritenga violata una norma del presente statuto o dei regolamenti nazionali. Gli iscritti sono tenuti a ricorrere preventivamente alla commissione di garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attivita' dell'associazione e l'applicazione dello statuto e dei regolamenti. I ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato, che entro ulteriori 10 (dieci) giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla commissione di garanzia competente. Ogni grado di giudizio non puo' durare piu' di 50 (cinquanta) giorni. Se entro il termine previsto le commissioni competenti non si esprimono, il procedimento a carico dell'iscritto decade. Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i coordinatori dei rispettivi livelli regionali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi coordinamenti. Il regolamento di garanzia approvato dalla direzione nazionale disciplina le modalita' di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti dell'associazione. Art. 21. Misure disciplinari Le misure disciplinari sono: a) il richiamo; b) la sospensione; c) l'espulsione; d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da un movimento riconosciuto dall'associazione. Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'. La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attivita' contrastanti con le direttive degli organi dell'associazione qualora cio' non comporti l'espulsione. L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina dell'associazione o per indegnita' morale o politica. Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un movimento riconosciuto dall'associazione. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' sempre reso di pubblico dominio. Art. 22. Commissione nazionale di garanzia e privacy La commissione nazionale di garanzia e' eletta dal congresso nazionale degli iscritti ed e' composta da non oltre 10 (dieci) membri, che scelgono il presidente al loro interno. L'elezione avviene su candidatura singola o lista di candidati. Se saranno presentate piu' di una lista si prevedera' comunque, nel rispetto delle minoranze, l'attribuzione alla lista di minoranza di almeno il 10% dei posti, secondo il previsto regolamento per il Congresso nazionale degli iscritti. La commissione nazionale di garanzia e' competente in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti dell'assemblea degli eletti, della direzione nazionale, del comitato di presidenza. E' inoltre competente riguardo all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruita' delle deliberazioni degli organi dell'associazione allo statuto. La commissione nazionale di garanzia e' competente altresi' relativamente alla privacy, alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza ai sensi delle vigenti normative in materia di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e alle direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le eventuali future modifiche delle disposizioni di legge e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. La commissione nazionale di garanzia, nel caso in cui un iscritto all'associazione sia imputato in un processo penale, esprime, su richiesta del comitato di presidenza, un parere di compatibilita' dell'iscritto con le finalita' dell'associazione. E' diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa. Art. 23. Commissione regionale di garanzia La commissione regionale di garanzia e' eletta dal coordinamento regionale ed e' composta da non oltre 5 (cinque) membri, che scelgono al loro interno il presidente. L'elezione avviene su presentazione di singole candidature da votare con la maggioranza assoluta dei membri del coordinamento regionale. In prima istanza e' competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli organi regionali, provinciali e comunali dell'associazione, e degli eletti nelle istituzioni di livello regionale, provinciale e comunale. Avverso le decisioni della commissione regionale di garanzia e' possibile ricorrere alla commissione nazionale di garanzia. Le decisioni prese all'unanimita' sono inappellabili. Art. 24. Commissariamenti, sospensioni, scioglimenti e chiusura Spettano al comitato di presidenza, sentita la direzione nazionale le decisioni circa il commissariamento, la sospensione, lo scioglimento e la chiusura per gravi motivi delle articolazioni territoriali dell'associazione. Il parere motivato per iscritto del comitato di presidenza e' inappellabile. Art 25. Patrimonio sociale Risorse economiche Il patrimonio dell'associazione e' costituito da: contributi degli associati; contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative; eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; investimenti mobiliari; interessi attivi e altre rendite patrimoniali; somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge. L'associazione puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da: a) eredita', donazioni e legati; b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; d) contributi associativi; e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere all'associazione a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo. Cosi come disposto dell'art. 9 della legge 21 febbraio 2014, n. 13, l'associazione prevede di destinare una quota pari al 10% (dieci per cento) delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'associazione nazionale. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione ad altra associazione con finalita' analoghe, o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 26. Tesoriere nazionale Il tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'associazione, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche e integrazioni. Il tesoriere agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva. Predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone, previo consenso del comitato di presidenza, alla direzione nazionale. Il tesoriere risponde al presidente e al comitato di presidenza. Art. 27. Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni contrattuali ed economiche. I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal regolamento di amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal tesoriere nazionale, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento. I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal tesoriere nazionale. E' in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facolta' di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie: compravendita di beni immobili; compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere; costituzione di societa'; acquisto di partecipazioni di societa' gia' esistenti; accensione e concessione di finanziamenti; stipula di contratti di mutuo; rimesse di denaro da e/o verso l'estero; apertura di conti correnti all'estero e valutari; acquisto di valuta; richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia. E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale. Il regolamento di amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali, il tutto in conformita' alla normativa tempo per tempo vigente. La normativa di carattere generale e i criteri di ripartizione tra gli organi locali dell'associazione politica e' predisposta con regolamento di amministrazione dal comitato di presidenza. Art. 28. Esercizi sociali, bilanci e trasparenza Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e della societa' di revisione. Nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, e i bilanci, compresi i rendiconti, anche attraverso il proprio sito web ufficiale www.popolariperlitalia.org Art. 29. Collegio dei revisori dei conti Societa' di revisione Il collegio dei revisori dei conti, scelto dalla direzione nazionale su proposta del presidente e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali, e ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione. Se non vi ha provveduto la direzione nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente. La durata in carica del collegio dei revisori e' stabilita' all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo' superare i quattro anni e scade alla data del successivo congresso degli iscritti. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla commissiona nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione. Art. 30. Scioglimento e liquidazione Il congresso degli iscritti, convocato in via straordinaria, puo' decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto. In caso di scioglimento, il congresso degli iscritti nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri. Art. 31. Modifiche statutarie Le proposte di modifiche statutarie in via definitiva saranno approvate con regolamento deliberato dalla direzione nazionale su proposta del comitato di presidenza. Art. 32. Rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, e all'occorrenza, si applicano le norme del codice civile, le specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, nonche', in quanto applicabili, le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. (Omissis). Parte di provvedimento in formato grafico STATUTO DEL PARTITO UNIONE DI CENTRO Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro,in sigla UDC o Unione di Centro, contraddistinta dal simbolo «Cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui compare in bianco, la scritta ITALIA. Nella parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalita', una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro e' riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO», che si allega sub. a, e con sede in Roma, Via del Tritone n. 102. Titolo I I SOCI Art. 1. Requisiti «Sono soci del Partito, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali, tutti i cittadini dell'Unione Europea che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di eta'.» Andrebbero altresi' inseriti i seguenti articoli: Art. 1-bis. Rappresentanza delle minoranze Il Partito propone un programma di governo per l'Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalita' di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze con l'adozione di sistemi proporzionali di elezione. Art. 1-ter. Parita' dei sessi Il Partito si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parita' dei sessi nella partecipazione politica. Il Partito assicura, a tutti i livelli territoriali, la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi rappresentativi, quali assemblee e direzioni, con sistemi di voto su liste alternate per genere. Il Partito assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parita' fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parita' fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Art. 2. Diritti dei soci I soci hanno il diritto di partecipare all'attivita' del partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorre alla elezione degli organi statutari. I soci possono accedere alle cariche del partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative , in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti. I soci possono esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo 30 giorni dalla loro iscrizione. L'anzianita' di iscrizione si computa dalla data di presentazione della domanda. Art. 3. Dovere dei soci Ogni socio e' tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica dell'UDC. In particolare e' tenuto a: a) partecipare attivamente alla vita del partito, assolvendo i compiti affidatigli; b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive ed opera; c) garantire l'unita' operativa del partito ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento all'UDC; d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno; e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze; f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica; g) concorrere, secondo le proprie possibilita', a sostenere economicamente il partito. Titolo II ISCRIZIONE AL PARTITO Capo I Il tesseramento Art. 4. Norme per il tesseramento Il tesseramento e' aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno. Al socio spetta il diritto di rinnovo dell'iscrizione. La Direzione Nazionale del partito emana le norme per l'attuazione del tesseramento, fissa l'importo della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali. L'importo della tessera sara' versato per intero agli uffici della Direzione Nazionale che lo ripartira' tra centro e periferia, con ristorno immediato, secondo quanto previsto dal presente statuto. Art. 5. Modalita' per la presentazione della domanda La domanda d'iscrizione, sottoscritta dall'aspirante socio, e' presentata personalmente alla competente sezione territoriale con il contestuale versamento della quota d'iscrizione. La domanda puo' altresi' essere presentata, sempre dio persona, al comitato circoscrizionale o al comitato comunale, ovvero in occasioni di manifestazioni di partito di particolare rilievo nel corso delle quali gli organi di partito promuovano campagne di tesseramento. Tutte le domande devono essere trasmesse alla sezione territorialmente competente con le relative quote d'iscrizione. Art. 6. Iscrizione e residenza E' territorialmente competente la sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica. Si puo' derogare alla norma di cui al precedente comma per i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, secondo le modalita' determinate da apposito regolamento. Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d'ufficio del socio iscritto in una sezione territoriale alla sezione di nuova competenza. Art. 7. Cause ostative all'iscrizione al partito Non possono essere iscritti al partito coloro che in riferimento al codice deontologico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalita' politiche o ideali contrastanti con quelle del partito. Nei casi dubbi spetta alla Direzione Nazionale la decisione sulle compatibilita' dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti. Art. 8. Pubblicita' dell'elenco degli iscritti e degli elettori Ogni socio ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori della propria sezione. Ogni dirigente o componenti di organi collegiali del partito ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori delle sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'organo del quale egli fa parte. Capo II Le commissioni per il controllo del tesseramento Art. 9. Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione e competenza E' costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per il controllo del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal comitato nella sua prima seduta. L'elezione della commissione deve avvenire entro 10 giorni dall'elezione degli organi provinciali. Ove non si provveda, la Commissione e' nominata dalla Commissione centrale per il controllo del tesseramento. La Commissione e' composta da 3 componenti effettivi e 3 supplenti. Art. 10. Commissione centrale per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze E' costituita la Commissione centrale per il controllo del tesseramento eletta dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta. La Commissione e' formata da 9 componenti effettivi e 5 supplenti. I componenti effettivi, in caso di assenza, alle singole sedute sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti, secondo la graduatoria di elezione. I componenti effettivi, in caso di impedimento, dimissioni o decadenza, sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Consiglio Nazionale provvede all'eventuale integrazione. Il Presidente della Commissione e' eletto a maggioranza assoluta dai componenti, tra i membri effettivi. La Commissione e' competente a: a) controllare la regolarita' delle operazioni di tesseramento compiute dagli uffici centrali; b) decidere i ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per il controllo del tesseramento; c) promuovere ispezioni ai comitati provinciali sullo svolgimento del tesseramento e nominare, con provvedimento motivato, i commissari al tesseramento. La nomina del commissario e' obbligatoria qualora la commissione provinciale per il controllo del tesseramento non adempia ai propri compiti istituzionali; d) nominare la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento, nel caso non vi abbia provveduto il comitato provinciale a norma del secondo comma dell'art. 9; e) formulare proposte alla Direzione Nazionale in ordine allo stato e all'andamento del tesseramento. Capo III Ricorsi relativi al tesseramento - Disposizioni comuni alle commissioni per il controllo del tesseramento Art. 11. Ricorsi alla Commissione provinciale per il controllo del tesseramento Ogni socio, nell'ambito della propria provincia, puo' ricorrere avverso l'iscrizione di un nuovo socio alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione nell'albo sezionale o dell'avvenuta registrazione del nominativo dell'aspirante socio. La Commissione provinciale per il controllo del tesseramento decide non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Qualora la Commissione provinciale non decida entro il termine di cui al precedente comma, il Segretario della Commissione stessa deve trasmettere entro 7 giorni il ricorso alla Commissione centrale per il controllo del tesseramento che ne assume la competenza informandone il ricorrente. Ove il Segretario della commissione non provveda, il ricorrente puo' inviarne copia direttamente alla Commissione centrale. Art. 12. Ricorsi alla Commissione centrale per il controllo del tesseramento Avverso la decisione della commissione provinciale, adottata ai sensi dell'art. 11, e' ammesso ricorso da parte del ricorrente e comunque, in ogni caso, da parte degli aventi diritto in primo grado, da presentarsi alla commissione centrale per il controllo del tesseramento non oltre 10 giorni dalla notifica. La commissione centrale decide in via definitiva non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Qualora la commissione centrale non decida nel termine prescritto, l'iscrizione del nuovo socio e' accettata. Art. 13. Procedure eccezionali in materia di tesseramento In casi di particolare gravita', la Direzione Nazionale puo' adottare speciali procedure in materia di tesseramento allorche' le relative operazioni abbiano dato luogo a situazioni che giustifichino l'eccezionalita' dell'intervento. Art. 14. Esami dei ricorsi Disposizioni relative alle notifiche Le decisioni delle commissioni provinciale e centrale per il controllo del tesseramento vanno notificate agli interessati d'ufficio personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di 10 giorni delle decisioni. Il Segretario della commissione provvede alla notifica delle decisioni alla sezione che ha raccolto la domanda d'iscrizione. Il Segretario, inoltre, tiene un elenco aggiornato dei ricorsi e delle relative decisioni, nonche' delle nuove iscrizioni avvenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, a disposizione dei soci che chiedano di prenderne visione. Titolo III GLI ORGANI Capo I Elezione e durata Art. 15. Elezione del Segretario: modalita' e procedure Il Segretario sezionale, il segretario e il comitato circoscrizionale ed il segretario e il comitato comunale sono eletti dalle assemblee. Il Segretario e il comitato provinciale, il Segretario e il comitato regionale ed il Segretario politico e il consiglio Nazionale sono eletti dai rispettivi congressi secondo l'apposito regolamento. L'elezione dei Segretari a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto. Art. 16. Durata e rinnovo degli incarichi Gli organi del partito durano in carica due anni. Al loro rinnovo si procede in periodi dell'anno destinati alle operazioni congressuali ed alle assemblee elettorali previste dal presente Statuto, in modo da far svolgere in un anno deciso dal consiglio Nazionale l'assemblea sezionale per il rinnovo degli incarichi, il congresso circoscrizionale, il congresso comunale e il congresso nazionale e, in un altro anno il congresso provinciale e il congresso regionale. La durata in carica dei singoli organi puo' essere prorogata in via eccezionale per un periodo non superiore alla meta' del loro mandato. Per gli organi a livello regionale e' competente la Direzione nazionale; per gli organi a livello provinciale e' competente la Direzione regionale; per organi comunali e' competente la Direzione provinciale; per gli organi circoscrizionali e sezionali e' competente la Direzione comunale. Le deliberazioni relative alla proroga devono essere motivate ed assunte a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Direzione. Superati i termini cosi' prorogati, gli organi decadono automaticamente e si deve provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni. In caso di inadempienza le assemblee o i congressi devono essere convocati, entro 15 giorni, dal segretario dell'organo direttamente superiore, ove questi non provveda, vi provvedono gli organi immediatamente superiori. Gli organi del Partito devono essere altresi' rinnovato quando sia venuta meno, per qualsiasi motivo, almeno la meta' dei loro componenti eletti o quando la meta' dei componenti eletti si dimetta contemporaneamente. Capo II Convocazione degli organi Art. 17. Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi: a) entro 15 giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo statuto; b) entro 20 giorni dalla richiesta presentata, indicando l'o.d.g., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo; c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto. Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi superiori competenti di cui all'art. 24. Ove non si provveda alla convocazione 7 giorni prima del termine previsto per la riunione, vi provvede l'organo superiore competente secondo quanto disposto dall'art. 24. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b del presente articolo, il primo dei firmatari della richiesta puo' procedere direttamente alla convocazione. Art. 18. Convocazione su richiesta degli organi preposti al coordinamento Gli organi collegiali del partito e le assemblee ordinarie di Sezione devono essere convocati quando lo richiede il Segretario dell'organo immediatamente superiore. Ove non si provveda entro 30 giorni il Segretario richiedente potra' effettuare direttamente la convocazione. Art. 19. Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale In caso di impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale, i rispettivi comitati sono convocati entro 30 giorni, dal primo degli eletti fra i componenti in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella successiva. La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dalla prima. Qualora nessun candidato sia eletto, la Direzione dell'organo superiore nomina un commissario per la convocazione delle assemblee e dei relativi congressi la cui celebrazione deve avvenire entro 2 mesi. Art. 20. Gestione commissariali In caso di scioglimento degli organi del Partito, la durata della gestione commissariale non puo' eccedere i 3 mesi e puo' essere rinnovata una sola volta per gravi e provate ragioni. La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestione commissariale deve essere comunicata alla Direzione Nazionale entro 10 giorni, a pena la nullita' della deliberazione; copia della delibera deve essere inviata anche all'organo superiore. Trascorso il termine di cui al 1° comma, il commissario decade automaticamente. Gli atti posti in essere successivamente sono nulli. Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario incaricato di procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell'organo medesimo. Art. 21. Nomina dei commissari per il compimento dei singoli atti I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati: a) dalla Direzione Nazionale, per gli atti di competenza dei comitati regionali; b) dalla Direzione regionale, per gli atti di competenza dei comitati provinciali; c) dalla Direzione provinciale, per gli atti di competenza dei comitati istituzionali locali e comunali; d) dalla Direzione comunale, per gli atti di competenza dei comitati circoscrizionali e delle sezioni. Qualora gli organi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente non provvedano alla nomina dei commissari, entro il termine di 30 giorni vi provvede direttamente l'organo superiore. Capo IV La Sezione Art. 22. Competenze - Sezione territoriale I soci partecipano alla vita del Partito mediante la Sezione che e' l'organo di base del Partito. La Sezione indirizza l'attivita' dei soci e svolge azione di formazione, di presenza e di proposta politica, essa e' luogo d'impegno attivo e di servizio. La Sezione territoriale e' quella costituita in un territorio corrispondente a circoscrizioni amministrative o a un territorio comprendente, per intero, uno o piu' seggi elettorali. Art. 23. Costituzione di nuove sezioni Le Sezioni devono essere costituite da almeno 15 soci che risiedono nel territorio oppure che operino negli ambienti di lavoro o nello stesso centro di attivita' culturale, sociale o di associazionismo. Nuove Sezioni possono essere costituite dalla Direzione provinciale o dalla Direzione comunale. La costituzione delle sezioni territoriali e' ratificata dal comitato provinciale, sentito il comitato comunale, entro 60 giorni dalla richiesta. Il regolamento stabilisce le modalita' per la costituzione di una nuova sezione e le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari livelli. Art. 24. Organi della sezione Organi della sezione sono: a) l'assemblea; b) il segretario; c) la direzione. Art. 25. Competenze dell'assemblea sezionale L'assemblea e' l'organo deliberante della sezione ed ha il compito di: a) eleggere il segretario di sezione; b) eleggere la direzione sezionale; c) concorrere all'elezione degli organi di partito; d) approvare la relazione annuale del Segretario di sezione e del Segretario amministrativo e le linee programmatiche sulle attivita' sezionali; e) discutere su argomenti di carattere politico, nonche' su quelli di carattere amministrativo di interesse della comunita' locale e sui problemi organizzativi della sezione; f) formulare proposte al comitato circoscrizionale, al comitato comunale e al comitato provinciale sui programmi e sugli orientamenti per le elezioni amministrative. Art. 26. Competenze del segretario sezionale Il Segretario: a) rappresenta la sezione e ne promuove e ne indirizza l'attivita'; b) convoca e presiede l'assemblea sezionale, salvo nei casi previste dal regolamento; c) convoca e presiede la Direzione; d) istituisce e coordina i settori e gruppi di lavoro in relazione alle concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del partito nella societa'; e) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori di essa. Art. 27. Competenze della Direzione sezionale La Direzione sezionale: a) approva annualmente, su proposta del segretario e sulla base delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea, il piano di lavoro della sezione, nell'ambito dei deliberati congressuali e degli indirizzi dettati dalla Direzione Nazionale e dagli altri organi di partito; b) elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il Segretario Amministrativo, con le modalita' previste dal regolamento; c) puo' indicare, con voto dei propri componenti, limitato ad una preferenza, da 2 a 5 personalita' anche se non iscritte al partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro. Art. 28. Sezione unica nella circoscrizione o nel comune Qualora in una circoscrizione o in un comune esista una sola sezione, questa assume i compiti del comitato circoscrizionale o comunale. In tal caso la Direzione sezionale assolve le competenze del comitato circoscrizionale o del comitato comunale ed ai suoi lavori partecipano i componenti di diritto del comitato circoscrizionale o del comitato comunale. Capo V Gli organi circoscrizionali del Partito Art. 29. Organi circoscrizionali del Partito Sono organi circoscrizionali del partito: a) il Segretario circoscrizionale; b) il Comitato circoscrizionale; c) la Direzione circoscrizionale. Art. 30. Costituzione, composizione ed elezione del Comitato Nelle circoscrizioni ove operino piu' sezioni si costituisce il Comitato circoscrizionale. Il Segretario, il Comitato e 2/3 dei componenti della commissione elettorale circoscrizionale sono eletti dai soci che risiedono nel territorio circoscrizionale. Per le elezioni e per il funzionamento dei Comitati circoscrizionali si applicano le norme in vigore per i Comitati comunali. Ai lavori del comitato circoscrizionale partecipano con voto consultivo i segretari delle sezioni e i consiglieri circoscrizionali. Il Comitato circoscrizionale puo' indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalita', anche se non iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro. Art. 31. Competenze del Segretario circoscrizionale Il Segretario circoscrizionale ha la rappresentanza politica del partito nella circoscrizione ed e' responsabile dell'esecuzione dei deliberati del Comitato e della Direzione circoscrizionale. Il segretario inoltre: a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione; b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori del comitato; c) coordina, d'intesa con il Segretario del comitato comunale, le attivita' d'interesse comune delle Sezioni; d) cura i rapporti con i componenti del gruppo consiliare circoscrizionale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e la Direzione circoscrizionale per trattare questioni di comune interesse; e) promuove la partecipazione popolare alla gestione della circoscrizione. Art. 32. Competenze del Comitato circoscrizionale Il Comitato circoscrizionale attua nella circoscrizione la linea politica ed amministrativa del Comitato comunale ed e' l'organo di sintesi delle istanze e dei problemi della circoscrizione. Esso: a) elegge la Direzione circoscrizionale e il Segretario amministrativo circoscrizionale; b) approva le relazioni annuali del Segretario circoscrizionale e del Segretario amministrativo; c) approva, sulla base degli indirizzi e dei programmi del Comitato comunale, le linee programmatiche di interesse comune delle sezioni della circoscrizione ed esprime gli indirizzi politico amministrativi in ordine ai problemi di interesse circoscrizionale; d) delibera sulle questioni politico-amministrative che ad esso vengono sottoposte dalla Direzione e dai componenti del comitato circoscrizionale o dagli organi comunali e provinciali del Partito; e) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi che interessano la circoscrizione; f) formula proposte al comitato comunale e al comitato provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative; g) predispone la lista e le candidature al Consiglio circoscrizionale; h) approva il programma per le elezioni circoscrizionali. Il Comitato circoscrizionale e' convocato almeno una volta ogni 2 mesi in sessione ordinaria. Art. 33. Composizione e competenza della Direzione circoscrizionale La Direzione circoscrizionale e' formata dal segretario circoscrizionale, dai componenti eletti dal comitato circoscrizionale e dal segretario amministrativo. Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il presidente della circoscrizione, se iscritto al partito, ed il capogruppo consiliare. La Direzione circoscrizionale: a) delibera nel rispetto dei deliberati del Comitato circoscrizionale, sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori e dalle direzioni sezionali; b) concorda con il gruppo consiliare circoscrizionale le modalita' per l'attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato circoscrizionale; indirizza l'azione dei consiglieri circoscrizionali. Capo VII Gli organi comunali del Partito Art. 34. Organi comunali del Partito Sono organi comunali del Partito: a) il Segretario comunale b) il Comitato comunale c) la Direzione comunale Art. 35. Costituzione, composizione ed elezione del Comitato Nei comuni in cui operano piu' sezioni deve essere costituito il Comitato comunale. Il Comitato comunale e' formato dal Segretario comunale e dai componenti eletti direttamente, su liste comunali, da tutti i soci e residenti nel comune e dai consiglieri comunali. Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto consultivo: a) i consiglieri nazionali, se iscritti in una Sezione del Comune, i segretari dei comitati circoscrizionali ed i segretari delle sezioni del comune; b) i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, se iscritti in una Sezione del comune. Il Comitato comunale puo' indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalita', iscritte al Partito, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana. Art. 36. Competenze del Segretario comunale Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune. Egli promuove, indirizza e coordina l'attivita' delle sezioni e degli organi del partito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare: a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati; b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vice segretari e i responsabili dei settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato; c) promuove, d'intesa con i segretari di Sezione, assemblee sezionali per la trattazione di temi politici e amministrativi e concorda ogni altra iniziativa riguardante la formazione dei soci; d) cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e con le direzioni comunali per la trattazione di questioni di comune interesse; e) convoca almeno due volte l'anno l'assemblea dei quadri dirigenti politici e amministrativi del comune; f) cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del comune. Art. 37. Competenze del Comitato comunale Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo delle attivita' dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune la linea politica ed amministrativa del Partito. Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato comunale inoltre: a) approva le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attivita' del partito nel comune ed il preventivo di spesa del Comitato; b) delibera sulle questioni politiche ed amministrative che ad esso vengono sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali, dalla Direzione comunale e dagli organi provinciali del Partito; c) indica l'orientamento del Partito e indirizza l'attivita' dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere comunale; d) delibera sui programmi dell'amministrazione comunale, sulla base dell'indirizzo politico generale del Partito; e) approva le liste e le candidature ai consigli circoscrizionali; f) formula proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali e per le elezioni regionali; g) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale; h) approva il programma per le elezioni comunali. Il Comitato comunale e' convocato in sessione ordinaria ogni due mesi. Art. 38. Composizione e competenze della Direzione comunale La Direzione nazionale e' formata dal Segretario comunale, dai componenti eletti e dal Segretario amministrativo. Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il Segretario provinciale, il Sindaco e il Capo gruppo consiliare comunale e gli assessori comunali. La Direzione comunale: a) approva su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attivita' del Partito nel comune, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito; b) istituisce, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attivita' del Partito nel comune, in modo da accrescere capacita' di proposta del Partito e stabilire piu' intese forme di rapporto con i livelli corrispondenti della societa' civile; c) delibera la costituzione, divisione, fusione, soppressione e l'ampliamento delle sezioni nell'ambito del comune, da sottoporre a ratifica del Comitato provinciale; d) delibera sulle questioni ad esso sottoposte degli organi superiori, dalle direzioni circoscrizionali e sezionali; e) indirizza l'azione dei consiglieri comunali; f) verifica l'attuazione da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere comunale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato comunale. Art. 39. Iniziative per le aree metropolitane La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali interessati stabilisce le aree metropolitane nelle quali adottare modelli organizzativi idonei ad attivare forme di coordinamento tra i comitati comunali gravitanti nella medesima area metropolitana. Il coordinamento sara' promosso dagli organi regionali. La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali e provinciali interessati, definisce gli indirizzi politico-programmatici per lo sviluppo della presenza e dell'iniziativa del partito nei grandi centri urbani.