(parte 4)
 
                              Art. 14. 
 
 
                         Struttura nazionale 
 
    14.1. Sono Organi della Struttura nazionale: 
      il Congresso nazionale; 
      l'Assemblea nazionale; 
      la Direzione nazionale; 
      il Comitato di presidenza; 
      il Presidente; 
      il Segretario politico; 
      il Responsabile finanziario; 
      il Collegio dei Revisori dei Conti; 
      il Collegio nazionale dei Probiviri. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                         Congresso nazionale 
 
    15.1. Il Congresso nazionale definisce il  progetto  politico  di
SC. 
    Il Congresso nazionale e' convocato dall'Assemblea nazionale ogni
tre  anni  ed  e'  costituito  dai  delegati  eletti  dai   Congressi
provinciali secondo l'apposito Regolamento tenuto conto sia dei  voti
riportati da SC nelle ultime elezioni politiche che del numero  degli
associati; il Regolamento congressuale assicurera' la  rappresentanza
delle minoranze negli organi in conformita' a quanto  stabilito  agli
artt. 2.2 lett. b) e 8.5 che precedono. La Direzione  nazionale,  con
congruo anticipo rispetto alla convocazione del Congresso nazionale e
dei  Congressi  provinciali,  stabilisce  con  propria  deliberazione
assunta nel rispetto  del  Regolamento  congressuale,  il  numero  di
delegati spettante a ciascuna provincia. Nel  determinare  il  numero
dei delegati del Congresso  Nazionale,  la  Direzione  Nazionale,  in
relazione  alla  rappresentanza  delle  posizioni   minoritarie,   si
atterra' al criterio percentuale  minimo  prestabilito  di  cui  agli
artt. 2.2 lett. b) e 8.5 che precedono. 
    Il Congresso: 
      elegge il 70% dei componenti dell'Assemblea nazionale; 
      elegge il Collegio nazionale dei  Probiviri,  composto  da  tre
componenti effettivi e due supplenti; 
      approva  e  modifica  le  norme  dello  Statuto,  salvo  quanto
previsto alla lettera k del successivo art. 16.1. 
    15.2. Il quorum minimo per la validita' delle sedute deliberative
del Congresso e' della meta' piu' uno dei  componenti  del  Congresso
stesso; le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei  voti
validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie  per  tutte
le Associazioni territoriali aderenti e per tutti gli Organi  di  SC.
Nelle deliberazioni del Congresso da adottare a scrutinio segreto non
e' ammessa la partecipazione per delega. 
    15.3. I delegati decaduti, incompatibili o  dimissionari  saranno
sostituiti dai primi  dei  non  eletti,  nell'ordine,  dai  Congressi
provinciali. 
    15.4. Le modalita' di convocazione del Congresso, di verifica dei
poteri dei delegati, di elezione del  Presidente  e  dell'Ufficio  di
Presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori, di esercizio del
voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno  contenute
in  apposito  regolamento  del  congresso,  approvato  dall'assemblea
nazionale. Le disposizioni contenute nel regolamento del congresso si
applicano  espressamente  alle  Strutture   territoriali   di   base,
provinciali e regionali. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                         Assemblea nazionale 
 
    16.1. L'Assemblea nazionale e' composta  dai  seguenti  soggetti,
purche' associati a Scelta Civica, con diritto di voto: 
      dagli eletti, nella misura del 70%,  dal  Congresso  nazionale,
che restano in carica per tre anni dall'elezione; la quota del 70% e'
calcolata con riferimento alla data dell'elezione e indipendentemente
dagli  eventuali  cambiamenti  successivi  nel  numero  degli   altri
componenti di cui ai punti successivi; 
      dai Segretari regionali in carica e per la durata della carica; 
      dai Parlamentari nazionali ed europei in carica e per la durata
della carica; 
      dai Ministri, Viceministri e Sottosegretari in carica e per  la
durata della carica; 
      dai Presidenti di regioni in  carica  e  per  la  durata  della
carica. 
    L'Assemblea nazionale indirizza  l'attivita'  di  SC  nell'ambito
delle  scelte  programmatiche   decise   dal   Congresso   nazionale,
determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti. 
    L'Assemblea nazionale: 
      a) elegge il Presidente; 
      b) elegge il Segretario politico; 
      c) elegge la Direzione nazionale; 
      d) e' convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno  ed,  in
via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con
diritto di voto; 
      e)  elegge,  su   proposta   del   Presidente,   uno   o   piu'
Vicepresidenti, indicando il vicario e,  su  proposta  congiunta  del
Presidente e del Segretario politico, il Comitato di presidenza; 
      f) nomina il Responsabile finanziario; 
      g) nomina il Collegio dei Revisori dei conti; 
      h) approva entro il mese di aprile di ogni anno, il  Rendiconto
di esercizio e stato patrimoniale  e  ne  assume  la  responsabilita'
anche ai fini dell'art.  5,  l.  96/2012  ed  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente quello preventivo; 
      i) puo' istituire eventuali Forum Tematici; 
      j)  convoca  il  Congresso  nazionale  e  approva  i   relativi
regolamenti; 
      k)  approva  le  modifiche  allo  Statuto  esclusivamente   per
adeguarlo alle eventuali prescrizioni di  legge  e/o  fiscali  previo
parere favorevole del Collegio nazionale dei Probiviri; 
      l) conferisce l'incarico alla societa' di revisione; 
      m) su proposta del Presidente e  del  Segretario  politico,  ha
facolta'  di  revocare  e/o  sostituire  i  membri  del  Comitato  di
Presidenza e i Vicepresidenti; 
      n) delibera, su proposta della Direzione nazionale, la modifica
integrale,  l'abbandono  o  il  cambiamento  del  simbolo  e/o  della
denominazione dell'associazione, con la presenza, sia in prima che in
seconda convocazione, anche per delega scritta, di  almeno  la  meta'
piu' uno degli associati aventi diritto al voto e con la  maggioranza
assoluta dei voti; 
      o) svolge ogni altro  compito  previsto  dalla  legge  e  dallo
Statuto. 
    Le deliberazioni  aventi  ad  oggetto  l'elezione  a  cariche  di
partito sono adottate a scrutinio segreto. 
    16.2.  La  convocazione  dell'Assemblea  deve  essere  effettuata
almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'adunanza. In caso di
urgenza il termine di convocazione  puo'  essere  ridotto  fino  a  8
giorni prima  dell'adunanza.  L'Assemblea  viene  convocata  a  mezzo
raccomandata, anche a mano, telegramma, fax  o  e-mail.  A  tal  fine
ciascun componente, e' tenuto a rilasciare  il  proprio  recapito  al
fine di consentire la regolare convocazione. In caso di modifica  dei
suddetti recapiti spetta al singolo componente l'obbligo di curare la
comunicazione  alla  segreteria  operativa  di  SC.   Tuttavia   sono
riconosciute valide le adunanze dell'Assemblea e le sue deliberazioni
anche in mancanza di  convocazione  formale  quando  vi  intervengano
tutti i componenti. 
    16.3.   L'Assemblea   e'   regolarmente   costituita   in   prima
convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno  la
meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto  e  in  seconda
convocazione con la presenza, anche per delega, di  almeno  un  terzo
degli associati aventi  diritto  al  voto,  ad  eccezione  di  quelle
deliberazioni per le  quali  il  presente  Statuto  non  richieda  un
diverso quorum costitutivo. La delega non e' ammessa quando  il  voto
avviene a scrutinio segreto. 
    16.4. L'Assemblea delibera a  maggioranza  dei  voti  presenti  o
rappresentati per delega, ad eccezione di quelle deliberazioni per le
quali il presente  Statuto  non  richieda  una  diversa  maggioranza.
Ciascun associato ha diritto ad un voto  e  puo'  ricevere  una  sola
delega di voto da altro associato. Non si tiene conto degli  astenuti
e delle schede bianche. 
    L'esercizio del voto avviene: 
      per alzata di mano, in via ordinaria; 
      per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 30% dei
componenti; 
      a  scrutinio  segreto  su  richiesta  di  almeno  il  40%   dei
componenti. 
    Le deliberazioni  aventi  ad  oggetto  l'elezione  a  cariche  di
partito sono adottate a scrutinio segreto. 
    16.5. L'Assemblea  e'  presieduta  dal  Presidente  di  SC  o  in
mancanza dal Vice Presidente Vicario e in mancanza di questo dal piu'
anziano tra i Vice Presidenti. Il  Presidente  di  SC  puo'  proporre
all'Assemblea la nomina di un  Presidente  della  seduta  assembleare
secondo quanto stabilito all'articolo  precedente  e  con  la  stessa
maggioranza  l'Assemblea  nomina  pure  un  segretario,   anche   non
associato, e  sceglie  tra  i  suoi  componenti,  se  necessari,  due
scrutatori. La verifica della sussistenza del numero legale  e  della
regolarita' di convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente
il quale dichiara  la  riunione  validamente  costituita  ed  atta  a
deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono  ammessi
alla trattazione ordini  del  giorno  che  risultino  modificati  e/o
integrati nella loro formulazione  rispetto  a  quelli  inseriti  nel
testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la  presenza  di
tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro trattazione. Per la
presentazione  di  ordini  del  giorno  e  di  mozioni   occorre   la
sottoscrizione di almeno 15 componenti dell'assemblea nazionale. 
    16.6. I componenti dell'Assemblea che intendano dimettersi devono
comunicarlo in forma scritta al Comitato di  Presidenza,  motivandone
le cause. Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della  prima
riunione utile dell'Assemblea. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                         Direzione nazionale 
 
    17.1.  La  Direzione  nazionale  e'  composta  da   30   (trenta)
componenti eletti dall'Assemblea nazionale, aventi diritto  di  voto,
di cui almeno cinque Segretari regionali,  nonche'  dal  Comitato  di
Presidenza, che  restano  in  carica  per  tre  anni  dall'elezione,.
Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei  presenti,  con
la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in
caso di parita' di voto prevale quello  espresso  dal  Presidente.  I
componenti decaduti anche  per  il  venir  meno  della  loro  carica,
incompatibili  o  dimissionari  saranno  sostituiti:   se   Segretari
Regionali,  dal   Segretario   Regionale   subentrante;   se   eletti
dall'assemblea nazionale, dai primi dei non eletti, nell'ordine.  Nel
caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati  potranno  essere
cooptati, con  votazione  segreta,  dai  rimanenti  componenti  della
Direzione nazionale. La nomina deve essere in  ogni  caso  ratificata
entro 60 giorni dall'Assemblea nazionale. 
    17.2. La Direzione nazionale ha il  compito  di  dare  esecuzione
alla scelte programmatiche decise  dal  Congresso  nazionale  e  alle
linee di attuazione deliberate dall'Assemblea nazionale. 
    La Direzione nazionale: 
      a) e' convocata dal Presidente almeno ogni due mesi e,  in  via
straordinaria, su richiesta di almeno 1/3  dei  suoi  componenti  con
diritto di voto; 
      b) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento; 
      c) su proposta  del  Responsabile  finanziario  stabilisce  sia
l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati  che
il contributo dovuto dagli eletti nelle assemblee  rappresentative  e
dagli incaricati di funzioni di Governo; 
      d) approva i Regolamenti di attuazione o di integrazione  dello
Statuto e tutti gli  altri  Regolamenti  la  cui  competenza  non  e'
specificatamente assegnata all'Assemblea; 
      e)  puo'  incaricare,  su  proposta  del  Segretario  politico,
responsabili di progetti ed esperti di settore che,  se  non  eletti,
partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva; 
      f) puo' nominare commissione di lavoro; 
      g) stabilisce le procedure per le eventuali  elezioni  primarie
per la selezione dei candidati; 
      h)  approva  la  costituzione  e  l'adesione  delle   strutture
provinciali e regionali a SC; nei casi previsti dall'art. 24 delibera
lo scioglimento delle strutture territoriali e nomina contestualmente
un Commissario; 
      i)  autorizza  l'utilizzo  del  simbolo,   nella   composizione
descritta al precedente art. 1 o con  delle  varianti,  come  simbolo
elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in  forma
associativa e non, a cui partecipi anche SC o da questa promossi; 
      j)  propone  all'assemblea  nazionale  la  modifica  integrale,
l'abbandono o il cambiamento  del  simbolo  e/o  della  denominazione
dell'associazione: 
      k) delibera le sanzioni disciplinari secondo  le  procedure  di
cui al successivo art. 29. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                       Comitato di Presidenza 
 
    18.1. Il Comitato di Presidenza e' l'organo esecutivo di  SC.  E'
composto  dal  Presidente,  dal  Segretario  politico,  dal/dai  Vice
presidente/i, dai Capigruppo Parlamentari  e  dai  componenti  eletti
dall'Assemblea nazionale, in un numero da un minimo di quattro ad  un
massimo di dieci, tutti aventi diritto di voto. Resta in  carica  per
un triennio. Al Comitato di Presidenza hanno diritto  di  partecipare
senza diritto di voto i rappresentanti di SC al Governo. 
    18.2. I componenti decaduti anche per il venir  meno  della  loro
carica,  incompatibili  o  dimissionari   saranno   sostituiti:   dal
subentrante nella carica e, per  gli  elettivi,  dai  primi  dei  non
eletti dall'assemblea nazionale, nell'ordine. Nel caso di mancanza di
sostituti,  i  componenti  cessati  potranno  essere  cooptati,   con
votazione  segreta,  dai  rimanenti  componenti   del   Comitato   di
Presidenza. La nomina deve essere in ogni caso  ratificata  entro  60
giorni dall'Assemblea nazionale. 
    18.3. Tra i sopra elencati membri  del  Comitato  di  Presidenza,
devono essere distribuite  e  conferite  le  deleghe  e  le  relative
responsabilita' in merito ai seguenti  profili:  Portavoce  politico;
Organizzazione, Enti locali, Programma  e  Formazione.  Partecipa  al
Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, anche il  Responsabile
finanziario.  Il  Comitato  di  Presidenza  delibera  con   il   voto
favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di  almeno
la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso  di  parita'  di
voto, prevale quello espresso dal Presidente. 
    18.4. Il Comitato  di  Presidenza  e'  l'Organo  esecutivo  della
Associazione Nazionale:  attua  le  linee  politiche  deliberate  dal
Congresso, dall'Assemblea e dalla Direzione nazionale; dirige  SC  in
materia organizzativa ed  amministrativa,  secondo  gli  orientamenti
espressi dall''Assemblea nazionale e dalla Direzione nazionale, e  ne
e' responsabile. 
    18.5. Il Comitato di Presidenza: 
      a) e' convocato dal Presidente; 
      b) delibera sulle modalita' ed  i  tempi  di  attuazione  delle
linee strategiche di SC,  nell'ambito  delle  linee  guida  stabilite
dall'Assemblea nazionale e dalla Direzione nazionale; 
      c) delibera,  su  proposta  del  Responsabile  finanziario,  le
direttive concernenti l'attivita' economica di SC; 
      d) regolamenta e autorizza l'utilizzo del simbolo di SC; 
      e) delibera  sui  documenti  e  sulle  proposte  da  sottoporre
all'Assemblea nazionale e alla Direzione nazionale; 
      f) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di
competenza della Direzione nazionale,  a  condizione  che  le  stesse
vengano  sottoposte  a  ratifica  nella  prima  seduta  utile   della
Direzione nazionale; 
      g) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera lo  scioglimento
degli organi  collegiali  provinciali/regionali  ed  i  provvedimenti
temporanei di commissariamento delle strutture territoriali ai  sensi
del successivo art. 24. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                             Presidente 
 
    19.1. Il Presidente e' il garante dell'unita'  di  SC,  resta  in
carica per un periodo pari a tre anni e puo' essere rieletto per  non
piu'  di  due  volte  complessivamente.  E'   eletto   dall'Assemblea
nazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel caso  in
cui  non  si  raggiunga  tale  maggioranza   in   due   deliberazioni
consecutive dell'Assemblea nazionale e'  sufficiente  la  maggioranza
assoluta dei presenti. 
    19.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea nazionale,  la
Direzione nazionale e il Comitato di Presidenza. In caso di  urgenza,
di impedimento, o di cessazione  della  carica,  subentra  nelle  sue
funzioni il Vicepresidente Vicario. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                         Segretario politico 
 
    20.1. Il Segretario politico: 
      a) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di SC  secondo
le indicazioni deliberate dal Congresso, dall'Assemblea  nazionale  e
dalla Direzione nazionale; 
      b) coordina, d'intesa con il  responsabile  all'organizzazione,
le articolazioni territoriali di SC, le  politiche  di  sviluppo  del
tesseramento, l'organizzazione e l'attivita'  di  SC  sia  a  livello
nazionale che locale; 
      c) svolge, d'intesa con il responsabile Enti  locali,  funzioni
di raccordo dei Gruppi parlamentari, degli eletti a livello locale  e
dei rappresentatiti delle articolazioni territoriali; 
      d) coordina, d'intesa con il portavoce politico, le  iniziative
e i mezzi necessari per la comunicazione di SC; 
      e) coordina, d'intesa con il  responsabile  del  programma,  il
piano programmatico di SC deliberato dall'Assemblea nazionale; 
      f) coordina, ove esistenti, le Commissioni di lavoro. 
    20.2. Il Segretario politico e' eletto dall'Assemblea  nazionale,
resta in carica tre anni e puo' essere rieletto per non piu'  di  due
volte complessivamente. In  caso  di  impedimento,  dimissioni  o  di
cessazione della carica, subentra nelle sue  funzioni  il  Presidente
fino alla nomina del nuovo Segretario politico. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                      Responsabile finanziario 
 
    21.1. Il Responsabile finanziario ha la rappresentanza legale  di
SC a tutti gli effetti, di fronte  a  terzi,  in  tutti  i  gradi  di
giudizio e  con  riguardo  allo  svolgimento  di  ogni  attivita'  di
rilevanza giuridica economica e  finanziaria  in  nome  e  per  conto
dell'Associazione,  con   poteri   di   ordinaria   e   straordinaria
amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa, la  stipula  di
contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la  gestione  di
conti correnti e di operazioni bancarie in genere,  la  gestione  del
personale,  la  prestazione  di  garanzie  reali  e  personali  e  la
presentazione  di  qualsiasi  richiesta,  istanza   o   dichiarazione
relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o  finanziamenti
pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, in particolare ogni attivita'
relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti,
pubblici e privati, ivi incluso  l'eventuale  trasferimento  di  tali
importi  a  partiti  o  movimenti  che  hanno  promosso  il  deposito
congiunto del simbolo e della lista da parte  dell'Associazione,  nel
rispetto delle legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali
soggetti. 
    Il Responsabile finanziario ha la responsabilita' della  gestione
amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di SC, a  tutti
i fini di legge, incluso l'art.  5  della  l.  96/2012  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    Il  Responsabile   finanziario   nomina   il   Responsabile   del
trattamento dei dati personali ai sensi degli  art  28-29  del  D.lgs
n.196/2003 e ss. mm. 
    Il Responsabile finanziario e' nominato dall'Assemblea  nazionale
e resta in carica tre anni, e in ogni caso fino all'approvazione  del
rendiconto relativo al terzo anno. 
    21.2.  Il  Responsabile  Finanziario  agisce  in  modo  autonomo,
individuale ed esclusivo, nei limiti  di  cui  all'art.  6-bis  della
legge n.  157/1999,  nel  rispetto  dei  principii  di  economicita',
efficienza e trasparenza della gestione,  assicurandone  l'equilibrio
finanziario. 
    21.3. Il Responsabile Finanziario agisce  in  base  a  preventiva
autorizzazione del Comitato di Presidenza per  i  seguenti  atti  che
impegnano il Partito: (a) operazioni eccedenti il limite di spesa  di
Euro 100.000,00 (centomila/00)  o  altro  maggiore  o  minore  limite
prudenzialmente determinato dal Comitato di Presidenza in proporzione
al valore del totale delle attivita' dello  stato  patrimoniale;  (b)
acquisto e/o alienazione di beni immobili; (c) rilascio  di  garanzie
personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture  e  organismi
territoriali del Partito; (d) operazioni di natura  straordinaria  di
rilevante impatto sullo stato patrimoniale. 
    21.4.  Il  Responsabile  Finanziario,   in   applicazione   degli
indirizzi strategici del Comitato di Presidenza: 
      individua le unita' organizzative interne al Partito  provviste
della facolta' di impegnare le risorse di  SC  (Centri  di  Spesa)  e
controlla il rispetto delle procedure previste dai regolamenti; 
      predispone piani annuali di  equa  ripartizione  delle  risorse
finanziarie  disponibili,   da   destinare   anche   alle   strutture
territoriali sulla base di criteri proporzionali e in  considerazione
delle  necessita'  evidenziate  dalla  programmazione  annuale  delle
attivita' territoriali del partito, anche prevedendo il trasferimento
alle strutture territoriali di una quota proveniente dal tesseramento
non inferiore al 20%. 
    21.5.  Il  Responsabile   Finanziario   trasmette   all'Assemblea
nazionale su base quadrimestrale un rendiconto dell'attivita'  svolta
e  delle  spese  sostenute,  fornendo   un'informativa   completa   e
dettagliata. Vengono approntati strumenti idonei ad assicurare che il
rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti. 
    21.6. Il Responsabile Finanziario provvede  alla  predisposizione
del Bilancio consuntivo di esercizio in conformita'  alla  disciplina
di legge applicabile, lo  sottopone  entro  i  termini  previsti  dal
successivo  art.  26  al  Comitato  di  Presidenza  e   all'Assemblea
nazionale per l'approvazione e ne cura entro i termini previsti dalla
normativa di legge applicabile la pubblicazione sul sito internet  di
SC. 
    21.7. La gestione di ogni entrata di SC e' improntata a qualsiasi
livello  territoriale  alla  massima  trasparenza.  Il   Responsabile
Finanziario ed i  Segretari  delle  strutture  territoriali  di  ogni
livello sono tenuti a mettere a  disposizione,  anche  attraverso  la
pubblicazione nel relativo sito internet,  le  entrate  e  le  uscite
quadrimestrali di ogni  struttura  territoriale  sulla  base  di  uno
schema  approvato  dalla  Direzione   nazionale   su   proposta   del
Responsabile Finanziario. 
    21.8.  Al  Responsabile  Finanziario  si  applicano,  in   quanto
compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di   pubblicita'   della
situazione patrimoniale e reddituale di cui alla l. n. 441/82. 
    21.9.  Ogni  organo  delle  strutture  regionali,  provinciali  e
territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa
e  negoziale,  e'  tenuto  a  uniformarsi   alle   disposizioni   del
Responsabile Finanziario. La mancata osservanza di tali  disposizioni
e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli  associati
e puo'  comportare  il  commissariamento  dell'organo  ai  sensi  del
successivo art. 24. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                     Assemblea dei Parlamentari 
 
    22.1. E' costituita l'Assemblea  dei  Parlamentari  nazionale  ed
europei di SC. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed
ha funzioni consultive. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                             Candidature 
 
    23.1. Le candidature alle  elezioni  nazionali  ed  europee  sono
approvate dalla Direzione  nazionale  su  proposta  del  Comitato  di
Presidenza. 
    23.2. Le candidature alle elezioni regionali e  provinciali  sono
deliberate,  rispettivamente,  dalla   Segreteria   della   Struttura
regionale  e  dalla  Segreteria  della   Struttura   provinciale   di
riferimento,  e  sono  soggette  all'approvazione  del  Comitato   di
Presidenza. 
    23.3. Le candidature alle elezioni  dei  Comuni  sono  deliberate
dalla  Segreteria  della  relativa  Struttura  territoriale  di  base
(comunale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di
livello superiore e comunicate al  Comitato  di  presidenza.  Per  le
candidature  ai  comuni  capoluogo   di   provincia   e'   necessaria
l'approvazione del Comitato di presidenza. Qualora non sia costituita
nel territorio comunale di riferimento alcuna Struttura  territoriale
(comunale) di base, dette candidature sono approvate dalla Segreteria
della Struttura provinciale di riferimento, sempre con l'approvazione
del Comitato di Presidenza. 
    23.5.  Le  candidature  alle   elezioni   circoscrizionali   sono
deliberate dalla Segreteria della relativa Struttura territoriale  di
base (circoscrizionale), e sono soggette all'approvazione dell'organo
direttivo  di  livello  superiore  e  comunicate   al   Comitato   di
Presidenza.  Qualora  non  sia  costituita   nel   territorio   della
Circoscrizione   di   riferimento   alcuna   Struttura   territoriale
(circoscrizionale) di base, dette candidature  sono  approvate  dalla
Segreteria  della  Struttura  provinciale  di   riferimento,   sempre
d'intesa con il Comitato di Presidenza, previa istruttoria a cura del
Responsabile Enti Locali. 
    23.6. Tutte le candidature dovranno essere rispondenti ai criteri
stabiliti dal presente Statuto. 
    23.7. In particolare, fatta salva la  possibilita'  di  selezione
tramite primarie, se stabilita dalla Direzione nazionale (art.  17.2.
lett. g), dovranno essere tutelati i principi: 
      della parita' di genere,  prevedendo  la  formazione  di  liste
nelle  quali  ci  sia  un'alternanza  uomo/donna   o   comunque   una
percentuale di genere non inferiore al 30%; 
      della tutela delle posizioni minoritarie, garantendo una  quota
di candidature alla eventuale minoranza interna non inferiore al 20%; 
      dell'assenza di pendenze  giurisdizionali  o  disciplinari  che
possano pregiudicare l'immagine di SC. 
    23.8. In occasione di ogni competizione elettorale, la  Direzione
nazionale approvera' un'apposita  disciplina  delle  candidature,  in
relazione al tipo di competizione elettorale, in ossequio ai  criteri
sopra descritti. 
 
                              Art. 24. 
 
 
           Scioglimenti e Commissariamenti delle Strutture 
                  e Organi territoriali - Procedure 
 
    24.1.  La  Direzione  nazionale,  con  deliberazione  adottata  a
maggioranza assoluta, puo' revocare i Segretari regionali/provinciali
e/o sciogliere per gravi motivi la Direzione provinciale/regionale  e
la Segreteria provinciale/regionale  e  nominare  contestualmente  un
Commissario  provinciale/regionale.  Lo  scioglimento  del  Direzione
provinciale/regionale  determina  la   decadenza   della   Segreteria
provinciale/regionale e del Segretario provinciale/regionale. 
    24.2.  Sono  da  considerare   gravi   motivi   ai   fini   dello
scioglimento: 
      a) mancata nomina degli Organi statutari nei modi e  nei  tempi
previsti dallo Statuto e dei Regolamenti nazionali; 
      b) mancata indizione del Congresso, del  Comitato  nei  termini
previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti, ove esistenti; 
      c) mancata approvazione da parte della Struttura provinciale  o
regionale, del proprio Rendiconto di esercizio  e  mancato  invio  di
copia dello stesso alla Direzione nazionale; 
      d) reiterati comportamenti del Comitato, del Segretario o delle
Segreterie di SC, provinciale o regionale e/o dei suoi dirigenti  che
siano in contrasto con la linea politica di SC o che comunque rechino
palese nocumento all'immagine ed alla  denominazione  SC,  oppure  al
perseguimento degli scopi dell'Associazione; 
      e)   inosservanza   delle   disposizioni    del    Responsabile
Finanziario; 
      f)  in  generale,  quando  il  Comitato,  la  Segreteria  o  il
Segretario provinciale o regionale venga meno  alle  sue  funzioni  o
esplichi attivita' contraria agli indirizzi di SC. 
    24.3.  La  Direzione  nazionale  puo'  altresi'   deliberare,   a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il  commissariamento  degli
Organi  regionali/provinciali.  Il  provvedimento  e'  immediatamente
esecutivo e dispone la sospensione degli Organi  commissariati  e  la
nomina di un commissario. 
    24.4. Le  disposizioni  di  cui  sopra  si  applicano  anche  nei
confronti delle Strutture territoriali  (circoscrizionali,  comunale,
zonali, tematiche).  L'organo  competente  ad  adottare  le  relative
delibere nei confronti delle Strutture territoriali e' la  Segreteria
provinciale. 
    24.5. In casi di necessita' ed urgenza il Comitato di  presidenza
puo' adottare in via temporanea i  provvedimenti  di  cui  agli  art.
24.1, 24.3 e 24.4. I provvedimenti cosi' adottati devono, a  pena  di
nullita', essere convalidati dalla  Direzione  nazionale  alla  prima
riunione utile e comunque entro 60 giorni. 
    24.6. In casi di particolare gravita', il Comitato di  Presidenza
puo' deliberare la sospensione di un iscritto dall'attivita'  di  SC.
In tale ipotesi e' avviato il procedimento disciplinare nei confronti
dell'interessato  dinanzi  al  competente  Collegio   nazionale   dei
Probiviri. 
    24.7. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno efficacia
dal momento della comunicazione all'organo o alla persona interessata
mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata R.R., o
via PEC o telefax o ogni altro mezzo che permetta di  avere  certezza
della ricezione. 
    24.8. Avverso il provvedimento di cui al presente  articolo  puo'
essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, entro  30  giorni
dal  ricevimento  della  comunicazione,  al  Collegio  nazionale  dei
Probiviri. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento
fino alla decisione del Collegio. 
 
                              Art. 25. 
 
 
               Patrimonio sociale - Risorse economiche 
 
    25.1. Il Patrimonio di SC e' costituito da: 
      contributi degli associati; 
      contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative e degli
incaricati di funzioni di Governo nazionale  e  territoriale  se  non
eletti; 
      eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; 
      investimenti mobiliari; 
      interessi attivi e altre rendite patrimoniali; 
      somme e beni da chiunque  e  a  qualsiasi  titolo  ricevuti  in
conformita' alla legge. 
    25.2. L'Associazione puo' trarre le  risorse  economiche  per  il
proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da: 
      a) eredita', donazioni e legati; 
      b) contributi dello Stato, delle Regioni, di  Enti  locali,  di
Enti o di Istituzioni pubblici,  anche  finalizzati  al  sostegno  di
specifici e documentati programmi  realizzati  nell'ambito  dei  fini
statutari; 
      c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
      d) contributi associativi; 
      e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali. 
    25.3. I singoli  associati,  in  caso  di  recesso,  non  possono
chiedere a SC, a qualsiasi livello, la divisione  del  fondo  comune,
ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo. 
    25.4.  In  caso  di  scioglimento,  per  qualsiasi  causa,  delle
Strutture  territoriali,  i  beni   patrimoniali   si   trasferiscono
all'Associazione nazionale. 
    In caso di scioglimento, per qualsiasi  causa,  di  SC  e'  fatto
obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra
Associazione con finalita' analoghe, o a fini di  pubblica  utilita',
sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo  3,  comma  190,
della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione  imposta
dalla legge. La relativa  deliberazione  e'  adottata  dall'Assemblea
nazionale. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                     Esercizi sociali e bilanci 
 
    26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al  31  dicembre  di  ogni
anno. I rendiconti di esercizio  annuali,  devono  essere  redatti  e
sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro il mese di
aprile dell'anno che segue  la  chiusura  dell'esercizio,  unitamente
alla relazione predisposta dal Collegio  dei  Revisori  dei  conti  e
della societa' di revisione. 
    26.2. Nel rispetto di quanto stabilito  dal  precedente  articolo
1.2. del presente Statuto, l'Associazione ha l'obbligo  di  impiegare
gli eventuali utili o avanzi di gestione per la  realizzazione  delle
attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad  esse
direttamente connesse. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei conti 
                        Societa' di Revisione 
 
    27.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' eletto dall'Assemblea
nazionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti,  di
cui almeno uno degli effettivi e  uno  dei  supplenti  devono  essere
iscritti nel Registri dei Revisori Legali, ha il compito di  vigilare
sull'osservanza  della  legge  e  dello  Statuto,  sul  rispetto  dei
principi di  corretta  gestione  e  in  particolare  sull'adeguatezza
dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile   adottato
dall'Associazione. 
    Se non vi ha provveduto l'Assemblea nazionale, il Collegio elegge
al suo interno il Presidente. 
    I membri del Collegio partecipano  senza  diritto  di  voto  alle
riunioni del Congresso nazionale e del Comitato nazionale. 
    27.2. La durata in carica del Collegio dei Revisori e'  stabilita
all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo'  superare  i
tre anni e scade alla data del successivo Congresso nazionale. 
    27.3. Il controllo contabile e' esercitato  da  una  societa'  di
revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla  Consob  ai  sensi
dell'art. 161 T.U. delle disposizioni in materia  di  intermediazione
finanziaria,  di  cui  al  D.LGS.  24/02/1998  n.  58,  e  successive
modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel  registro
di cui all'art. 2 del D.  LGS.  27/01/2010  n.  39.  La  societa'  di
revisione svolge le funzioni previste dalla  legge,  esprimendo,  con
apposita  relazione,  un  giudizio  sul   rendiconto   di   esercizio
dell'Associazione. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                     Scioglimento e Liquidazione 
 
    28.1. Il Congresso nazionale,  convocato  in  via  straordinaria,
puo' decidere lo  scioglimento  di  SC  con  il  voto  favorevole  di
tre/quarti (3/4) degli aventi diritto. 
    28.2. In caso di scioglimento, il Congresso nazionale nomina  uno
o piu' liquidatori determinandone i poteri. 
 
                              Art. 29. 
 
 
            Collegio Nazionale dei Probiviri - Procedure 
 
    29.1. Il Collegio dei Probiviri: 
      a) e' composto da tre membri effettivi e due  supplenti  eletti
dal Congresso nazionale tra gli associati che  non  rivestono  alcuna
carica all'interno degli Organi delle Strutture territoriali di base,
provinciali, regionali e nazionale, e non siano incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
      b) elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti. 
    29.2. Per la validita' delle decisioni e' richiesta  la  presenza
della maggioranza dei componenti il Collegio ed  il  voto  favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parita'  prevale  il  voto
del  Presidente;  e'  ammessa  la   seduta   collegiale   anche   per
videoconferenza. 
    29.3.  Il  Collegio  nazionale   dei   Probiviri   decide   entro
centoottanta giorni: 
      a)  sulle  controversie  insorte  tra  Strutture  territoriali,
provinciali e regionali e tra una di queste Strutture  e  gli  Organi
nazionali di SC; 
      b)  sulle  controversie  disciplinari  di  cui  al   successivo
articolo 29.5.; 
      c) sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento  di
cui all'articolo 24 del presente Statuto. 
    29.4 Il Collegio nazionale dei Probiviri ha  inoltre  il  compito
di: 
      a)  rispondere  ai  quesiti  inerenti  l'interpretazione  dello
Statuto e dei Regolamenti di applicazione; 
      b) verificare  la  rispondenza  delle  candidature  ai  criteri
stabiliti dal presente Statuto; 
      c) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti. 
    29.5.  L'azione  disciplinare,  anche  collettiva,  puo'   essere
promossa presso il Collegio Nazionale dei Probiviri in  unico  grado,
nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa  di  uno  o  piu'
associati e quando vengono denunciati violazioni dello  statuto,  dei
regolamenti  e/o  comportamenti  lesivi  degli  interessi   o   della
reputazione di SC. 
    29.6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri,  pervenuto  l'atto  di
deferimento  deve,  entro  10  giorni  feriali,  trasmetterne   copia
all'interessato, mediante raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
assegnando un termine di  almeno  30  giorni  per  la  produzione  di
scritti difensivi  e  dei  mezzi  di  prova  reputati  necessari.  Il
Collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio,  nominare
periti e consulenti, ascoltare  testi,  dettare,  in  relazione  agli
specifici casi, le regole  e  i  termini  delle  ulteriori  fasi  del
procedimento, garantendo comunque il contraddittorio  fra  le  parti,
anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia,
anche su istanza  del  Presidente  o  dell'interessato,  il  Collegio
Nazionale dei Probiviri puo' disporre provvedimenti cautelari  ovvero
revocare quelli gia' adottati. 
    29.7. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro
novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le
risultanze istruttorie alla Direzione  Nazionale,  che,  fatta  salva
l'archiviazione, in caso  di  accertata  fondatezza  degli  addebiti,
delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza. 
    29.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono: 
      a) il richiamo scritto; 
      b) la deplorazione; 
      c) la sospensione da un mese a due anni, che, per i  componenti
gli  Organi,  comporta  la  decadenza  dalla  carica;  tuttavia,   la
sostituzione del componente  cosi'  decaduto  e'  sospesa  fino  alla
deliberazione definitiva; 
      d) l'espulsione. 
    Contro la decisione  dell'espulsione  e/o  della  sospensione  e'
ammesso appello [all'Assemblea nazionale]. 
    29.9. Gli associati espulsi per violazione del presente Statuto o
per  indegnita'  possono  essere  riammessi  solo  con  giudizio  del
Collegio dei Probiviri. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                      Convenzione di arbitrato 
 
    30.1.   Ogni   controversia    relativa    all'applicazione    od
interpretazione delle norme statutarie o  regolamentari,  o  comunque
connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli  tesserati,
tra tesserati e  Strutture  territoriali,  provinciali  o  regionali,
ovvero tra Strutture provinciali tra di loro, e' rimessa, su  ricorso
di uno dei soggetti interessati, al Collegio nazionale dei Probiviri,
che decidera', mediante lodo,  come  Organo  di  giustizia  arbitrale
rituale. 
    30.2. Al Collegio nazionale dei Probiviri sono altresi'  rimesse,
in unico grado, le controversie  insorte  tra  le  singole  Strutture
provinciali e la corrispondente Struttura regionale,  nonche'  quelle
direttamente insorte tra una di tali Strutture e SC. 
    30.3. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide la  controversia
nel termine di 180 giorni dalla presentazione  del  ricorso,  scaduto
inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando,
in tal caso, le parti legittimate a far valere  le  proprie  pretese,
domande ed eccezioni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. 
    30.4.  Il  Collegio  arbitrale  ha  facolta'   di   regolare   lo
svolgimento del giudizio nei modi che riterra' piu'  opportuni.  Esso
deve, tuttavia, garantire il  rispetto  del  contraddittorio  tra  le
parti e, in ogni caso, assegnare  alle  stesse  congrui  termini  per
presentare documenti e memorie, nonche' per esporre le loro repliche. 
    Il lodo pronunciato  dal  Collegio  nazionale  dei  Probiviri  e'
impugnabile ai sensi dell'articolo 827 c.p.c. 
 
                              Art. 31. 
 
 
                        Modifiche statutarie 
 
    31.1. Le proposte di modifiche al presente Statuto devono  essere
inoltrate dalla Direzione nazionale al Congresso nazionale  entro  la
data stabilita dal Regolamento del Congresso nazionale. 
    31.2.  Viene  espressamente  convenuto  che,  per  le   modifiche
statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese  a  maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei delegati. 
    Restano fermi i poteri dell'Assemblea nazionale per le  modifiche
statutarie  necessarie  in  caso  di   adeguamento   ad   innovazioni
legislative e fiscali. 
 
                              Art. 32. 
 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
    32.1. SC  riconosce  l'importanza  dell'esperienza  giovanile  al
proprio interno e promuove un adeguata  formazione  per  favorire  la
crescita di una nuova  classe  dirigente  per  un  impegno  attivo  e
responsabile della nuova generazione nelle istituzioni. 
    32.2. La Direzione nazionale, al fine  di  favorire  e  garantire
un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organi a  qualsiasi
livello, approva un regolamento che garantisce  tale  rappresentanza;
in ogni caso, SC si propone l'obiettivo di  promuovere  l'uguaglianza
di genere. A tal fine, SC fara' in modo che, negli organi  collegiali
vi siano rappresentanti di ciascun genere in misura non inferiore  ad
un terzo. 
    32.3. Di tutte le riunioni degli Organi direttivi ed esecutivi di
SC, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale. 
    32.4. Le responsabilita' di Segretario a qualsiasi livello di  SC
non possono essere ricoperte per piu' di sei anni complessivamente. 
    32.5. I Regolamenti di applicazione dello Statuto approvati dagli
organi competenti  costituiscono  parte  integrante  dello  stesso  e
dovranno essere ispirati a principi di democraticita' e pluralismo. 
    32.6. L'Assemblea nazionale approva un Regolamento che disciplina
le incompatibilita' fra le cariche dell'Associazione e gli  incarichi
istituzionali. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                  Rinvio alle disposizioni di Legge 
 
    33.1. Per tutto quanto non espressamente  previsto  dal  presente
Statuto, ivi compresi i procedimenti disciplinari, si fa  riferimento
alle norme del Codice civile ed alle Leggi  speciali  sugli  Enti  di
tipo associativo. 
 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
 
                                  I 
 
    Sino alla celebrazione  del  I  Congresso  nazionale,  in  deroga
all'art.  16  del  presente  statuto,  le   funzioni   dell'assemblea
nazionale sono esercitate dall'assemblea degli associati composta dai
soci fondatori, dai parlamentari e  dagli  incaricati  regionali  che
hanno aderito a Scelta Civica. 
 
                                 II 
 
    Fino al primo congresso di Scelta Civica,  la  gestione  politica
sara' affidata a un comitato composto da (1) i capigruppo alla camera
e al senato, (2)  i  tre  incaricati  regionali  gia'  affiancati  al
Presidente Vicario ai sensi della deliberazione adottata in  data  18
giugno 2014, (3) i rappresentanti di Scelta Civica al governo  e  nei
vertici istituzionali, (4) il  tesoriere,  (5)  due  deputati  scelti
dall'assemblea di Scelta Civica. Il comitato e' delegato ad  adottare
un dettagliato regolamento del primo congresso di Scelta Civica anche
in deroga alle disposizioni degli articoli 15 e 16 dello  statuto  di
Scelta  Civica,  sulla  base  di  criteri   e   principi   deliberati
dall'assemblea di Scelta Civica. 
 
                                 III 
 
 
              MEMBRI ELETTIVI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE 
 
    In occasione del I° Congresso, i membri  elettivi  dell'Assemblea
Nazionale da eleggere ai sensi dell'articolo 16.1 sono 116. I  membri
sono attribuiti alle regioni in proporzione  al  numero  di  delegati
provinciali attribuito a ciascuna regione. 
    L'elezione dei membri dell'assemblea nazionale e'  effettuata  su
base regionale. 
    I delegati provinciali di  ciascuna  regione  eleggono  i  membri
dell'assemblea nazionale sulla base di liste presentate da  almeno  2
aventi diritto alla partecipazione  al  congresso  in  tale  regione,
contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei  membri
elettivi attribuiti alla regione. 
    L'elezione avviene a scrutinio segreto e  la  ripartizione  degli
eletti tra le liste avviene con metodo proporzionale  al  numero  dei
voti ricevuti dalla lista sul totale dei voti validamente  esercitati
applicando il seguente metodo: 
      si calcola la cifra elettorale di lista, data dalla  somma  dei
voti validi ottenuti da ciascuna lista; 
      si calcola il  quoziente  elettorale  provinciale,  dato  dalla
divisione tra la somma dei voti validi ottenuti da tutte le  liste  e
il numero di delegati provinciali da eleggere; 
      si divide la  cifra  elettorale  di  ciascuna  lista  per  tale
quoziente; 
      si attribuisce quindi ad ogni lista tanti delegati quante volte
il quoziente elettorale provinciale  risulti  contenuto  nella  cifra
elettorale di  ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora  da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste con  i  maggiori
resti. 
    Esempio: 
      Nella circoscrizione X che elegge 5 delegati si presentano  due
liste, A e B. 
      Le cifre elettorali sono 70 voti per A e 120 voti per B. 
      Il  quoziente  provinciale  e'  dato   da   questa   divisione:
(70+120)/5 = 38. 
      Il quoziente della lista A e' 70/38 = 1,84. Il quoziente  della
lista B e' 120/38 = 3,15. 
    I seggi pieni sono 1 per la lista A e 3 per la lista B. Il seggio
assegnato coi resti va alla lista A, che ha un resto  maggiore  (0,84
contro 0,15). I seggi complessivamente assegnati sono quindi  2  alla
lista A e 3 alla lista B. 
 
                 NUOVO STATUTO DEL PARTITO LEGA NORD 
                  PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA 
 
 
                          PRINCIPI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    «Lega Nord per l'Indipendenza della Padania» (di seguito indicato
come «Lega Nord»,  «Lega  Nord  -  Padania»  o  «Movimento»),  e'  un
movimento politico confederale costituito in  forma  di  associazione
non   riconosciuta   che   ha   per   finalita'   il    conseguimento
dell'indipendenza della Padania attraverso metodi  democratici  e  il
suo   riconoscimento   internazionale   quale   Repubblica   Federale
indipendente e sovrana. 
 
                               Art. 2. 
 
 
               Struttura organizzativa della Lega Nord 
 
    Lega Nord e' una confederazione composta dalle  seguenti  Nazioni
costituite  a  livello  regionale  in  forma  di   associazioni   non
riconosciute: 
      1. Alto Adige - Südtirol; 
      2. Emilia; 
      3. Friuli - Venezia Giulia; 
      4. Liguria; 
      5. Lombardia; 
      6. Marche; 
      7. Piemonte; 
      8. Romagna; 
      9. Toscana; 
      10. Trentino; 
      11. Umbria; 
      12. Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste; 
      13. Veneto. 
    Il Consiglio Federale puo', con apposita delibera,  approvare  la
costituzione   di   altre   Nazioni,   riconoscendone   ufficialmente
l'adesione alla Lega Nord. La definizione  dei  confini  territoriali
delle Nazioni spetta al Consiglio Federale. 
    Il Consiglio Federale puo' deliberare, altresi', l'adesione  alla
Lega Nord di altre associazioni e l'adesione della Lega Nord ad altre
associazioni od organismi internazionali,  in  conformita'  a  quanto
previsto in un apposito regolamento. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                               Simbolo 
 
    Il simbolo della  Lega  Nord  per  l'Indipendenza  della  Padania
appartiene esclusivamente alla Lega Nord. 
    Il simbolo, allegato al presente Statuto,  e'  costituito  da  un
cerchio racchiudente la figura di Alberto  da  Giussano,  cosi'  come
rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo e'  disegnata  la
figura del Leone di San  Marco,  il  tutto  contornato,  nella  parte
superiore, dalla scritta LEGA  NORD.  Nella  parte  inferiore  e'  la
parola «Padania». Alla destra del guerriero e' posizionato  il  «Sole
delle Alpi», rappresentato da sei petali disposti all'interno  di  un
cerchio. 
    Il Consiglio Federale concede,  in  conformita'  ad  un  apposito
regolamento dallo stesso  deliberato,  l'utilizzo  del  simbolo  alle
Nazioni regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto  e  per
il perseguimento delle finalita'  in  questo  indicate,  fatto  salvo
quanto  previsto  di  seguito  per  l'utilizzo  del  simbolo  a  fini
elettorali. La concessione  del  simbolo  puo'  essere  revocata  dal
Consiglio Federale. 
    Il simbolo e'  anche  contrassegno  elettorale  per  le  elezioni
politiche  ed  europee.  Limitatamente  alle  elezioni  regionali  ed
amministrative, la Nazione puo' modificare il simbolo, fermo restando
il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale. 
    In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte  delle  Nazioni  per
ogni   singola   elezione   (politiche,    europee,    regionali    e
amministrative) deve essere oggetto di specifica  autorizzazione  del
Segretario Federale. 
    Il Consiglio  Federale,  per  tutti  i  tipi  di  elezione,  puo'
apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche  ritenute  piu'
opportune nel rispetto delle disposizioni di  legge  in  materia.  In
particolare potra' deliberare di presentare contrassegni  elettorali,
sia con la denominazione «Lega Nord», sia con l'aggiunta di tutte  le
sue  varianti  regionali   nel   caso   di   elezioni   regionali   o
amministrative. 
    Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti  in
esso confluiti, o  che  in  esso  confluiranno,  anche  se  non  piu'
utilizzati, o  modificati,  o  sostituiti,  nonche'  qualunque  altro
simbolo  contenente  la  dicitura  Lega  Nord,  sono  di   proprieta'
esclusiva della Lega Nord. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                            Denominazioni 
 
    Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista,
Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega  Toscana  -  Movimento  per  la
Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, nonche'  le  denominazioni  delle
singole Nazioni fanno parte esclusivamente del patrimonio della  Lega
Nord. Il Consiglio Federale puo' concederne l'utilizzo  alle  Nazioni
cui la singola denominazione puo' riferirsi per ragioni di competenza
territoriale. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la Nazione
dovesse non essere piu'  ricompresa  all'interno  del  Movimento  non
deterra'  piu'  alcun  diritto  in   relazione   all'utilizzo   della
denominazione e sara' obbligata a deliberare  il  proprio  cambio  di
denominazione. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                        Sede della Lega Nord 
 
    Lega Nord ha sede legale in Milano, in via Carlo Bellerio n. 41. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                    Padri Fondatori della Padania 
 
    Gli Associati Ordinari Militanti che il 15  settembre  1996,  dal
palco di Venezia,  hanno  proclamato  l'indipendenza  della  Padania,
dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranita',  della
Costituzione transitoria e della  Carta  dei  diritti  dei  Cittadini
Padani, nonche' gli Associati Fondatori della Lega Nord, intesi  come
le persone fisiche che  hanno  sottoscritto  l'Atto  costitutivo  del
Movimento del  4  dicembre  1989,  assumono  la  qualifica  di  Padri
Fondatori della Padania. 
    I Padri Fondatori  della  Padania  sono  membri  di  diritto  del
Congresso Federale. 
    I provvedimenti sanzionatori, nei confronti dei Padri  Fondatori,
sono di esclusiva competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia.
E' ammesso il ricorso in appello al Presidente Federale. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                    Scioglimento della Lega Nord 
 
    Lo scioglimento  della  Lega  Nord  puo'  essere  deliberato  dal
Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei
quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento della Lega Nord,
per qualunque causa, vi e' obbligo  di  devolvere  il  patrimonio  ad
altra associazione con  finalita'  analoghe  o  a  fini  di  pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui  all'art.  3  comma
190,  della  Legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e   salvo   diversa
destinazione imposta dalla legge. 
 
                       ORGANI DELLA LEGA NORD 
 
 
                               Art. 8. 
 
 
                       Organi della Lega Nord 
 
    Sono organi della Lega Nord: 
      il Congresso Federale; 
      il Consiglio Federale; 
      il Presidente Federale; 
      il Segretario Federale; 
      il Comitato Amministrativo Federale; 
      l'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione; 
      il Comitato Disciplinare e di Garanzia; 
      il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio; 
      la Segreteria Politica Federale; 
      la Commissione Statuto e Regolamenti; 
      il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento; 
      il Responsabile del trattamento dei dati personali; 
      il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani. 
    La Lega Nord  promuove  la  parita'  dei  sessi  negli  organismi
collegiali  e  nelle  cariche  elettive  stabilite   dallo   Statuto,
prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi  possa  essere
rappresentato in misura superiore ai due terzi. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Il Congresso Federale 
 
    Il Congresso Federale e' l'organo rappresentativo  di  tutti  gli
associati della Lega Nord ed  e'  competente  per  le  modifiche  del
presente Statuto. 
    Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord
e valuta le attivita' svolte dalle Nazioni. Partecipano al  Congresso
Federale, con diritto di intervento e di voto,  oltre  ai  membri  di
diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive
Nazioni. 
    Il Congresso Federale e' convocato dal Segretario Federale in via
ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta  della
maggioranza  dei  membri  Consiglio  Federale  o  su  richiesta   del
Segretario Federale. 
    Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. 
    Qualsiasi  documento,  per  essere  oggetto  di   discussione   e
votazione,  deve  essere  presentato  dattiloscritto  e  sottoscritto
secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                   Elezioni del Congresso Federale 
 
    Il Congresso Federale elegge il Segretario  Federale  tra  coloro
che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni  consecutivi  di  militanza
come Associati Ordinari Militanti. 
    Tale carica e' incompatibile con  qualsiasi  altra  carica  nella
Lega Nord o nelle Nazioni. 
    Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo  le
prescrizioni di cui al successivo art. 12, terzo comma. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                  I Delegati al Congresso Federale 
 
    Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati  al
Congresso Federale. Su tale base si procede alla  suddivisione  degli
stessi tra  le  varie  Nazioni  che  abbiano  almeno  50  (cinquanta)
Associati   Ordinari   Militanti   secondo   la   seguente    formula
proporzionale: N° delegati : Totale Voti =  X  :  Voti  Nazione,  (il
numero dei delegati sta al totale dei voti,  come  i  delegati  delle
Nazioni stanno ai voti della Nazione) ovvero la  proporzione  tra  il
numero dei delegati al Congresso  Federale  stabilito  dal  Consiglio
Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla  Lega  Nord  nelle
ultime elezioni Politiche o Europee precedenti  al  Congresso  ed  il
totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle singole  Nazioni  di
cui all'art. 2. 
    Sono membri di diritto e  votanti:  il  Presidente  Federale,  il
Segretario  Federale,  i  membri  del  Consiglio  Federale,  i  Padri
Fondatori, i Presidenti  delle  Nazioni  con  almeno  50  (cinquanta)
Associati Ordinari Militanti,  i  Segretari  Nazionali,  i  Segretari
Provinciali  delle  Nazioni  con  almeno  50  (cinquanta)   Associati
Ordinari  Militanti,  i  Parlamentari,  i  Consiglieri  Regionali,  i
Presidenti di  Provincia  ed  i  Sindaci  dei  Comuni  capoluoghi  di
Provincia o delle Aree Metropolitane, purche' in regola con le  norme
sul tesseramento degli Associati Ordinari Militanti. 
    Il Consiglio Federale ha la facolta' di concedere e regolamentare
l'uso delle deleghe. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Il Consiglio Federale 
 
    Il Consiglio Federale  determina  l'azione  generale  della  Lega
Nord, in attuazione della linea politica  e  programmatica  stabilita
dal Congresso Federale. 
    Dura in carica 3 (tre)  anni,  salvo  il  caso  di  contemporanee
dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri. 
    Il Consiglio Federale e' composto da: 
      il Presidente Federale; 
      il Segretario Federale; 
      l'Amministratore Federale; 
      il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio; 
      i Segretari di  ciascuna  Nazione  con  almeno  50  (cinquanta)
Associati Ordinari Militanti; 
      13 (tredici) membri eletti  dal  Congresso  Federale  assegnati
alle Nazioni, in base alla  seguente  formula  proporzionale:  N°  13
membri elettivi del Consiglio Federale :  Totale  Voti  =  X  :  Voti
Nazione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali
(13), il totale dei voti conseguiti  dalla  Lega  Nord  nelle  ultime
elezioni Politiche o Europee precedenti al  Congresso  ed  il  numero
totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle singole Nazioni di cui
all'art. 2. 
    Lega Nord tutela le minoranze,  ove  presenti,  e,  a  tal  fine,
garantisce la presenza con diritto di parola e di  voto  in  seno  al
Consiglio Federale al candidato alla carica  di  Segretario  Federale
che risulti il primo dei non eletti. 
    Partecipano, con il solo diritto di intervento, i  Presidenti  di
Nazioni con almeno 50 (cinquanta)  Associati  Ordinari  Militanti,  i
Vicesegretari  Federali,  il  Responsabile  dell'Ufficio  Legislativo
Federale, il Responsabile dei  Regolamenti  e  del  Tesseramento,  il
Presidente  del  Gruppo  Lega  Nord  alla  Camera  dei  Deputati,  il
Presidente del Gruppo  Lega  Nord  al  Senato  della  Repubblica,  il
Capodelegazione della Lega Nord al Parlamento Europeo, i  Governatori
Regionali o i Capodelegazione in giunta, il Coordinatore Federale del
Movimento Giovani Padani e i Segretari di  Nazioni  con  meno  di  50
(cinquanta) Associati Ordinari Militanti. 
    I Segretari delle Nazioni in caso di  impedimento  a  partecipare
alle sedute del Consiglio Federale,  potranno  farsi  sostituire  dai
rispettivi Vice Segretari Vicari Nazionali con diritto d'intervento e
di voto, ove previsto, a  condizione  che  gli  stessi  siano  membri
effettivi del proprio Consiglio Nazionale. 
    Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti,  salvo
diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto
del Segretario Federale vale doppio. 
    Con apposita delibera, il Consiglio Federale  puo'  estendere  la
partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla
Lega Nord, direttamente od indirettamente interessati agli  argomenti
in discussione, oppure a tecnici  per  la  trattazione  di  argomenti
specifici. La partecipazione potra' essere  in  forma  occasionale  o
continuativa ed in veste di  uditori  senza  diritto  di  voto.  Tale
delibera e' revocabile dal Consiglio Federale. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                  Competenze del Consiglio Federale 
 
    E' di competenza del Consiglio Federale: 
      a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza  che
non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; 
      b) approvare nei termini di legge,  il  rendiconto  della  Lega
Nord predisposto dal Comitato Amministrativo Federale; 
      c) nominare il  Coordinatore  Federale  del  Movimento  Giovani
Padani, su proposta dell'organismo previsto dal regolamento  federale
del Movimento Giovani Padani; 
      d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 31 sulle proposte di
modifica  degli  statuti  delle  Nazioni  ad  esso  sottoposte  dalla
Commissione Statuto e Regolamenti secondo l'art. 22; 
      e) stabilire l'importo delle quote associative; 
      f) nominare i 6 (sei) membri del  Comitato  Disciplinare  e  di
Garanzia secondo le modalita' indicate dall'art. 18; 
      g) nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali; 
      h) approvare i regolamenti della Lega  Nord  predisposti  dalla
Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 22; 
      i) vigilare sul comportamento politico delle Nazioni. 
    E' organo di ultima istanza degli  Associati  Ordinari  Militanti
con piu' di 10 (anni)  anni  di  militanza  consecutiva,  colpiti  da
provvedimenti disciplinari. 
    In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il
Consiglio Federale delibera la composizione delle liste,  sentito  il
parere dei Segretari Nazionali e dei relativi  Consigli  Nazionali  e
delibera,  altresi',  gli  eventuali  accordi  elettorali  con  altri
movimenti politici. 
    In  occasione  delle  consultazioni  elettorali   regionali,   il
Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. 
    Il Consiglio Federale  ratifica  le  deliberazioni  dei  Consigli
Nazionali relative  al  candidato  Governatore,  alle  liste  per  le
elezioni regionali, al candidato Sindaco per le citta'  capoluogo  di
regione e alle relative liste. 
    Il Consiglio Federale puo' delegare i propri poteri e le  proprie
attribuzioni  ad  altri  organi  o  strutture  della  Lega  Nord.  In
particolare, puo' nominare tra i propri membri un comitato  esecutivo
i cui poteri sono disciplinati con delibera  dello  stesso  Consiglio
Federale. 
    In caso di  vacanza  della  carica  di  Presidente  Federale,  il
Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente tra  coloro  che  hanno
maturato  un'anzianita'  di  militanza  di  almeno  20  (venti)  anni
consecutivi. 
    Il Consiglio Federale dura  in  carica  3  (tre)  anni.  Esso  si
riunisce su convocazione del Segretario Federale,  che  lo  presiede,
almeno una volta ogni tre  mesi,  oppure  ogni  qualvolta  ne  faccia
richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. 
    Il membro eletto al Consiglio Federale  che,  senza  giustificato
motivo, risulta assente a due  riunioni  anche  non  consecutive,  e'
considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio  Federale  e
viene sostituito dal primo dei non eletti in base  a  quanto  risulta
dal  verbale  dell'ultimo   Congresso   Federale.   Analogamente   si
provvedera' alla sostituzione del  membro  decaduto  o  deceduto.  In
mancanza di non eletti della stessa Nazione del membro da sostituire,
il  Consiglio  Nazionale  competente  provvedera'  direttamente  alla
nomina di un suo rappresentante. 
    Le dimissioni contemporanee di almeno la  meta'  dei  membri  del
Consiglio  Federale  comportano  la   convocazione   automatica   del
Congresso straordinario, entro 120 (centoventi)  giorni  dall'evento;
in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione  di  tutte
le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In
questa fase i poteri e le competenze del Consiglio  Federale  vengono
assunte  dal  Segretario  Federale  o,  in  caso  di  impedimento   o
dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina
del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere  operazioni  di
straordinaria amministrazione. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                       Il Presidente Federale 
 
    Il socio Umberto Bossi e' il padre fondatore della  Lega  Nord  e
viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia. 
    Il Presidente Federale e' garante dell'unita' della Lega  Nord  e
promuove, con ogni idoneo mezzo, l'identita' padana  in  collegamento
con il  Parlamento  della  Padania  e  di  intesa  con  il  Consiglio
Federale. 
    E'  membro  di  diritto  del  Consiglio  Federale,  del  Comitato
Disciplinare e di Garanzia e della Segreteria Politica Federale. 
    In caso di contestuali  dimissioni  contemporanee  di  almeno  la
meta' dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni
del Segretario Federale, il Presidente Federale assume i poteri e  le
competenze del Consiglio Federale e convoca  entro  120  (centoventi)
giorni il Congresso  Federale  straordinario  per  il  rinnovo  degli
organi elettivi. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si
potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                       Il Segretario Federale 
 
    Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente  la
Lega Nord di fronte a  terzi.  Il  Segretario  Federale  e'  altresi'
autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede  civile  e
penale e svolgere  ogni  e  qualsivoglia  attivita',  che  lo  stesso
riterra' utile, in favore del Movimento avanti a qualsiasi  autorita'
giurisdizionale. Il Segretario  Federale,  ai  soli  fini  statutari,
elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 5 del presente
Statuto. 
    Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza  nei  confronti  di
tutti gli organi della Lega Nord. Esegue e coordina le direttive  del
Congresso  Federale  dando   attuazione   alla   linea   politica   e
programmatica della  Lega  Nord;  convoca  e  presiede  il  Consiglio
Federale e la Segreteria Politica Federale, ne coordina le attivita',
riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta  ne  sia  richiesto.  In
caso di assenza puo' delegare un  membro  del  Consiglio  Federale  a
presiedere in sua  vece.  Riscuote  i  finanziamenti  pubblici  ed  i
rimborsi elettorali per la Lega Nord. Esprime parere vincolante sulle
candidature alle cariche elettive esterne. Su delibera del  Consiglio
Federale, egli puo' delegare altri  membri  del  Consiglio  stesso  a
compiti specifici, anche  di  rappresentanza  legale.  Ha  poteri  di
amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega  Nord,  ove  non
attribuiti ad altri organi. 
    Il Segretario Federale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e
revoca fino a 3  (tre)  suoi  vice  scegliendoli  tra  gli  Associati
Ordinari Militanti appartenenti a  3  (tre)  Nazioni  diverse  e  con
un'anzianita' di militanza superiore a 10 (dieci) anni. 
    In caso di  dimissioni,  impedimento  permanente  o  decesso  del
Segretario Federale,  il  Consiglio  Federale  nomina  a  maggioranza
semplice un Segretario Federale  pro  tempore  il  quale  convoca  il
Congresso Federale straordinario per l'elezione del nuovo  Segretario
Federale. Il Congresso Federale straordinario deve  comunque  tenersi
entro 120 (centoventi)  giorni  dalla  cessazione  dalla  carica  del
Segretario Federale oppure entro  un  termine  diverso  definito  dal
Consiglio Federale stesso. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                 Il Comitato Amministrativo Federale 
 
    La gestione amministrativa ed  economico-finanziaria  della  Lega
Nord spetta al Comitato Amministrativo  Federale,  costituito  da  un
unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal
Segretario  Federale  tra  gli  Associati  Ordinari   Militanti   con
un'anzianita' minima di militanza di 10  (dieci)  anni.  Il  Comitato
Amministrativo Federale puo' essere  revocato  in  ogni  momento  dal
Segretario Federale. 
    Nel  caso  in  cui  il  Comitato  Amministrativo   Federale   sia
costituito da 3 (tre)  membri,  il  Segretario  Federale  nomina  tra
questi l'Amministratore Federale al  quale  possono  essere  delegate
competenze   proprie   del    Comitato    Amministrativo    Federale.
L'Amministratore  Federale   e'   anche   Presidente   del   Comitato
Amministrativo  Federale.  L'Amministratore   Federale   convoca   il
Comitato Amministrativo Federale che delibera a maggioranza. 
    Nel  caso  in  cui  il  Comitato  Amministrativo   Federale   sia
costituito da 1 (un)  membro,  il  Segretario  Federale  nomina  tale
membro quale Amministratore Federale al quale possono essere delegate
competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale. 
    Il Comitato Amministrativo Federale gestisce il patrimonio  della
Lega Nord. 
    Il Comitato Amministrativo Federale,  nel  rispetto  delle  linee
guide assunte dal Consiglio Federale, decide: 
      l'ammontare della spesa per le campagne elettorali; 
      la possibile erogazione di apporti  a  favore  di  una  o  piu'
Nazioni. 
      Al Comitato Amministrativo Federale spetta inoltre: 
      l'apertura e la gestione di conti correnti  e  deposito  titoli
bancari  e  postali,  nonche'  le  richieste  di  fideiussioni,   sul
territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi; 
      la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; 
      la sottoscrizione di mandati di pagamento; 
      l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; 
      la stipula di contratti di lavoro  o  di  collaborazione  anche
temporanea; 
      la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla  Lega
Nord, ad  esclusione  del  finanziamento  pubblico  ai  partiti,  dei
rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del
fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria  ai
movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario
Federale; 
      la gestione della contabilita' della Lega Nord, la  tenuta  dei
libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte
le formalita' conseguenti,  in  conformita'  alle  leggi  vigenti  in
materia; 
      ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. 
    Le operazioni che determinano una spesa di  importo  superiore  a
quello stabilito dal Consiglio  Federale  devono  essere  autorizzate
congiuntamente dai tre membri del Comitato  Amministrativo  Federale.
Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da
un unico membro, le operazioni  predette  devono  essere  autorizzate
congiuntamente  dal   Segretario   Federale   e   dall'Amministratore
Federale. 
    Il  Comitato  Amministrativo  Federale  controlla  l'intero  iter
amministrativo  e  puo'  accedere  a  tal  fine  alla  documentazione
bancaria e contabile delle Nazioni. 
    Il Comitato Amministrativo  Federale  riceve  semestralmente  una
rendicontazione  da  parte  delle  Nazioni  sull'utilizzo  dei  fondi
erogati dalla Lega Nord in particolare e su tutta la  gestione.  Puo'
inoltre richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario. 
 
                              Art. 17. 
 
 
         L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione 
 
    L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione  e'  composto
da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti  nominati  dal  Consiglio
Federale. Il Consiglio Federale sceglie tra  i  membri  effettivi  il
Presidente.   I   membri   dell'Organo    Federale    di    Controllo
sull'Amministrazione durano in carica  per  3  (tre)  esercizi,  sono
rieleggibili e possono essere  revocati  solo  per  giusta  causa.  I
membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi. 
    I membri dell'Organo Federale di  Controllo  sull'Amministrazione
devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita' e almeno
un membro tra quelli effettivi  ed  uno  tra  quelli  supplenti  deve
essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Il  compenso  e'
determinato dal Segretario Federale all'atto della nomina. 
    L'Organo Federale di  Controllo  sull'Amministrazione  vigila  in
conformita' alle disposizioni di  legge.  Esso  si  riunisce  in  via
ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di  telecomunicazione.
Interviene  alle  riunioni  del  Congresso  Federale,  del  Consiglio
Federale e del Comitato Amministrativo  Federale,  nei  casi  in  cui
riceva la relativa convocazione. 
    L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta  una
propria relazione annuale che e' allegata al  rendiconto  della  Lega
Nord. 
    I membri dell'Organo Federale di  Controllo  sull'Amministrazione
non possono rivestire altre cariche all'interno  della  Lega  Nord  o
delle Nazioni. 
    Non  possono  essere  nominati  membri  dell'Organo  Federale  di
Controllo sull'Amministrazione coloro  che  rivestono  cariche  nella
Lega Nord o nelle Nazioni. 
    Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                 Comitato Disciplinare e di Garanzia 
 
    Il Comitato Disciplinare e  di  Garanzia  e'  l'organo  che  puo'
assumere provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 36 anche  nei
confronti  di  Associati  Ordinari  Militanti  con  un'anzianita'  di
militanza uguale o superiore a 10  (dieci)  anni  consecutivi  e  nei
confronti dei Padri  Fondatori,  dei  Presidenti  di  Provincia,  dei
Parlamentari, degli Europarlamentari, dei Consiglieri Regionali e dei
Sindaci  dei  Comuni   capoluoghi   di   Provincia   o   delle   Aree
Metropolitane. E' organo di  appello  rispetto  ai  provvedimenti  di
espulsione adottati dai Consigli Nazionali nei confronti di Associati
Ordinari Militanti con un'anzianita'  di  militanza  inferiore  a  10
(dieci) anni consecutivi. 
    Il Comitato Disciplinare e di Garanzia e' composto dal Presidente
Federale,  dal  Segretario  Federale,   dal   Responsabile   Federale
Organizzativo e del Territorio e  da  6  (sei)  membri  nominati  dal
Consiglio Federale tra i suoi  componenti  che  non  siano  Segretari
Nazionali. A questi si aggiunge il Segretario  della  Nazione  a  cui
appartiene il soggetto sottoposto a un procedimento disciplinare.  Il
Comitato Disciplinare e di Garanzia  e'  convocato  dal  Responsabile
Federale  Organizzativo  e  del  Territorio  che  svolge,   altresi',
l'attivita' istruttoria e redige il verbale delle sedute. 
    Il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei
presenti. 
    Gli associati sanzionati con provvedimenti  disciplinari  assunti
dal  Comitato  Disciplinare  e  di  Garanzia  possono  ricorrere   al
Consiglio Federale come organo di ultima istanza. 
 
                              Art. 19. 
 
 
       Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio 
 
    Il  Responsabile  Federale  Organizzativo  e  del  Territorio  e'
nominato dal Segretario Federale, e' membro di diritto  del  comitato
esecutivo, della Segreteria Politica Federale, del Consiglio Federale
e del Comitato Disciplinare e di Garanzia. Coordina l'azione generale
della  Lega  Nord  sotto  il   profilo   organizzativo   e   verifica
l'applicazione delle linee d'azione generale espresse  dal  Consiglio
Federale. Puo' partecipare, anche di sua iniziativa,  ai  lavori  dei
Consigli  Nazionali  e  vigila  sull'adozione  ed  attuazione   delle
delibere  del  Consiglio  Federale  verificando  l'osservanza   dello
Statuto e il comportamento degli  organi  della  Lega  Nord  e  delle
Nazioni. Coordina, inoltre, l'Ufficio di Segreteria Federale. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                   La Segreteria Politica Federale 
 
    La Segreteria Politica Federale e' composta da: 
      il Segretario Federale, che la presiede; 
      il Presidente Federale; 
      i vice Segretari; 
      il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio; 
      il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Federale; 
      i Presidenti dei Gruppi Parlamentari, il Capodelegazione  della
Lega  Nord  al  Parlamento  Europeo,  i  Governatori  Regionali  o  i
Capodelegazione in giunta. 
    Su invito del  Segretario  Federale,  possono  partecipare  altri
soggetti in rappresentanza dei Sindaci o dei Presidenti di  Provincia
o  altri  ancora  direttamente  o  indirettamente  interessati   agli
argomenti in discussione. 
    La nomina e l'eventuale revoca di  ulteriori  membri,  spetta  al
Segretario Federale che ne dara' comunicazione al Consiglio Federale. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                   L'Ufficio Legislativo Federale 
 
    L'Ufficio Legislativo Federale,  organizzato  in  Dipartimenti  e
Consulte, elabora,  ove  costituito,  le  proposte  per  la  concreta
applicazione delle  linee  politiche  della  Lega  Nord,  secondo  le
direttive del Consiglio Federale, e  fornisce  il  supporto  tecnico,
giuridico, legislativo e politico agli organi della Lega Nord. 
    Il Responsabile dell'Ufficio e' nominato dal Segretario Federale. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                La Commissione Statuto e Regolamenti 
 
    La Commissione Statuto e  Regolamenti,  nominata  dal  Segretario
Federale  su  proposta  del  Consiglio  Federale  e  presieduta   dal
Responsabile Organizzativo e  del  Territorio,  formula  proposte  di
modifica del presente Statuto,  che,  previo  parere  favorevole  del
Segretario Federale, sottopone al Congresso Federale. 
    La Commissione Statuto e Regolamenti formula, altresi',  proposte
di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle Nazioni, che,  previo
parere favorevole del Segretario  Federale,  sottopone  al  Consiglio
Federale. Ai sensi del precedente  art.  13,  il  Consiglio  Federale
esprime un parere sulle modifiche dello Statuto  delle  Nazioni,  che
dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso Nazionale;
l'accoglimento di tale  parere  e'  vincolante  per  il  mantenimento
dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. 
    La Commissione Statuto e  Regolamenti  predispone  i  regolamenti
della Lega Nord e delle Nazioni ed e'  competente  per  le  modifiche
degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto  e  Regolamenti  puo'
anche prendere in esame proposte di  testi  di  regolamenti  ad  essa
sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere  vincolante  sul
testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della
Lega Nord sono approvati dal Consiglio Federale, i regolamenti  delle
Nazioni dai relativi Consigli Nazionali. Quanto ai regolamenti  delle
Nazioni, l'adozione del  testo  su  cui  il  Segretario  Federale  ha
espresso  parere  favorevole  e'  vincolante  per   il   mantenimento
dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. 
 
                              Art. 23. 
 
 
                   Il Responsabile dei Regolamenti 
                         e del Tesseramento 
 
    Il Responsabile dei Regolamenti e del  Tesseramento  e'  nominato
dal Segretario Federale, partecipa senza diritto di voto al Consiglio
Federale ed alla Commissione Statuto e  Regolamenti  e  ne  redige  i
verbali delle sedute. Controlla, inoltre, che il  tesseramento  e  la
distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente,
riferendo al Consiglio Federale. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                   Il Responsabile del trattamento 
                         dei dati personali 
 
    Il Responsabile del trattamento dei dati  personali  assicura  il
rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati
personali in possesso della Lega Nord e delle Nazioni, in particolare
con riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03,  c.d.  Codice
della Privacy, e dalle relative delibere. 
 
                              Art. 25. 
 
 
       Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani 
 
    Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani  coordina,
attraverso un proprio regolamento approvato dal  Consiglio  Federale,
l'attivita'  dei  gruppi  giovanili  istituiti  e  regolamentati  dai
singoli Consigli Nazionali. L'eta'  massima  dei  membri  dei  gruppi
giovanili e' di anni trenta. 
 
                     PATRIMONIO DELLA LEGA NORD 
 
 
                              Art. 26. 
 
 
                     Patrimonio della Lega Nord 
 
    La Lega Nord non persegue fini di lucro. Tutto  quanto  e'  nella
libera disponibilita' e godimento della Lega Nord costituisce il  suo
patrimonio. 
 
                              Art. 27. 
 
 
                               Entrate 
 
    Le entrate del Movimento sono costituite: 
      dall'incasso derivante da  manifestazioni  o  partecipazioni  a
livello federale; 
      da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a  favore
della Lega Nord; 
      dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di
legge, fatta salva rinuncia o  diversa  deliberazione  del  Consiglio
Federale che ne determina la suddivisione; 
      dal  contributo  volontario  dei  rappresentanti  in  organismi
elettivi ed enti; 
      da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge; 
      da  contribuzioni  volontarie  dei  cittadini,  in  base   alla
normativa vigente. 
    Le risorse sono utilizzate secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Consiglio Federale. 
    E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o  la  distribuzione
sono imposte dalla legge. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                               Uscite 
 
    Le spese del Movimento sono le seguenti: 
      spese generali della Lega Nord; 
      apporti che il Comitato  Amministrativo  Federale  delibera  di
destinare alle Nazioni; 
      spese per il personale; 
      spese per la stampa,  per  le  attivita'  di  informazione,  di
propaganda, editoria, emittenza  radiotelevisiva  e  qualunque  altro
strumento di comunicazione; 
      spese per le campagne elettorali; 
      sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti; 
      spese connesse alle finalita' di cui all'art.  1  del  presente
Statuto con riferimento alla promozione dell'identita' padana a mezzo
di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche; 
      spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione
alla politica; 
      spese per Scuole  Quadri  e  per  la  formazione  politica  dei
militanti; 
      spese   per   l'organizzazione   e    la    partecipazione    a
manifestazioni; 
      spese per finalita' sociali; 
      altre spese che si rendono necessarie. 
 
          RENDICONTO DELLA LEGA NORD E CONTROLLO CONTABILE 
 
 
                              Art. 29. 
 
 
                     Rendiconto della Lega Nord 
 
    Il Comitato Amministrativo Federale  predispone  nei  termini  di
legge il rendiconto d'esercizio della Lega Nord in  conformita'  alla
disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Federale. 
    Il Consiglio  Federale  approva  il  rendiconto  predisposto  dal
Comitato Amministrativo Federale. 
    Il Consiglio Federale emana e pubblica sul  sito  internet  della
Lega  Nord  un  regolamento   interno   di   contabilita'   ai   fini
dell'uniformazione della tenuta contabile. 
    Lega Nord assicura la trasparenza e l'accesso  alle  informazioni
relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento  interno
e ai rendiconti, anche mediante la  loro  pubblicazione  sul  proprio
sito  internet,  garantendone  l'accessibilita'   anche   a   persone
disabili, con completezza di informazione, chiarezza  di  linguaggio,
affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita'  e
interoperabilita'. Entro il  15  luglio  di  ciascun  anno  sul  sito
internet della Lega Nord sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di
Esercizio corredato dalla  Relazione  sulla  gestione  e  dalla  Nota
Integrativa,  la  Relazione   dell'Organo   Federale   di   Controllo
sull'Amministrazione e della Societa' di  Revisione,  il  Verbale  di
approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Federale,  nonche'
ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale. 
 
                              Art. 30. 
 
 
            Garanzia di Trasparenza e Controllo contabile 
 
    Allo scopo di garantire la trasparenza  e  la  correttezza  nella
propria gestione contabile  e  finanziaria,  il  Segretario  Federale
della Lega Nord, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 7, D.L.
28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla  L.  21
febbraio 2014, n. 13, si avvale di una societa' di revisione iscritta
nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Societa'
e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel  registro  di  cui
all'art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione
e'  affidato  il  controllo  periodico  della  gestione  contabile  e
finanziaria della Lega Nord. Essa esprime un giudizio sul  rendiconto
di  esercizio  della  Lega  Nord,  secondo  quanto   previsto   dalla
disciplina applicabile. 
 
          LE NAZIONI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI 
 
 
                              Art. 31. 
 
 
              Le Nazioni e le delegazioni territoriali 
 
    Le Nazioni si impegnano a rispettare i principi e  le  norme  del
presente Statuto e dei relativi regolamenti. Esse adottano un proprio
Statuto che recepisce il  modello  di  Statuto  allegato.  L'adesione
delle Nazioni alla Lega Nord e' deliberata dal Congresso Federale. 
    Le  proposte  di  modifica  dello  Statuto  delle  Nazioni   sono
presentate alla Commissione Statuto e Regolamenti  della  Lega  Nord,
che, previo  parere  favorevole  del  Segretario  Federale  ai  sensi
dell'art. 22,  le  sottopone  al  Consiglio  Federale.  Il  Consiglio
Federale esprime  parere  vincolante  sulle  modifiche  che  dovranno
comunque  essere  deliberate  dal   relativo   Congresso   Nazionale;
l'accoglimento di tale  parere  e'  vincolante  per  il  mantenimento
dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. 
    La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord  predispone,
altresi', il testo dei regolamenti delle Nazioni ed e' competente per
la modifica degli  stessi.  A  tal  fine  la  Commissione  Statuto  e
Regolamenti puo'  anche  prendere  in  esame  proposte  di  testi  di
regolamenti ad essa sottoposti. Il  Segretario  Federale  esprime  un
parere  vincolante  sul  testo  dei  regolamenti  e  sulle   relative
modifiche. I regolamenti delle Nazioni sono  approvati  dai  relativi
Consigli  Nazionali,  tuttavia  l'adozione  del  testo  su   cui   il
Segretario Federale ha espresso parere favorevole e'  vincolante  per
il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. 
    Ciascuna Nazione gode  di  autonomia  organizzativa,  gestionale,
patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente  Statuto
e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto  della  linea
politica, programmatica e d'azione generale  espressa  dal  Congresso
Federale e dal Consiglio Federale. 
    Le Nazioni devono prevedere come propri organi un  Congresso,  un
Consiglio, un Segretario, un Presidente, un Amministratore, un Organo
di Controllo sull'Amministrazione, un Responsabile Organizzativo e un
Collegio dei Probiviri. 
    Ogni  Nazione  puo'  articolarsi  al  suo  interno   in   Sezioni
Provinciali,  Circoscrizionali  e  Comunali  (di   seguito,   insieme
«delegazioni territoriali»). 
    La Sezione Provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle
Sezioni Circoscrizionali e Comunali. La sua  competenza  territoriale
coincide di norma con quella della provincia istituzionale.  In  casi
particolari, il Consiglio Nazionale potra'  deliberare  l'istituzione
di piu' Sezioni  Provinciali  all'interno  della  medesima  provincia
istituzionale. L'istituzione di una nuova  Sezione  Provinciale  deve
essere deliberata dal Consiglio Nazionale. 
    La  Sezione  Circoscrizionale,   ove   istituita,   e'   l'organo
intermedio che ricomprende  le  Sezioni  Comunali  di  un  territorio
omogeneo. L'istituzione  di  una  nuova  Circoscrizione  deve  essere
approvata  dal  Consiglio  Nazionale  su   proposta   del   Consiglio
Provinciale territorialmente competente. 
    La Sezione Comunale e'  l'organo  territoriale  di  base  per  la
realizzazione e diffusione dei programmi  della  Lega  Nord  e  della
relativa Nazione. La competenza territoriale della Sezione  coincide,
solitamente, con quella del comune. Il Consiglio  Provinciale  potra'
estendere la competenza territoriale  e  di  tesseramento  ai  comuni
limitrofi privi di Sezione Comunale. 
    Ciascuna Sezione e' rappresentata  dal  rispettivo  Segretario  e
retta da un Consiglio  di  Sezione,  eletti  attraverso  Assemblee  o
Congressi. 
    L'organizzazione, le  competenze  e  le  funzioni  delle  Sezioni
Provinciali, Circoscrizionali, Comunali  o  di  eventuali  gruppi  di
lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti. 
    Nelle Nazioni il cui territorio coincide con una sola  provincia,
le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente  dalla
Segreteria Nazionale. 
    Qualora   una   delegazione   territoriale   intenda    acquisire
soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e  finanziaria,  si
procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti  interni.  Si
applica il procedimento  previsto  dall'art.  22  per  l'approvazione
delle modifiche dello statuto delle Nazioni e per l'approvazione  dei
regolamenti delle Nazioni. 
 
                      ISCRIZIONE ALLA LEGA NORD 
 
 
                              Art. 32. 
 
 
                      Iscrizione alla Lega Nord 
 
    Tutti i maggiorenni che si impegnino  all'osservanza  dei  doveri
derivanti dal presente Statuto possono  liberamente  iscriversi  alla
Lega Nord, conseguendo  la  qualifica  di  associato.  Gli  Associati
possono essere definiti, altresi', «Soci». 
    Alla   luce   della   struttura   confederale   del    Movimento,
l'acquisizione della qualifica di associato della Lega  Nord  implica
automaticamente l'acquisizione della  qualifica  di  associato  della
Nazione che ha rilasciato la tessera. 
    Gli associati appartengono a due categorie differenti: 
      Associati Ordinari Militanti; 
      Associati Sostenitori. 
    I minorenni possono, nel rispetto delle  prescrizioni  di  legge,
essere iscritti alla Lega Nord e conseguentemente alla Nazione che ha
rilasciato la tessera come Associato Sostenitore. 
    L'associato  all'atto  dell'iscrizione,  e  successivamente  ogni
anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la  quota
associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La  quota  e'
intrasmissibile e deve essere  versata  direttamente  dall'associato.
L'elenco degli iscritti e' trasmesso al competente organo della  Lega
Nord. 
    A ciascun associato e' rilasciata una tessera emessa  dalla  Lega
Nord nella quale dovra' essere specificato se trattasi  di  Associato
Ordinario Militante o di Associato Sostenitore. Le  Nazioni  adottano
esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera sociale. 
    Il  Consiglio  Federale  autorizza  le  Nazioni  e  le   relative
delegazioni territoriali al rilascio  delle  tessere  d'iscrizione  e
alla riscossione della quota associativa. 
    L'acquisizione e il mantenimento  della  qualifica  di  associato
della Lega  Nord  e  della  Nazione  di  riferimento  per  competenza
territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento della  Lega
Nord. 
 
                              Art. 33. 
 
 
                              Associati 
 
    a)  Gli  Associati  Ordinari  Militanti  hanno   il   dovere   di
partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della
Nazione di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il
codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi  godono
del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e  passivo,
secondo le  norme  previste  dal  presente  Statuto  e  dai  relativi
regolamenti. 
    Sia la prima tessera da Associato  Ordinario  Militante  che,  in
caso  di  rinnovo,  le  successive  sono  rilasciate  dalla   Sezione
territorialmente competente. 
    I requisiti e le modalita' di acquisizione della  militanza  sono
disciplinati dall'apposito regolamento della Lega Nord. 
    La qualifica di Associato Ordinario  Militante  e'  incompatibile
con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito  o  Movimento
Politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste  civiche
non autorizzate dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi
tra quelli preclusi dalla Lega Nord. 
    Il verificarsi di tale incompatibilita' e' motivo  di  espulsione
dalla Lega  Nord  e  dalla  Nazione  di  riferimento  per  competenza
territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 36. 
    b) Gli Associati Sostenitori non vantano  diritti  di  elettorato
attivo e passivo all'interno della  Lega  Nord  e  della  Nazione  di
riferimento per competenza  territoriale,  ne'  hanno  il  dovere  di
partecipare  alla  vita  attiva  di  queste.   Essi   sono   iscritti
nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale o, nel caso  in
cui la Nazione non abbia una Segretaria Provinciale,  dal  Segretario
Nazionale.  Nel  caso  in  cui  gli  Associati  Sostenitori  adottino
comportamenti contrari alle finalita' e  agli  interessi  della  Lega
Nord o della Nazione cui sono iscritti, possono essere cancellati  da
tale libro, a seguito di deliberazione del Consiglio  Provinciale  o,
se la Nazione non ha una Segreteria  Provinciale,  con  deliberazione
del Consiglio Nazionale, con conseguente perdita della  qualifica  di
Associato Sostenitore e del diritto  di  iscriversi  nuovamente  alla
Lega Nord. 
    La  tessera  da  Associato  Sostenitore  puo'  essere  rilasciata
durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica  di
Associato Ordinario Militante e' necessario che  l'associato  sia  in
possesso della tessera da Associato Sostenitore dell'anno in corso ed
abbia conseguito l'anzianita' di tesseramento stabilita dall'apposito
regolamento della Lega Nord. 
    Per quanto  riguarda  il  declassamento  da  Associato  Ordinario
Militante ad Associato  Sostenitore,  il  provvedimento  e'  adottato
dall'organo competente in  conformita'  ad  un  apposito  regolamento
della Lega Nord. 
 
                              Art. 34. 
 
 
                      Decadenza degli Associati 
 
    La qualifica di associato si perde: 
      per dimissioni; 
      per decadenza a seguito  del  mancato  versamento  della  quota
annuale  di  iscrizione  entro  il  termine  previsto   dall'apposito
regolamento; 
      per  espulsione,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  36  del
presente Statuto e nel  rispetto  delle  procedure  stabilite  da  un
apposito regolamento della Lega Nord; 
      per cancellazione dai libri sociali,  secondo  quanto  previsto
dagli artt. 33 e 36 del presente Statuto. 
 
                 IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA 
                   DELLA LEGA NORD E DELLE NAZIONI 
 
 
                              Art. 35. 
 
 
      Il Controllo sugli Organi della Lega Nord e delle Nazioni 
 
    Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e  delle
Nazioni e' fatto in conformita' al principio secondo cui  gli  organi
di livello superiore controllano gli  organi  di  livello  inferiore,
fatta eccezione per la Circoscrizione che non ha poteri di  controllo
nei  confronti  della  Sezione  Comunale,  ma  solo  la  facolta'  di
segnalare  alla   Sezione   Provinciale   l'adozione   di   opportuni
provvedimenti. 
    L'organo che esercita il controllo puo' deliberare l'annullamento
o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo
Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della  Lega  Nord;  nei
casi piu' gravi, puo' essere decretato lo scioglimento dell'organo. 
    La revoca del Segretario di una  Nazione  o  di  una  delegazione
territoriale, o lo scioglimento  del  Consiglio  di  una  delegazione
territoriale  sono  deliberati  dal  competente  organo  di   livello
superiore. In caso di  delibera  di  scioglimento  dell'organo,  deve
contestualmente essere prevista, con efficacia immediata,  la  nomina
di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza
dell'organo che va a sostituire. 
    Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario Federale, puo'
sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese  contrasto  con
la linea politica, morale ed  amministrativa,  sostituendolo  con  un
Commissario Federale. Tale deliberazione deve essere motivata e  deve
essere assunta con la maggioranza  dei  tre  quinti  dei  membri  del
Consiglio Federale. Il Congresso straordinario di tale Nazione dovra'
tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale. 
    Con le medesime modalita' di cui al comma precedente il Consiglio
Federale puo' deliberare l'esclusione della Nazione dalla  Lega  Nord
qualora la Nazione stessa agisca in contrasto con la linea  politica,
programmatica e d'azione  generale  della  Lega  Nord  e  con  quanto
previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti. 
    In  situazioni  di  particolare  urgenza,  compreso  il  caso  di
dimissioni del  Segretario  di  una  Nazione  o  di  una  delegazione
territoriale  o  di  dimissioni  della  maggioranza  dei  membri  del
Consiglio di una  Nazione  o  di  una  delegazione  territoriale,  il
Segretario  di  livello  superiore  puo'  nominare,   con   efficacia
immediata, un Commissario. 
    Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal  presente  Statuto  e  dall'apposito
regolamento della Lega Nord, tutte le deliberazioni sono appellabili,
entro  15  (quindici)  giorni  dalla  loro  assunzione,  con  ricorso
all'organo di  livello  immediatamente  superiore  a  quello  che  ha
adottato  il  provvedimento.  Il  ricorso  in  appello  non  sospende
l'efficacia del provvedimento impugnato. 
 
                              Art. 36. 
 
 
    Il Controllo sugli associati della Lega Nord e delle Nazioni 
                   e i provvedimenti sanzionatori 
 
    Gli  organi  della  Lega  Nord  e  delle  Nazioni  vigilano   sul
comportamento politico degli associati e sul rispetto da parte  degli
associati del presente Statuto e degli statuti delle Nazioni. 
    Le sanzioni applicabili nei confronti degli associati sono: 
      il richiamo scritto; 
      la sospensione fino ad un periodo massimo  di  dieci  mesi  con
eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; 
      l'espulsione dalla Lega Nord e dalla Nazione di riferimento per
competenza  territoriale  a  causa  di  indegnita'  o   di   ripetuti
comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri associati,  o
a causa di gravi ragioni che ostacolino o  pregiudichino  l'attivita'
della Lega  Nord  o  della  Nazione  o  ne  compromettano  l'immagine
politica. 
    Per indegnita' si intende il  venir  meno  dei  requisiti  morali
necessari per essere  associato  della  Lega  Nord  e  della  Nazione
offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori. 
    Per gravi ragioni  che  ostacolino  o  pregiudichino  l'attivita'
della Lega Nord o delle Nazioni si  intende  qualsiasi  comportamento
che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti  anche  omissivi,
danneggi oggettivamente l'azione politica della  Lega  Nord  o  delle
Nazioni, ovvero cerchi di comprometterne  l'unita'  o  il  patrimonio
ideale. 
    L'adesione a gruppi diversi da quelli indicati dal  Movimento  da
parte  di  associati  eletti  alla   carica   di   Parlamentare,   di
Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco,
comprovata  da  documenti  ufficiali,  determina   la   cancellazione
d'ufficio dell'associato da tutti i libri sociali. 
    I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro  che
ricoprono cariche di diritto. 
    Il richiamo scritto e la sospensione nei confronti  di  Associati
Ordinari Militanti con un'anzianita'  di  militanza  inferiore  a  10
(dieci)  anni  sono  di  competenza,  rispettivamente,  dei  Consigli
Provinciali e Nazionali. Organo d'appello in entrambi i  casi  e'  il
Collegio Nazionale dei Probiviri. In ogni  caso  e'  fatta  salva  la
competenza del Consiglio Federale e del Comitato  Disciplinare  e  di
Garanzia che possono deliberare autonomamente in relazione  ai  fatti
di cui vengano direttamente a conoscenza. 
    Nel  caso  di  richiesta  di  espulsione  di  Associati  Ordinari
Militanti con un'anzianita' di militanza inferiore a 10 (dieci) anni,
il Consiglio  Provinciale  trasmette  la  segnalazione  al  Consiglio
Nazionale che e' l'organo competente a decidere in merito.  Contro  i
provvedimenti di espulsione adottati da parte del Consiglio Nazionale
e' ammesso il ricorso al Comitato Disciplinare e di Garanzia. 
    Nell'ipotesi  in  cui  la  richiesta  di  provvedimento  riguardi
Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza uguale  o
superiore a 10 (dieci) anni  consecutivi,  oppure  riguardi  i  Padri
Fondatori, i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle  Aree
Metropolitane,  i  Presidenti  di  Provincia,  i  Parlamentari,   gli
Europarlamentari,  i   Consiglieri   Regionali,   la   richiesta   di
provvedimento dovra' essere inviata  dalla  delegazione  territoriale
competente  al  Consiglio  Nazionale  che,  se  la  ritiene  fondata,
provvede a trasmetterla al Comitato Disciplinare e di Garanzia che e'
l'organo competente ad assumere la decisione  sul  provvedimento.  Il
Consiglio Nazionale puo' anche di propria  iniziativa  richiedere  al
Comitato Disciplinare e di Garanzia l'adozione di un provvedimento. 
    In ogni caso, il Consiglio Federale o il Comitato Disciplinare  e
di Garanzia possono deliberare  autonomamente  per  i  fatti  di  cui
vengono direttamente a conoscenza. 
    L'organo giudicante  procedera'  all'accertamento  dei  fatti  ed
all'audizione   dell'Associato   deferito.    L'eventuale    rinuncia
dell'Associato al  proprio  diritto  di  difesa  non  esime  l'organo
giudicante dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta
ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. 
    La cessazione  del  rapporto  associativo,  per  qualsiasi  causa
avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex  Associato
o dei suoi eredi. 
    La decisione di riammettere un soggetto in precedenza  espulso  o
cancellato  dai  libri  sociali  e'  di   competenza   del   Comitato
Disciplinare e di Garanzia su richiesta  del  Consiglio  Nazionale  o
Federale. 
 
                    PRINCIPI GENERALI PER COLORO 
                   CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE 
 
 
                              Art. 37. 
 
 
                        I Doveri degli eletti 
 
    Coloro che ricoprono incarichi  elettivi  e  di  nomina  politica
retribuita  hanno  il  dovere   di   dedicare   il   tempo   adeguato
all'espletamento  dell'incarico   assunto   e   di   contribuire   al
finanziamento della Lega Nord e  della  Nazione  versando  una  quota
dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica  ricoperta,
come da delibera del Consiglio Federale. L'inadempienza e'  causa  di
incandidabilita' a qualsiasi carica. 
 
                              Art. 38. 
 
 
                        I Gruppi Parlamentari 
 
    I parlamentari espressi  dalla  Lega  Nord  si  costituiscono  in
gruppo,  il  cui  Presidente  riferisce  direttamente  al  Segretario
Federale  e  cura  che  le  iniziative  del  gruppo  e  dei   singoli
parlamentari  si  sviluppino  nell'ambito   delle   linee   direttive
tracciate dal Consiglio Federale. 
    L'adesione al gruppo Lega Nord da parte di eletti nelle liste  di
altri  movimenti  politici  dovra'   essere   proposta   dal   gruppo
parlamentare della Lega Nord ed  approvata  dal  Consiglio  Federale,
qualora sia ravvisata l'opportunita', politica od organizzativa,  per
la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad  altro  gruppo,
da parte degli eletti nelle liste  della  Lega  Nord,  dovra'  essere
altresi' concordata con il Consiglio Federale. 
 
                              Art. 39. 
 
 
                         I Gruppi Consiliari 
 
    Sulla  base   dei   rispettivi   regolamenti   istituzionali,   i
Consiglieri eletti nelle liste della Lega Nord  si  costituiscono  in
gruppo,  il  cui  Capogruppo  riferisce  direttamente  al  Segretario
Nazionale per quanto  riguarda  i  Consiglieri  Regionali.  Si  fara'
riferimento  al  Segretario  Provinciale  per   quanto   riguarda   i
Consiglieri Provinciali, Comunali e Circoscrizionali. 
    Il Capogruppo cura che le iniziative del  gruppo  e  dei  singoli
membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate  dal
Consiglio Nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre
liste dovra' essere  preventivamente  concordata  con  il  Segretario
Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale, qualora sia ravvisata
l'opportunita', politica od organizzativa, per la costituzione di  un
gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da  parte  degli  eletti
nelle liste del Movimento dovra' essere altresi'  concordata  con  il
Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale. 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
    I. Il Consiglio Federale, con propria delibera,  puo'  correggere
eventuali errori materiali o meri difetti di  coordinamento  tra  gli
articoli  contenuti  nel   presente   Statuto,   nonche'   introdurre
disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso  e'
competente ad emanare norme interpretative  autentiche  del  presente
Statuto. 
    II. Lega Nord sostiene e promuove il Parlamento della Padania. 
    III.  La  mancata  e  ingiustificata  partecipazione,   ancorche'
parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso  Federale  e
Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimita' di
eventuali giustificazioni sara' valutata dal Consiglio Federale. 
    IV. Le Nazioni devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili
per la formazione politica dei militanti. La frequentazione  di  tali
scuole  e'  requisito  preliminare  per  la  presa  in  esame   delle
candidature  alle  elezioni  amministrative.  I  Parlamentari   e   i
Consiglieri   Regionali   devono   prestare    obbligatoriamente    e
gratuitamente la loro  opera,  a  seconda  delle  proprie  specifiche
competenze, al fine di contribuire attivamente  alla  formazione  dei
tesserati  all'attivita'  amministrativa  e  politica.  Un   apposito
regolamento della Lega Nord stabilira' le modalita' di partecipazione
e le sanzioni in caso di inottemperanza. 
    V. Il numero dei mandati  per  le  cariche  elettive  interne  ed
esterne alla Lega Nord e alle Nazioni e' determinato in  un  apposito
regolamento della Lega Nord. 
    VI. I regimi d'incompatibilita' e di ineleggibilita', cosi'  come
le  norme  che  definiscono   il   procedimento   sanzionatorio,   il
tesseramento e le procedure per  l'acquisizione  della  qualifica  di
Associato Ordinario  Militante,  sono  disciplinati  da  un  apposito
regolamento della Lega Nord. 
    VII. Tale regolamento deve stabilire i requisiti di anzianita' ed
esperienze, politico/organizzative nella Lega Nord per le candidature
interne ed esterne. 
    VIII. Entro 90 (novanta) giorni  dall'approvazione  del  presente
Statuto, il Consiglio Federale adotta i relativi Regolamenti. 
 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
    I. Fino allo svolgimento del successivo  Congresso  Federale,  il
Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale,  ha
il potere di modificare la sede della Lega Nord. 
    II.  Per  la  costituzione  di  ciascuna  Nazione  in  forma   di
associazione non  riconosciuta  agiscono  in  qualita'  di  Associati
Fondatori, di norma,  gli  attuali  membri  presenti  dei  rispettivi
Consigli Nazionali. 
    III. E'  assicurata  la  continuita'  dell'attuale  articolazione
territoriale di ciascuna Nazione. 
    Gli attuali membri degli organi, e  le  relative  cariche,  delle
Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali  restano  in  carica
fino alla scadenza del relativo mandato,  fatte  salve  le  cause  di
revoca, incompatibilita' o decadenza previste dal  presente  Statuto,
dallo Statuto delle relative Nazioni e dai relativi regolamenti. 
    IV. Gli  attuali  membri  degli  organi  delle  Nazioni,  con  le
relative  cariche,  restano  in  carica  fino  allo  svolgimento  del
rispettivo Congresso Nazionale da  tenersi  entro  180  (centottanta)
giorni dall'approvazione del presente Statuto ovvero entro i  termini
stabiliti dai relativi  statuti.  Nel  caso  in  cui  una  Segreteria
Nazionale Lega Nord risulti commissariata, il  Commissario  Nazionale
della stessa viene nominato Segretario pro tempore della  costituenda
associazione corrispondente alla Nazione. 
    V. Gli associati attuali  della  Lega  Nord  diventano  associati
anche della  Nazione  di  riferimento  per  competenza  territoriale,
mantenendo l'anzianita' di associazione gia' maturata.  Nel  caso  in
cui l'adesione di una Nazione  alla  Lega  Nord  venga  esclusa,  gli
associati della relativa  Nazione  mantengono  l'anzianita'  maturata
nella nuova Nazione che verra' costituita. 
    VI. Nelle more dell'approvazione dell'apposito regolamento,  ogni
Associato Ordinario  Militante  e'  tenuto  a  rinnovare  la  propria
tessera entro il 30 giugno 2015. 
    VII. Entro  10  (dieci)  giorni  dall'approvazione  del  presente
Statuto  i  Segretari  Nazionali  dovranno  nominare  il   rispettivi
Amministratori Nazionali. 
    VIII. Tenuto conto del cambiamento della struttura giuridica  del
Movimento, tutti i rapporti  giuridici  esistenti  attivi  e  passivi
devono intendersi trasferiti a  ciascuna  delle  Nazioni  secondo  un
criterio di ripartizione territoriale e funzionale, con esclusione di
qualsiasi rapporto direttamente imputabile  a  Lega  Nord.  Entro  90
(novanta) giorni dall'adozione dello  Statuto  di  ciascuna  Nazione,
conformemente al modello di Statuto di cui all'Allegato 1 al presente
Statuto, ove necessario, Lega Nord dovra' definire con ciascuna delle
Nazioni e con i terzi le  modalita'  di  trasferimento  dei  rapporti
giuridici attivi e passivi di pertinenza di  ciascuna  delle  Nazioni
alla data dell'adozione dello Statuto di ciascuna Nazione. 
    IX. Entro 90  (novanta)  giorni  dall'approvazione  del  presente
Statuto il Consiglio Federale dovra' nominare la Commissione  Statuto
e Regolamenti. Nelle more di tale atto le funzioni della  Commissione
Statuto  e  Regolamenti  sono  attribuite   all'attuale   Commissione
Statuto. 
 
                                                           Allegato 1 
 
                  MODELLO DI STATUTO DELLE NAZIONI 
 
 
              STATUTO (inserire il nome della Nazione) 
 
 
                          Principi generali 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    Lega  Nord  (inserire  il  nome  della  Nazione)   (di   seguito:
«Nazione») e' un'associazione  non  riconosciuta  costituita  con  lo
scopo di promuovere le finalita' del movimento politico Lega Nord per
l'Indipendenza della Padania (di seguito indicato come  «Lega  Nord»,
«Lega Nord - Padania» o «Movimento»), dando attuazione,  nel  proprio
ambito territoriale alla linea  politica,  programmatica  e  d'azione
generale da questo stabilite. 
    La Nazione si impegna a rispettare i principi e  le  norme  dello
Statuto della Lega Nord e dei  relativi  regolamenti.  Essa  aderisce
alla Lega Nord previa approvazione del Congresso Federale. 
    Il presente Statuto recepisce il modello  allegato  allo  Statuto
della Lega Nord. 
    Le proposte di modifica del presente Statuto sono presentate alla
Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord che, previo  parere
favorevole  del  Segretario  Federale,  le  sottopone  al   Consiglio
Federale della Lega Nord, in  conformita'  a  quanto  previsto  nello
Statuto della Lega Nord. Il  Consiglio  Federale  esprime  un  parere
sulle  modifiche  che  dovranno  essere  deliberate   dal   Congresso
Nazionale;  l'accoglimento  di  tale  parere  e'  vincolante  per  il
mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. 
    La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord  predispone,
altresi', il testo dei regolamenti della Nazione ed e' competente per
la modifica degli  stessi.  A  tal  fine  la  Commissione  Statuto  e
Regolamenti puo'  anche  prendere  in  esame  proposte  di  testi  di
regolamenti ad essa sottoposti. Il  Segretario  Federale  esprime  un
parere  vincolante  sul  testo  dei  regolamenti  e  sulle   relative
modifiche. I regolamenti delle Nazioni sono  approvati  dai  relativi
Consigli  Nazionali,  tuttavia  l'adozione  del  testo  su   cui   il
Segretario Federale ha espresso parere favorevole e'  vincolante  per
il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. 
    Il Consiglio Federale con la maggioranza dei quattro  quinti  dei
presenti puo' deliberare l'esclusione della Nazione dalla  Lega  Nord
qualora la Nazione stessa agisca in contrasto con la linea  politica,
programmatica e d'azione  generale  della  Lega  Nord  e  con  quanto
previsto dal suo Statuto e dai relativi regolamenti. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                Struttura organizzativa della Nazione 
 
    La  Nazione  gode   di   autonomia   organizzativa,   gestionale,
patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente  Statuto
e da quello della Lega Nord. 
    La  Nazione  puo'  articolarsi  al   suo   interno   in   Sezioni
Provinciali,  Circoscrizionali  e  Comunali  (di  seguito,   insieme:
«delegazioni territoriali»). 
    L'organizzazione interna di ciascuna delegazione territoriale  e'
disciplinata in un apposito regolamento  nel  rispetto  dei  principi
stabiliti nel presente Statuto e in quello della Lega Nord. 
    Qualora   una   delegazione   territoriale   intenda    acquisire
soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e  finanziaria,  si
procede alla redazione di uno Statuto e dei regolamenti  interni.  Si
applica il procedimento previsto dall'art. 1 per l'approvazione delle
modifiche dello  Statuto  delle  Nazioni  e  per  l'approvazione  dei
regolamenti delle Nazioni. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                               Simbolo 
 
    La Nazione utilizza il simbolo della  Lega  Nord  secondo  quanto
previsto nello Statuto della Lega Nord e  nei  relativi  regolamenti.
Tale simbolo, di proprieta' esclusiva della Lega Nord, e' concesso in
utilizzo  alla  Nazione  dal  Consiglio  Federale,   in   conformita'
all'apposito regolamento. La  concessione  del  simbolo  puo'  essere
revocata dal Consiglio Federale. 
    Il simbolo e'  anche  contrassegno  elettorale  per  le  elezioni
politiche  ed  europee.  Limitatamente  alle  elezioni  regionali  ed
amministrative, la Nazione puo' modificare il simbolo, fermo restando
il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale. 
    In ogni caso, l'utilizzo del simbolo da parte delle  Nazioni  per
ogni   singola   elezione   (politiche,    europee,    regionali    e
amministrative) deve essere oggetto di specifica  autorizzazione  del
Consiglio Federale. 
    Il Consiglio  Federale,  per  tutti  i  tipi  di  elezione,  puo'
apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche  ritenute  piu'
opportune nel rispetto delle disposizioni di  legge  in  materia.  In
particolare potra' deliberare di presentare contrassegni  elettorali,
sia con la denominazione «Lega Nord», sia con l'aggiunta di tutte  le
sue  varianti  regionali   nel   caso   di   elezioni   regionali   o
amministrative. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                 Sede e denominazione della Nazione 
 
    La Nazione ha sede in (...), via (...). 
    Le  denominazione  della  Nazione  fa  parte  esclusivamente  del
patrimonio della Lega Nord. Nel  momento  in  cui,  per  qualsivoglia
motivo, la Nazione dovesse non essere piu' ricompresa all'interno del
Movimento non deterra' piu' alcun diritto in  relazione  all'utilizzo
della denominazione e sara' obbligata a deliberare il proprio  cambio
di denominazione. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                     Scioglimento della Nazione 
 
    Lo scioglimento volontario della Nazione puo'  essere  deliberato
dal Congresso Nazionale, con la maggioranza dei  quattro  quinti  dei
presenti. 
    In caso di scioglimento della Nazione, per  qualunque  causa,  il
patrimonio di questa e' devoluto alla Lega Nord. 
 
                       ISCRIZIONE ALLA NAZIONE 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
                       Iscrizione alla Nazione 
 
    Alla   luce   della   struttura   confederale   del    Movimento,
l'acquisizione della qualifica di associato della Lega  Nord  implica
automaticamente l'acquisizione della  qualifica  di  associato  della
Nazione che ha rilasciato la tessera. 
    Gli associati appartengono a due qualifiche differenti: 
      Associati Ordinari Militanti; 
      Associati Sostenitori. 
    L'associato  all'atto  dell'iscrizione,  e  successivamente  ogni
anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la  quota
associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La  quota  e'
intrasmissibile e deve essere  versata  direttamente  dall'associato.
L'elenco degli iscritti e' trasmesso al Consiglio Federale. 
    A  ciascun   associato   e'   rilasciata   una   tessera   emessa
esclusivamente  dalla  Lega  Nord  e  nella   quale   dovra'   essere
specificato se trattasi di Associato Ordinario Militante o  Associato
Sostenitore. La Nazione adotta esclusivamente la tessera  della  Lega
Nord quale tessera sociale ed e' delegata al suo rilascio. 
    La Nazione recepisce integralmente la  disciplina  dello  Statuto
della Lega Nord  e  dei  relativi  regolamenti  per  quanto  riguarda
l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di  associato  e  le
categorie di associati. 
 
                        ORGANI DELLE NAZIONI 
 
 
                               Art. 7. 
 
 
                        Organi delle Nazioni 
 
    Sono organi della Nazione: 
      il Congresso Nazionale; 
      il Consiglio Nazionale; 
      il Segretario Nazionale; 
      il Presidente Nazionale; 
      l'Amministratore Nazionale; 
      l'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione; 
      il Responsabile Organizzativo Nazionale; 
    il Collegio Nazionale dei Probiviri. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                       Il Congresso Nazionale 
 
    Alla luce della struttura confederale del Movimento, il Congresso
Nazionale e' l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati
della Nazione ai sensi dell'articolo 6. 
    Stabilisce la linea politica e programmatica  della  Nazione,  in
conformita' con le linee politica, programmatica e d'azione stabilite
dal Congresso  Federale  e  dal  Consiglio  Federale  ed  esamina  le
attivita' svolte dagli organi ad esso assoggettati. 
    Il Congresso Nazionale e' convocato dal Segretario  Nazionale  in
via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via  straordinaria  su  richiesta
del Consiglio Nazionale con la maggioranza di almeno i due terzi  dei
presenti o su richiesta  del  Consiglio  Federale  o  per  iniziativa
stessa del Segretario Nazionale. 
    Al Congresso  Nazionale  partecipano  con  diritto  di  voto  gli
associati della Nazione  in  possesso  dell'anzianita'  di  militanza
prevista da un apposito regolamento. In  alternativa  partecipano  al
Congresso Nazionale i delegati eletti su  base  provinciale  tra  gli
Associati Ordinari Militanti in possesso dell'anzianita' di militanza
prevista dagli appositi regolamenti, garantendo un numero  minimo  di
delegati per provincia. 
    Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto anche: 
      il Segretario Nazionale; 
      il Presidente Nazionale; 
      i Segretari Provinciali; 
      i Parlamentari ed i  Consiglieri  Regionali  appartenenti  alla
Sezione Nazionale; 
      i Membri del Consiglio Nazionale uscente; 
      i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Nazione; 
      i Presidenti di Provincia; 
      i Sindaci dei Comuni  capoluoghi  di  Provincia  o  delle  Aree
Metropolitane. 
      Ai Congressi Nazionali puo' partecipare, senza diritto di voto,
il Segretario Federale della Lega Nord. 
      Il Congresso Nazionale delibera a maggioranza dei presenti. 
    Il Congresso Nazionale elegge tra  i  propri  Associati  Ordinari
Militanti: 
      il Segretario Nazionale; 
      il Collegio Nazionale dei Probiviri; 
      i componenti elettivi del Consiglio Nazionale il cui numero  e'
definito da un apposito regolamento; 
      i delegati al Congresso Federale. 
    Il Regolamento del Congresso Nazionale, in deroga alla  procedura
prevista all'art.  1,  e'  predisposto  dal  Consiglio  Nazionale  ed
approvato dal Consiglio Federale. 
    Il Congresso Nazionale e' l'organo competente per le modifiche al
presente Statuto fermo restando il parere preventivo  vincolante  del
Consiglio Federale secondo la procedura prevista all'art. 1. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                       Il Consiglio Nazionale 
 
    Il Consiglio  Nazionale  determina  l'azione  della  Nazione,  in
attuazione delle linee politica, programmatica e  d'azione  stabilite
dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale. 
    Nomina   il   Responsabile   della   Rendicontazione    contabile
Provinciale, su proposta del Consiglio Provinciale competente. 
    Il Consiglio Nazionale e' composto da: 
      il Segretario Nazionale; 
      il Presidente Nazionale; 
      l'Amministratore Nazionale; 
      i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale; 
      i membri eletti dal Congresso Nazionale. 
      Partecipano al Consiglio  Nazionale  con  il  solo  diritto  di
intervento: 
      i membri del Consiglio Federale di competenza della Nazione; 
      i Vice Segretari Nazionali; 
      il Capogruppo al Consiglio Regionale; 
      il Responsabile Organizzativo Nazionale, il  quale  provvedera'
alla redazione del relativo verbale; 
      il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionale; 
      il Coordinatore Nazionale del Movimento Giovani Padani. 
    Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale puo'  estendere  la
partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla
Lega Nord, direttamente od indirettamente interessati agli  argomenti
in discussione, oppure a soggetti  con  competenze  tecniche  per  la
trattazione di argomenti specifici. La partecipazione  potra'  essere
in forma occasionale o continuativa ed  in  veste  di  uditori  senza
diritto di voto. Tale delibera e' revocabile dal Consiglio Nazionale. 
    Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza  dei  presenti.  In
caso di parita' di  voti,  il  voto  del  Segretario  Nazionale  vale
doppio. 
    E' di competenza del Consiglio Nazionale: 
      approvare nei termini di legge il rendiconto della Nazione; 
      deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non
siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi; 
      controllare  la  regolare  tenuta  del  libro  degli  Associati
Sostenitori e degli Associati Ordinari Militanti  tenuto  dall'Organo
Provinciale; 
    deliberare in ordine alla  decadenza  degli  associati  nei  casi
previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Federale; 
      assumere le  decisioni  in  merito  ad  eventuali  alleanze  in
occasione di elezioni amministrative ed approvare le  relative  liste
elettorali  e  le  candidature  dei  Sindaci  e  dei  Presidenti   di
Provincia; 
      deliberare la candidatura del Governatore e  le  liste  per  le
elezioni regionali da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale; 
      proporre le candidature per le elezioni europee e politiche  da
inviare al Consiglio Federale; 
      nominare, con possibilita' di revoca in caso di  giusta  causa,
l'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione. 
    Il Consiglio Nazionale dura in carica 3  (tre)  anni  ed  i  suoi
membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al  mese,
su convocazione del Segretario Nazionale, oppure  ogni  qualvolta  ne
facciano  richiesta  almeno  la  meta'  dei   suoi   componenti.   La
convocazione del mese di agosto e' facoltativa. Tra i  membri  eletti
dal Congresso  Nazionale,  quello  che,  senza  giustificato  motivo,
risulti assente a due riunioni, anche non consecutive, e'  dichiarato
decaduto  con  delibera  dello  stesso  Consiglio  Nazionale  ed   e'
sostituito dal primo dei non eletti in  base  a  quanto  risulta  dal
verbale dell'ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario
Provinciale  questi  e'  dichiarato  decaduto  anche   dalla   carica
provinciale  ed  e'  sostituito,  fino  alla   data   del   Congresso
Provinciale straordinario, da un Commissario nominato  dal  Consiglio
Nazionale. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                       Il Segretario Nazionale 
 
    Il Segretario Nazionale rappresenta, politicamente e  legalmente,
la propria Nazione di fronte a terzi ed in  giudizio.  Il  Segretario
Nazionale dura in carica 3 (tre) anni. 
    In caso di  dimissioni,  impedimento  permanente  o  decesso  del
Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale  convoca  il  Congresso
Nazionale  straordinario  per   l'elezione   del   nuovo   Segretario
Nazionale. Il Congresso Nazionale straordinario deve comunque tenersi
entro 120 (centoventi)  giorni  dalla  cessazione  dalla  carica  del
Segretario Nazionale. 
    Il Segretario  Nazionale  esegue  e  coordina  le  direttive  del
Congresso Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina  le
attivita' riferendo  al  Consiglio  stesso,  ogni  qualvolta  ne  sia
richiesto. 
    Il  Segretario  Nazionale  nomina   o   revoca   l'Amministratore
Nazionale. 
    Il Segretario Nazionale nomina o revoca uno o piu' suoi vice, per
un massimo di 3 (tre). 
    Il Segretario Nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio
legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto. 
    Il Segretario Nazionale,  per  l'esercizio  delle  sue  funzioni,
nomina ed eventualmente revoca, fra gli Associati Ordinari  Militanti
con possibilita' di poter delegare parte dei suoi poteri: 
      il Responsabile Organizzativo Nazionale; 
      il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionale. 
    L'avvenuta nomina o revoca e' comunicata al Consiglio Nazionale. 
    Il  Segretario   Nazionale   propone   al   Consiglio   Nazionale
l'eventuale istituzione di altri organi  e  la  nomina  dei  relativi
componenti. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                       Il Presidente Nazionale 
 
    Il Presidente Nazionale e' eletto dal Consiglio Nazionale e  dura
in carica 3 (tre) anni. E'  membro  del  Consiglio  Nazionale  ed  e'
altresi' membro senza diritto di voto del Consiglio Federale  qualora
la Nazione abbia almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti. 
    Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono appartenere a due
diverse Sezioni Provinciali, ove esistenti. 
    Il Presidente presiede il  Consiglio  Nazionale  in  assenza  del
Segretario Nazionale. 
    In caso di dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri
del Consiglio Nazionale e di impedimento o dimissioni del  Segretario
Nazionale, il Presidente Nazionale, assume i poteri e  le  competenze
del Consiglio Nazionale e convoca entro 120  (centoventi)  giorni  il
Congresso Nazionale straordinario per il rinnovo degli organi. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                     L'Amministratore Nazionale 
 
    L'Amministratore Nazionale, nominato dal Segretario Nazionale, e'
competente per la gestione  amministrativa  ed  economico-finanziaria
della Nazione. L'Amministratore Nazionale  puo'  essere  revocato  in
ogni momento dal Segretario Nazionale. 
    L'Amministratore Nazionale gestisce il patrimonio  della  Nazione
ed e' competente per: 
      l'apertura e la gestione di conti correnti  e  deposito  titoli
bancari e postali, nonche'  per  le  richieste  di  fideiussioni  sul
territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi; 
      la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; 
      la sottoscrizione di mandati di pagamento; 
      l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; 
      la stipula di contratti di lavoro  o  di  collaborazione  anche
temporanea; 
      la riscossione di  somme  a  qualunque  titolo  spettanti  alla
Nazione; 
      la gestione della contabilita' della  Nazione,  la  tenuta  dei
libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte
le formalita' conseguenti,  in  conformita'  alle  leggi  vigenti  in
materia; 
      ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. 
    L'Amministratore  Nazionale  puo'  delegare,  ed  autorizzare  la
sub-delega agli  organismi  territoriali  di  livello  inferiore,  le
proprie competenze al livello della Sezione Provinciale. 
    L'Amministratore Nazionale trasmette semestralmente  al  Comitato
Amministrativo Federale una rendicontazione  sull'utilizzo  da  parte
della Nazione dei fondi erogati dalla Lega Nord in particolare  e  su
tutta la gestione, ivi compresa quella delle risorse umane. 
 
                              Art. 13. 
 
 
        L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione 
 
    L'Organo Nazionale di  Controllo  sull'Amministrazione,  nominato
dal Consiglio Nazionale, e' composto da un  membro  effettivo  e  uno
supplente.   I   membri   dell'Organo    Nazionale    di    Controllo
sull'Amministrazione durano in carica per 3  (tre)  esercizi  e  sono
rieleggibili. In ogni caso i membri scaduti  durano  in  carica  fino
alla nomina dei nuovi. 
    I membri dell'Organo Nazionale di Controllo  sull'Amministrazione
devono  essere  dotati  di  idonei  requisiti  di   professionalita'.
L'eventuale compenso e' determinato dal Segretario Nazionale all'atto
della nomina. 
    L'Organo Nazionale di Controllo  sull'Amministrazione  vigila  in
conformita' alle disposizioni di legge. Interviene alle riunioni  del
Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, nei casi in cui riceva
la relativa convocazione. 
    L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione presenta una
propria  relazione  annuale  che  e'  allegata  al  rendiconto  della
Nazione. 
    I membri dell'Organo Nazionale di Controllo  sull'Amministrazione
non possono rivestire altre cariche all'interno  della  Lega  Nord  o
delle Nazioni. 
    Non possono  essere  nominati  membri  dell'Organo  Nazionale  di
Controllo sull'Amministrazione coloro  che  rivestono  cariche  nella
Lega Nord o nelle Nazioni. 
    Il Consiglio Nazionale vigila sul rispetto di tali requisiti. 
 
                              Art. 14. 
 
 
               Il Responsabile Organizzativo Nazionale 
 
    Le  competenze  del  Responsabile  Organizzativo  Nazionale  sono
disciplinate  da  un  apposito  regolamento  emanato  dal   Consiglio
Nazionale. 
 
                      DELEGAZIONI TERRITORIALI 
 
 
                              Art. 15. 
 
 
        Organizzazione interna delle delegazioni territoriali 
 
    Ai sensi dell'art. 2, la Nazione puo' articolarsi al suo  interno
in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e  Comunali,  strutture  che
sono prive di soggettivita' giuridica  ed  autonomia  patrimoniale  e
finanziaria,  e  che  operano  alla  stregua  di   mere   delegazioni
territoriali della rispettiva Nazione. 
    La Sezione Provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle
Sezioni Circoscrizionali e Comunali. La sua  competenza  territoriale
coincide di norma con quella della provincia istituzionale.  In  casi
particolari, Il Consiglio Nazionale potra'  deliberare  l'istituzione
di piu' Sezioni  Provinciali  all'interno  della  medesima  provincia
istituzionale. L'istituzione di  una  nuova  Sezione  Provinciale  e'
deliberata dal Consiglio Nazionale. 
    La  Sezione  Circoscrizionale,   ove   istituita,   e'   l'organo
intermedio che ricomprende  le  Sezioni  Comunali  di  un  territorio
omogeneo. L'istituzione di  una  nuova  Circoscrizione,  deve  essere
approvata  dal  Consiglio  Nazionale  su   proposta   del   Consiglio
Provinciale territorialmente competente. 
    La Sezione Comunale e'  l'organo  territoriale  di  base  per  la
realizzazione e diffusione dei programmi  della  Lega  Nord  e  della
relativa Nazione. La competenza territoriale della Sezione  coincide,
solitamente, con quella del comune. Il Consiglio  Provinciale  potra'
estendere la competenza territoriale  e  di  tesseramento  ai  comuni
limitrofi. 
    Ciascuna Sezione e' rappresentata  dal  rispettivo  Segretario  e
retta da un Consiglio  di  Sezione,  eletti  attraverso  Assemblee  o
Congressi. 
    L'organizzazione, le  competenze  e  le  funzioni  delle  Sezioni
Provinciali, Circoscrizionali e Comunali o  di  eventuali  gruppi  di
lavoro, sono disciplinate  da  appositi  regolamenti  deliberati  dal
Consiglio Nazionale. Se il territorio della Nazione coincide con  una
sola provincia, le competenze al  livello  provinciale  sono  assunte
direttamente dalla Segreteria Nazionale. 
    Qualora   una   delegazione   territoriale   intenda    acquisire
soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e  finanziaria,  si
procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti  interni.  Si
applica il procedimento previsto dall'art.  22  dello  Statuto  della
Lega Nord per l'approvazione  delle  modifiche  dello  statuto  delle
Nazioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Nazioni. 
 
                      PATRIMONIO DELLE NAZIONI 
 
 
                              Art. 16. 
 
 
                      Patrimonio delle Nazioni 
 
    Dalla data di costituzione della Nazione, i  beni  e  i  rapporti
giuridici attivi e passivi  di  cui  questa  acquisti  la  proprieta'
costituiscono il patrimonio esclusivo della Nazione. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                               Entrate 
 
    Le entrate della Nazione sono costituite: 
      dalle quote associative annuali raccolte dalla Nazione; 
      dagli  incassi  derivanti  da  manifestazioni  organizzate  sul
territorio della Nazione  o  dalla  partecipazione  della  Nazione  a
manifestazioni; 
      dagli eventuali apporti effettuati dalla Lega Nord; 
      da donazioni volontarie  dei  cittadini  secondo  la  normativa
vigente; 
      dal  contributo  volontario  dei  rappresentanti  in  organismi
elettivi ed enti. La misura e la destinazione di tale contributo sono
regolamentate dal Consiglio Federale. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                               Uscite 
 
    Le uscite della Nazione sono le seguenti: 
      spese generali; 
      spese dell'apparato della Nazione; 
      spese per il personale; 
      spese delle delegazioni territoriali; 
      spese derivanti dall'organizzazione di manifestazioni  o  dalla
partecipazione ad esse; 
      spese per la stampa, attivita' di informazione e propaganda tra
cui l'editoria,  la  diffusione  radiotelevisiva  e  qualunque  altro
strumento di comunicazione; 
      spese per campagne elettorali; 
      altre spese che si rendono necessarie. 
 
                      RENDICONTO DELLE NAZIONI 
                        E CONTROLLO CONTABILE 
 
 
                              Art. 19. 
 
 
                      Rendiconto della Nazione 
                        e Controllo Contabile 
 
    L'Amministratore Nazionale predispone nei  termini  di  legge  il
rendiconto d'esercizio della Nazione in conformita'  alla  disciplina
legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Nazionale. 
    Il  Consiglio  Nazionale  approva   il   rendiconto   predisposto
dall'Amministratore Nazionale. Il rendiconto  approvato  deve  essere
trasmesso all'Amministratore Federale che provvede  ad  allegarlo  al
rendiconto della  Lega  Nord  in  conformita'  all'art.  6,  D.L.  28
dicembre 2013, n. 149, convertito  con  modificazioni,  dalla  L.  21
febbraio 2014, n. 13. 
    La rendicontazione contabile delle Nazioni e' disciplinata da  un
apposito regolamento di contabilita'. 
    Allo scopo di garantire la trasparenza  e  la  correttezza  nella
propria gestione contabile e finanziaria, la Nazione si avvale  della
stessa societa' di revisione incaricata dalla Lega  Nord  e  iscritta
nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per la societa'
e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel  registro  di  cui
all'art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione
e'  affidato  il  controllo  periodico  della  gestione  contabile  e
finanziaria della Nazione. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di
esercizio della Nazione, secondo  quanto  previsto  dalla  disciplina
applicabile. 
 
                       IL SISTEMA DI CONTROLLO 
                      E GARANZIA DELLE NAZIONI 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
               Il Controllo sugli Organi della Nazione 
                  e delle delegazioni territoriali 
 
    Il controllo sugli  organi  della  Nazione  e  delle  delegazioni
territoriali e' esercitato  secondo  quanto  previsto  nello  Statuto
della Lega Nord e nei relativi regolamenti. 
 
                              Art. 21. 
 
 
    Il Controllo sugli associati della Lega Nord e della Nazione 
                   e i provvedimenti sanzionatori 
 
    Il controllo sugli associati della Lega Nord e della  Nazione  e'
esercitato secondo quanto previsto nello Statuto della  Lega  Nord  e
nei relativi regolamenti. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                 Il Collegio Nazionale dei Probiviri 
 
    Il Collegio dei Probiviri e' composto da 3 (tre) membri effettivi
e 3 (tre) supplenti eletti dal Congresso Nazionale fra gli  Associati
Ordinari Militanti nel rispetto dell'anzianita' di militanza prevista
nell'apposito  regolamento  della  Lega  Nord  e  appartenenti,   ove
possibile, a differenti province. 
    In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del  Collegio
dei Probiviri, subentrera' il supplente. 
    Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi,  il  Consiglio
Nazionale provvedera' all'elezione dei nuovi componenti. 
    Il  Collegio  dei  Probiviri  valuta  la  legittimita'   formale,
procedurale  e  sostanziale,  secondo  l'apposito  regolamento,   dei
provvedimenti di richiamo scritto e delle sospensioni  adottate,  nei
confronti  di  Associati  Ordinari  Militanti  con  un'anzianita'  di
militanza fino a  10  (dieci)  anni,  rispettivamente  dal  Consiglio
Provinciale e dal Consiglio Nazionale. A tal  fine  puo'  sentire  la
Segreteria  competente  e,  qualora  lo  reputi   necessario,   anche
l'Associato   Ordinario   Militante.   All'esito    della    suddetta
valutazione, il Collegio Nazionale dei Probiviri conferma o revoca il
provvedimento. 
    La carica di membro  del  Collegio  Nazionale  dei  Probiviri  e'
incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno della
Lega Nord e delle  Nazioni.  I  membri  del  Collegio  Nazionale  dei
Probiviri sono tenuti al segreto d'ufficio sugli atti o fatti di  cui
sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
    I. Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si applica la
disciplina dello Statuto della Lega Nord e dei relativi regolamenti. 
 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
    I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso  Nazionale,  il
Segretario Nazionale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha
il potere di modificare la sede dell'associazione. 
    II.  Per  la  costituzione  di  ciascuna  Nazione  in  forma   di
associazione non  riconosciuta  agiscono  in  qualita'  di  Associati
Fondatori, di norma,  gli  attuali  membri  presenti  dei  rispettivi
Consigli Nazionali. 
    III. E'  assicurata  la  continuita'  dell'attuale  articolazione
territoriale di ciascuna Nazione. Gli attuali  membri  degli  organi,
con le relative cariche, delle Sezioni Provinciali,  Circoscrizionali
e Comunali restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato,
fatte salve le cause di revoca, incompatibilita' o decadenza previste
dal presente Statuto, dallo Statuto  delle  relative  Nazioni  e  dai
relativi regolamenti. 
    IV. Gli  attuali  membri  degli  organi  delle  Nazioni,  con  le
relative  cariche,  restano  in  carica  fino  allo  svolgimento  del
rispettivo Congresso Nazionale da  tenersi  entro  180  (centottanta)
giorni dall'approvazione del presente Statuto ovvero entro il termine
temporale stabilito dallo Statuto. Nel  caso  in  cui  la  Segreteria
Nazionale Lega Nord risulti commissariata, il  Commissario  Nazionale
viene nominato Segretario pro tempore della costituenda  associazione
corrispondente alla Nazione. 
    V. Gli associati attuali  della  Lega  Nord  diventano  associati
anche della  Nazione  di  riferimento  per  competenza  territoriale,
mantenendo l'anzianita' di associazione gia' maturata. 
    VI.  Entro  10  (dieci)  giorni  dall'approvazione  del  presente
Statuto  i  Segretari  Nazionali  dovranno  nominare   i   rispettivi
Amministratori Nazionali. 
    VII. Tenuto conto del cambiamento della struttura  giuridica  del
Movimento, tutti i rapporti  giuridici  esistenti  attivi  e  passivi
devono intendersi trasferiti a  ciascuna  delle  Nazioni  secondo  un
criterio di ripartizione territoriale e funzionale, con esclusione di
qualsiasi rapporto direttamente imputabile  a  Lega  Nord.  Entro  90
(novanta) giorni dall'adozione dello  Statuto  di  ciascuna  Nazione,
conformemente al modello di  Statuto  di  cui  all'Allegato  1  dello
Statuto della Lega Nord, ove necessario, Lega  Nord  dovra'  definire
con  ciascuna  delle  Nazioni  e  con  i  terzi   le   modalita'   di
trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi  di  pertinenza
di ciascuna delle Nazioni alla data dell'adozione  dello  Statuto  di
ciascuna Nazione. 
    VIII. (solo negli statuti Umbria e SudTirol) Il primo  Segretario
Nazionale pro tempore potra' essere nominato anche tra  gli  iscritti
Lega Nord appartenenti ad altre Nazioni. 
 
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico