Art. 14. Struttura nazionale 14.1. Sono Organi della Struttura nazionale: il Congresso nazionale; l'Assemblea nazionale; la Direzione nazionale; il Comitato di presidenza; il Presidente; il Segretario politico; il Responsabile finanziario; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio nazionale dei Probiviri. Art. 15. Congresso nazionale 15.1. Il Congresso nazionale definisce il progetto politico di SC. Il Congresso nazionale e' convocato dall'Assemblea nazionale ogni tre anni ed e' costituito dai delegati eletti dai Congressi provinciali secondo l'apposito Regolamento tenuto conto sia dei voti riportati da SC nelle ultime elezioni politiche che del numero degli associati; il Regolamento congressuale assicurera' la rappresentanza delle minoranze negli organi in conformita' a quanto stabilito agli artt. 2.2 lett. b) e 8.5 che precedono. La Direzione nazionale, con congruo anticipo rispetto alla convocazione del Congresso nazionale e dei Congressi provinciali, stabilisce con propria deliberazione assunta nel rispetto del Regolamento congressuale, il numero di delegati spettante a ciascuna provincia. Nel determinare il numero dei delegati del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale, in relazione alla rappresentanza delle posizioni minoritarie, si atterra' al criterio percentuale minimo prestabilito di cui agli artt. 2.2 lett. b) e 8.5 che precedono. Il Congresso: elegge il 70% dei componenti dell'Assemblea nazionale; elegge il Collegio nazionale dei Probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti; approva e modifica le norme dello Statuto, salvo quanto previsto alla lettera k del successivo art. 16.1. 15.2. Il quorum minimo per la validita' delle sedute deliberative del Congresso e' della meta' piu' uno dei componenti del Congresso stesso; le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le Associazioni territoriali aderenti e per tutti gli Organi di SC. Nelle deliberazioni del Congresso da adottare a scrutinio segreto non e' ammessa la partecipazione per delega. 15.3. I delegati decaduti, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti dai primi dei non eletti, nell'ordine, dai Congressi provinciali. 15.4. Le modalita' di convocazione del Congresso, di verifica dei poteri dei delegati, di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno contenute in apposito regolamento del congresso, approvato dall'assemblea nazionale. Le disposizioni contenute nel regolamento del congresso si applicano espressamente alle Strutture territoriali di base, provinciali e regionali. Art. 16. Assemblea nazionale 16.1. L'Assemblea nazionale e' composta dai seguenti soggetti, purche' associati a Scelta Civica, con diritto di voto: dagli eletti, nella misura del 70%, dal Congresso nazionale, che restano in carica per tre anni dall'elezione; la quota del 70% e' calcolata con riferimento alla data dell'elezione e indipendentemente dagli eventuali cambiamenti successivi nel numero degli altri componenti di cui ai punti successivi; dai Segretari regionali in carica e per la durata della carica; dai Parlamentari nazionali ed europei in carica e per la durata della carica; dai Ministri, Viceministri e Sottosegretari in carica e per la durata della carica; dai Presidenti di regioni in carica e per la durata della carica. L'Assemblea nazionale indirizza l'attivita' di SC nell'ambito delle scelte programmatiche decise dal Congresso nazionale, determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti. L'Assemblea nazionale: a) elegge il Presidente; b) elegge il Segretario politico; c) elegge la Direzione nazionale; d) e' convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto; e) elegge, su proposta del Presidente, uno o piu' Vicepresidenti, indicando il vicario e, su proposta congiunta del Presidente e del Segretario politico, il Comitato di presidenza; f) nomina il Responsabile finanziario; g) nomina il Collegio dei Revisori dei conti; h) approva entro il mese di aprile di ogni anno, il Rendiconto di esercizio e stato patrimoniale e ne assume la responsabilita' anche ai fini dell'art. 5, l. 96/2012 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello preventivo; i) puo' istituire eventuali Forum Tematici; j) convoca il Congresso nazionale e approva i relativi regolamenti; k) approva le modifiche allo Statuto esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali previo parere favorevole del Collegio nazionale dei Probiviri; l) conferisce l'incarico alla societa' di revisione; m) su proposta del Presidente e del Segretario politico, ha facolta' di revocare e/o sostituire i membri del Comitato di Presidenza e i Vicepresidenti; n) delibera, su proposta della Direzione nazionale, la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, anche per delega scritta, di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti; o) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dallo Statuto. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto. 16.2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione puo' essere ridotto fino a 8 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea viene convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, fax o e-mail. A tal fine ciascun componente, e' tenuto a rilasciare il proprio recapito al fine di consentire la regolare convocazione. In caso di modifica dei suddetti recapiti spetta al singolo componente l'obbligo di curare la comunicazione alla segreteria operativa di SC. Tuttavia sono riconosciute valide le adunanze dell'Assemblea e le sue deliberazioni anche in mancanza di convocazione formale quando vi intervengano tutti i componenti. 16.3. L'Assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto non richieda un diverso quorum costitutivo. La delega non e' ammessa quando il voto avviene a scrutinio segreto. 16.4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati per delega, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto non richieda una diversa maggioranza. Ciascun associato ha diritto ad un voto e puo' ricevere una sola delega di voto da altro associato. Non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche. L'esercizio del voto avviene: per alzata di mano, in via ordinaria; per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 30% dei componenti; a scrutinio segreto su richiesta di almeno il 40% dei componenti. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto. 16.5. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente di SC o in mancanza dal Vice Presidente Vicario e in mancanza di questo dal piu' anziano tra i Vice Presidenti. Il Presidente di SC puo' proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente della seduta assembleare secondo quanto stabilito all'articolo precedente e con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non associato, e sceglie tra i suoi componenti, se necessari, due scrutatori. La verifica della sussistenza del numero legale e della regolarita' di convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono ammessi alla trattazione ordini del giorno che risultino modificati e/o integrati nella loro formulazione rispetto a quelli inseriti nel testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro trattazione. Per la presentazione di ordini del giorno e di mozioni occorre la sottoscrizione di almeno 15 componenti dell'assemblea nazionale. 16.6. I componenti dell'Assemblea che intendano dimettersi devono comunicarlo in forma scritta al Comitato di Presidenza, motivandone le cause. Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Assemblea. Art. 17. Direzione nazionale 17.1. La Direzione nazionale e' composta da 30 (trenta) componenti eletti dall'Assemblea nazionale, aventi diritto di voto, di cui almeno cinque Segretari regionali, nonche' dal Comitato di Presidenza, che restano in carica per tre anni dall'elezione,. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal Presidente. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: se Segretari Regionali, dal Segretario Regionale subentrante; se eletti dall'assemblea nazionale, dai primi dei non eletti, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti della Direzione nazionale. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro 60 giorni dall'Assemblea nazionale. 17.2. La Direzione nazionale ha il compito di dare esecuzione alla scelte programmatiche decise dal Congresso nazionale e alle linee di attuazione deliberate dall'Assemblea nazionale. La Direzione nazionale: a) e' convocata dal Presidente almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto; b) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento; c) su proposta del Responsabile finanziario stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli eletti nelle assemblee rappresentative e dagli incaricati di funzioni di Governo; d) approva i Regolamenti di attuazione o di integrazione dello Statuto e tutti gli altri Regolamenti la cui competenza non e' specificatamente assegnata all'Assemblea; e) puo' incaricare, su proposta del Segretario politico, responsabili di progetti ed esperti di settore che, se non eletti, partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva; f) puo' nominare commissione di lavoro; g) stabilisce le procedure per le eventuali elezioni primarie per la selezione dei candidati; h) approva la costituzione e l'adesione delle strutture provinciali e regionali a SC; nei casi previsti dall'art. 24 delibera lo scioglimento delle strutture territoriali e nomina contestualmente un Commissario; i) autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta al precedente art. 1 o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, a cui partecipi anche SC o da questa promossi; j) propone all'assemblea nazionale la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione: k) delibera le sanzioni disciplinari secondo le procedure di cui al successivo art. 29. Art. 18. Comitato di Presidenza 18.1. Il Comitato di Presidenza e' l'organo esecutivo di SC. E' composto dal Presidente, dal Segretario politico, dal/dai Vice presidente/i, dai Capigruppo Parlamentari e dai componenti eletti dall'Assemblea nazionale, in un numero da un minimo di quattro ad un massimo di dieci, tutti aventi diritto di voto. Resta in carica per un triennio. Al Comitato di Presidenza hanno diritto di partecipare senza diritto di voto i rappresentanti di SC al Governo. 18.2. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: dal subentrante nella carica e, per gli elettivi, dai primi dei non eletti dall'assemblea nazionale, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti del Comitato di Presidenza. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro 60 giorni dall'Assemblea nazionale. 18.3. Tra i sopra elencati membri del Comitato di Presidenza, devono essere distribuite e conferite le deleghe e le relative responsabilita' in merito ai seguenti profili: Portavoce politico; Organizzazione, Enti locali, Programma e Formazione. Partecipa al Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, anche il Responsabile finanziario. Il Comitato di Presidenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso di parita' di voto, prevale quello espresso dal Presidente. 18.4. Il Comitato di Presidenza e' l'Organo esecutivo della Associazione Nazionale: attua le linee politiche deliberate dal Congresso, dall'Assemblea e dalla Direzione nazionale; dirige SC in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dall''Assemblea nazionale e dalla Direzione nazionale, e ne e' responsabile. 18.5. Il Comitato di Presidenza: a) e' convocato dal Presidente; b) delibera sulle modalita' ed i tempi di attuazione delle linee strategiche di SC, nell'ambito delle linee guida stabilite dall'Assemblea nazionale e dalla Direzione nazionale; c) delibera, su proposta del Responsabile finanziario, le direttive concernenti l'attivita' economica di SC; d) regolamenta e autorizza l'utilizzo del simbolo di SC; e) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale e alla Direzione nazionale; f) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della Direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della Direzione nazionale; g) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera lo scioglimento degli organi collegiali provinciali/regionali ed i provvedimenti temporanei di commissariamento delle strutture territoriali ai sensi del successivo art. 24. Art. 19. Presidente 19.1. Il Presidente e' il garante dell'unita' di SC, resta in carica per un periodo pari a tre anni e puo' essere rieletto per non piu' di due volte complessivamente. E' eletto dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza in due deliberazioni consecutive dell'Assemblea nazionale e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. 19.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea nazionale, la Direzione nazionale e il Comitato di Presidenza. In caso di urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente Vicario. Art. 20. Segretario politico 20.1. Il Segretario politico: a) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di SC secondo le indicazioni deliberate dal Congresso, dall'Assemblea nazionale e dalla Direzione nazionale; b) coordina, d'intesa con il responsabile all'organizzazione, le articolazioni territoriali di SC, le politiche di sviluppo del tesseramento, l'organizzazione e l'attivita' di SC sia a livello nazionale che locale; c) svolge, d'intesa con il responsabile Enti locali, funzioni di raccordo dei Gruppi parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentatiti delle articolazioni territoriali; d) coordina, d'intesa con il portavoce politico, le iniziative e i mezzi necessari per la comunicazione di SC; e) coordina, d'intesa con il responsabile del programma, il piano programmatico di SC deliberato dall'Assemblea nazionale; f) coordina, ove esistenti, le Commissioni di lavoro. 20.2. Il Segretario politico e' eletto dall'Assemblea nazionale, resta in carica tre anni e puo' essere rieletto per non piu' di due volte complessivamente. In caso di impedimento, dimissioni o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il Presidente fino alla nomina del nuovo Segretario politico. Art. 21. Responsabile finanziario 21.1. Il Responsabile finanziario ha la rappresentanza legale di SC a tutti gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i gradi di giudizio e con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, in particolare ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto delle legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Il Responsabile finanziario ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di SC, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della l. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni. Il Responsabile finanziario nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli art 28-29 del D.lgs n.196/2003 e ss. mm. Il Responsabile finanziario e' nominato dall'Assemblea nazionale e resta in carica tre anni, e in ogni caso fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. 21.2. Il Responsabile Finanziario agisce in modo autonomo, individuale ed esclusivo, nei limiti di cui all'art. 6-bis della legge n. 157/1999, nel rispetto dei principii di economicita', efficienza e trasparenza della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. 21.3. Il Responsabile Finanziario agisce in base a preventiva autorizzazione del Comitato di Presidenza per i seguenti atti che impegnano il Partito: (a) operazioni eccedenti il limite di spesa di Euro 100.000,00 (centomila/00) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dal Comitato di Presidenza in proporzione al valore del totale delle attivita' dello stato patrimoniale; (b) acquisto e/o alienazione di beni immobili; (c) rilascio di garanzie personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture e organismi territoriali del Partito; (d) operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale. 21.4. Il Responsabile Finanziario, in applicazione degli indirizzi strategici del Comitato di Presidenza: individua le unita' organizzative interne al Partito provviste della facolta' di impegnare le risorse di SC (Centri di Spesa) e controlla il rispetto delle procedure previste dai regolamenti; predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali sulla base di criteri proporzionali e in considerazione delle necessita' evidenziate dalla programmazione annuale delle attivita' territoriali del partito, anche prevedendo il trasferimento alle strutture territoriali di una quota proveniente dal tesseramento non inferiore al 20%. 21.5. Il Responsabile Finanziario trasmette all'Assemblea nazionale su base quadrimestrale un rendiconto dell'attivita' svolta e delle spese sostenute, fornendo un'informativa completa e dettagliata. Vengono approntati strumenti idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti. 21.6. Il Responsabile Finanziario provvede alla predisposizione del Bilancio consuntivo di esercizio in conformita' alla disciplina di legge applicabile, lo sottopone entro i termini previsti dal successivo art. 26 al Comitato di Presidenza e all'Assemblea nazionale per l'approvazione e ne cura entro i termini previsti dalla normativa di legge applicabile la pubblicazione sul sito internet di SC. 21.7. La gestione di ogni entrata di SC e' improntata a qualsiasi livello territoriale alla massima trasparenza. Il Responsabile Finanziario ed i Segretari delle strutture territoriali di ogni livello sono tenuti a mettere a disposizione, anche attraverso la pubblicazione nel relativo sito internet, le entrate e le uscite quadrimestrali di ogni struttura territoriale sulla base di uno schema approvato dalla Direzione nazionale su proposta del Responsabile Finanziario. 21.8. Al Responsabile Finanziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla l. n. 441/82. 21.9. Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Responsabile Finanziario. La mancata osservanza di tali disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati e puo' comportare il commissariamento dell'organo ai sensi del successivo art. 24. Art. 22. Assemblea dei Parlamentari 22.1. E' costituita l'Assemblea dei Parlamentari nazionale ed europei di SC. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ha funzioni consultive. Art. 23. Candidature 23.1. Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono approvate dalla Direzione nazionale su proposta del Comitato di Presidenza. 23.2. Le candidature alle elezioni regionali e provinciali sono deliberate, rispettivamente, dalla Segreteria della Struttura regionale e dalla Segreteria della Struttura provinciale di riferimento, e sono soggette all'approvazione del Comitato di Presidenza. 23.3. Le candidature alle elezioni dei Comuni sono deliberate dalla Segreteria della relativa Struttura territoriale di base (comunale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al Comitato di presidenza. Per le candidature ai comuni capoluogo di provincia e' necessaria l'approvazione del Comitato di presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio comunale di riferimento alcuna Struttura territoriale (comunale) di base, dette candidature sono approvate dalla Segreteria della Struttura provinciale di riferimento, sempre con l'approvazione del Comitato di Presidenza. 23.5. Le candidature alle elezioni circoscrizionali sono deliberate dalla Segreteria della relativa Struttura territoriale di base (circoscrizionale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al Comitato di Presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio della Circoscrizione di riferimento alcuna Struttura territoriale (circoscrizionale) di base, dette candidature sono approvate dalla Segreteria della Struttura provinciale di riferimento, sempre d'intesa con il Comitato di Presidenza, previa istruttoria a cura del Responsabile Enti Locali. 23.6. Tutte le candidature dovranno essere rispondenti ai criteri stabiliti dal presente Statuto. 23.7. In particolare, fatta salva la possibilita' di selezione tramite primarie, se stabilita dalla Direzione nazionale (art. 17.2. lett. g), dovranno essere tutelati i principi: della parita' di genere, prevedendo la formazione di liste nelle quali ci sia un'alternanza uomo/donna o comunque una percentuale di genere non inferiore al 30%; della tutela delle posizioni minoritarie, garantendo una quota di candidature alla eventuale minoranza interna non inferiore al 20%; dell'assenza di pendenze giurisdizionali o disciplinari che possano pregiudicare l'immagine di SC. 23.8. In occasione di ogni competizione elettorale, la Direzione nazionale approvera' un'apposita disciplina delle candidature, in relazione al tipo di competizione elettorale, in ossequio ai criteri sopra descritti. Art. 24. Scioglimenti e Commissariamenti delle Strutture e Organi territoriali - Procedure 24.1. La Direzione nazionale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, puo' revocare i Segretari regionali/provinciali e/o sciogliere per gravi motivi la Direzione provinciale/regionale e la Segreteria provinciale/regionale e nominare contestualmente un Commissario provinciale/regionale. Lo scioglimento del Direzione provinciale/regionale determina la decadenza della Segreteria provinciale/regionale e del Segretario provinciale/regionale. 24.2. Sono da considerare gravi motivi ai fini dello scioglimento: a) mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dei Regolamenti nazionali; b) mancata indizione del Congresso, del Comitato nei termini previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti, ove esistenti; c) mancata approvazione da parte della Struttura provinciale o regionale, del proprio Rendiconto di esercizio e mancato invio di copia dello stesso alla Direzione nazionale; d) reiterati comportamenti del Comitato, del Segretario o delle Segreterie di SC, provinciale o regionale e/o dei suoi dirigenti che siano in contrasto con la linea politica di SC o che comunque rechino palese nocumento all'immagine ed alla denominazione SC, oppure al perseguimento degli scopi dell'Associazione; e) inosservanza delle disposizioni del Responsabile Finanziario; f) in generale, quando il Comitato, la Segreteria o il Segretario provinciale o regionale venga meno alle sue funzioni o esplichi attivita' contraria agli indirizzi di SC. 24.3. La Direzione nazionale puo' altresi' deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il commissariamento degli Organi regionali/provinciali. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e dispone la sospensione degli Organi commissariati e la nomina di un commissario. 24.4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti delle Strutture territoriali (circoscrizionali, comunale, zonali, tematiche). L'organo competente ad adottare le relative delibere nei confronti delle Strutture territoriali e' la Segreteria provinciale. 24.5. In casi di necessita' ed urgenza il Comitato di presidenza puo' adottare in via temporanea i provvedimenti di cui agli art. 24.1, 24.3 e 24.4. I provvedimenti cosi' adottati devono, a pena di nullita', essere convalidati dalla Direzione nazionale alla prima riunione utile e comunque entro 60 giorni. 24.6. In casi di particolare gravita', il Comitato di Presidenza puo' deliberare la sospensione di un iscritto dall'attivita' di SC. In tale ipotesi e' avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato dinanzi al competente Collegio nazionale dei Probiviri. 24.7. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno efficacia dal momento della comunicazione all'organo o alla persona interessata mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata R.R., o via PEC o telefax o ogni altro mezzo che permetta di avere certezza della ricezione. 24.8. Avverso il provvedimento di cui al presente articolo puo' essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio nazionale dei Probiviri. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio. Art. 25. Patrimonio sociale - Risorse economiche 25.1. Il Patrimonio di SC e' costituito da: contributi degli associati; contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di Governo nazionale e territoriale se non eletti; eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; investimenti mobiliari; interessi attivi e altre rendite patrimoniali; somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge. 25.2. L'Associazione puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da: a) eredita', donazioni e legati; b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; d) contributi associativi; e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali. 25.3. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere a SC, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo. 25.4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle Strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'Associazione nazionale. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di SC e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalita' analoghe, o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La relativa deliberazione e' adottata dall'Assemblea nazionale. Art. 26. Esercizi sociali e bilanci 26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti e della societa' di revisione. 26.2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 1.2. del presente Statuto, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 27. Collegio dei Revisori dei conti Societa' di Revisione 27.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' eletto dall'Assemblea nazionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel Registri dei Revisori Legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione. Se non vi ha provveduto l'Assemblea nazionale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso nazionale e del Comitato nazionale. 27.2. La durata in carica del Collegio dei Revisori e' stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo' superare i tre anni e scade alla data del successivo Congresso nazionale. 27.3. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.LGS. 24/02/1998 n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del D. LGS. 27/01/2010 n. 39. La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione. Art. 28. Scioglimento e Liquidazione 28.1. Il Congresso nazionale, convocato in via straordinaria, puo' decidere lo scioglimento di SC con il voto favorevole di tre/quarti (3/4) degli aventi diritto. 28.2. In caso di scioglimento, il Congresso nazionale nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri. Art. 29. Collegio Nazionale dei Probiviri - Procedure 29.1. Il Collegio dei Probiviri: a) e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi delle Strutture territoriali di base, provinciali, regionali e nazionale, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari; b) elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti. 29.2. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche per videoconferenza. 29.3. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro centoottanta giorni: a) sulle controversie insorte tra Strutture territoriali, provinciali e regionali e tra una di queste Strutture e gli Organi nazionali di SC; b) sulle controversie disciplinari di cui al successivo articolo 29.5.; c) sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento di cui all'articolo 24 del presente Statuto. 29.4 Il Collegio nazionale dei Probiviri ha inoltre il compito di: a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione; b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto; c) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti. 29.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, puo' essere promossa presso il Collegio Nazionale dei Probiviri in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o piu' associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di SC. 29.6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro 10 giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno 30 giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio Nazionale dei Probiviri puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati. 29.7. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie alla Direzione Nazionale, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza. 29.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono: a) il richiamo scritto; b) la deplorazione; c) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli Organi, comporta la decadenza dalla carica; tuttavia, la sostituzione del componente cosi' decaduto e' sospesa fino alla deliberazione definitiva; d) l'espulsione. Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione e' ammesso appello [all'Assemblea nazionale]. 29.9. Gli associati espulsi per violazione del presente Statuto o per indegnita' possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri. Art. 30. Convenzione di arbitrato 30.1. Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e Strutture territoriali, provinciali o regionali, ovvero tra Strutture provinciali tra di loro, e' rimessa, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio nazionale dei Probiviri, che decidera', mediante lodo, come Organo di giustizia arbitrale rituale. 30.2. Al Collegio nazionale dei Probiviri sono altresi' rimesse, in unico grado, le controversie insorte tra le singole Strutture provinciali e la corrispondente Struttura regionale, nonche' quelle direttamente insorte tra una di tali Strutture e SC. 30.3. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide la controversia nel termine di 180 giorni dalla presentazione del ricorso, scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. 30.4. Il Collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterra' piu' opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonche' per esporre le loro repliche. Il lodo pronunciato dal Collegio nazionale dei Probiviri e' impugnabile ai sensi dell'articolo 827 c.p.c. Art. 31. Modifiche statutarie 31.1. Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere inoltrate dalla Direzione nazionale al Congresso nazionale entro la data stabilita dal Regolamento del Congresso nazionale. 31.2. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei delegati. Restano fermi i poteri dell'Assemblea nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali. Art. 32. Ulteriori disposizioni 32.1. SC riconosce l'importanza dell'esperienza giovanile al proprio interno e promuove un adeguata formazione per favorire la crescita di una nuova classe dirigente per un impegno attivo e responsabile della nuova generazione nelle istituzioni. 32.2. La Direzione nazionale, al fine di favorire e garantire un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organi a qualsiasi livello, approva un regolamento che garantisce tale rappresentanza; in ogni caso, SC si propone l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza di genere. A tal fine, SC fara' in modo che, negli organi collegiali vi siano rappresentanti di ciascun genere in misura non inferiore ad un terzo. 32.3. Di tutte le riunioni degli Organi direttivi ed esecutivi di SC, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale. 32.4. Le responsabilita' di Segretario a qualsiasi livello di SC non possono essere ricoperte per piu' di sei anni complessivamente. 32.5. I Regolamenti di applicazione dello Statuto approvati dagli organi competenti costituiscono parte integrante dello stesso e dovranno essere ispirati a principi di democraticita' e pluralismo. 32.6. L'Assemblea nazionale approva un Regolamento che disciplina le incompatibilita' fra le cariche dell'Associazione e gli incarichi istituzionali. Art. 33. Rinvio alle disposizioni di Legge 33.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, ivi compresi i procedimenti disciplinari, si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle Leggi speciali sugli Enti di tipo associativo. DISPOSIZIONI TRANSITORIE I Sino alla celebrazione del I Congresso nazionale, in deroga all'art. 16 del presente statuto, le funzioni dell'assemblea nazionale sono esercitate dall'assemblea degli associati composta dai soci fondatori, dai parlamentari e dagli incaricati regionali che hanno aderito a Scelta Civica. II Fino al primo congresso di Scelta Civica, la gestione politica sara' affidata a un comitato composto da (1) i capigruppo alla camera e al senato, (2) i tre incaricati regionali gia' affiancati al Presidente Vicario ai sensi della deliberazione adottata in data 18 giugno 2014, (3) i rappresentanti di Scelta Civica al governo e nei vertici istituzionali, (4) il tesoriere, (5) due deputati scelti dall'assemblea di Scelta Civica. Il comitato e' delegato ad adottare un dettagliato regolamento del primo congresso di Scelta Civica anche in deroga alle disposizioni degli articoli 15 e 16 dello statuto di Scelta Civica, sulla base di criteri e principi deliberati dall'assemblea di Scelta Civica. III MEMBRI ELETTIVI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE In occasione del I° Congresso, i membri elettivi dell'Assemblea Nazionale da eleggere ai sensi dell'articolo 16.1 sono 116. I membri sono attribuiti alle regioni in proporzione al numero di delegati provinciali attribuito a ciascuna regione. L'elezione dei membri dell'assemblea nazionale e' effettuata su base regionale. I delegati provinciali di ciascuna regione eleggono i membri dell'assemblea nazionale sulla base di liste presentate da almeno 2 aventi diritto alla partecipazione al congresso in tale regione, contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri elettivi attribuiti alla regione. L'elezione avviene a scrutinio segreto e la ripartizione degli eletti tra le liste avviene con metodo proporzionale al numero dei voti ricevuti dalla lista sul totale dei voti validamente esercitati applicando il seguente metodo: si calcola la cifra elettorale di lista, data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista; si calcola il quoziente elettorale provinciale, dato dalla divisione tra la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste e il numero di delegati provinciali da eleggere; si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente; si attribuisce quindi ad ogni lista tanti delegati quante volte il quoziente elettorale provinciale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste con i maggiori resti. Esempio: Nella circoscrizione X che elegge 5 delegati si presentano due liste, A e B. Le cifre elettorali sono 70 voti per A e 120 voti per B. Il quoziente provinciale e' dato da questa divisione: (70+120)/5 = 38. Il quoziente della lista A e' 70/38 = 1,84. Il quoziente della lista B e' 120/38 = 3,15. I seggi pieni sono 1 per la lista A e 3 per la lista B. Il seggio assegnato coi resti va alla lista A, che ha un resto maggiore (0,84 contro 0,15). I seggi complessivamente assegnati sono quindi 2 alla lista A e 3 alla lista B. NUOVO STATUTO DEL PARTITO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA PRINCIPI GENERALI Art. 1. Finalita' «Lega Nord per l'Indipendenza della Padania» (di seguito indicato come «Lega Nord», «Lega Nord - Padania» o «Movimento»), e' un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalita' il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana. Art. 2. Struttura organizzativa della Lega Nord Lega Nord e' una confederazione composta dalle seguenti Nazioni costituite a livello regionale in forma di associazioni non riconosciute: 1. Alto Adige - Südtirol; 2. Emilia; 3. Friuli - Venezia Giulia; 4. Liguria; 5. Lombardia; 6. Marche; 7. Piemonte; 8. Romagna; 9. Toscana; 10. Trentino; 11. Umbria; 12. Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste; 13. Veneto. Il Consiglio Federale puo', con apposita delibera, approvare la costituzione di altre Nazioni, riconoscendone ufficialmente l'adesione alla Lega Nord. La definizione dei confini territoriali delle Nazioni spetta al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale puo' deliberare, altresi', l'adesione alla Lega Nord di altre associazioni e l'adesione della Lega Nord ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformita' a quanto previsto in un apposito regolamento. Art. 3. Simbolo Il simbolo della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania appartiene esclusivamente alla Lega Nord. Il simbolo, allegato al presente Statuto, e' costituito da un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, cosi' come rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo e' disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore e' la parola «Padania». Alla destra del guerriero e' posizionato il «Sole delle Alpi», rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio. Il Consiglio Federale concede, in conformita' ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle Nazioni regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalita' in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio Federale. Il simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, la Nazione puo' modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale. In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle Nazioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale. Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, puo' apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potra' deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione «Lega Nord», sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, nonche' qualunque altro simbolo contenente la dicitura Lega Nord, sono di proprieta' esclusiva della Lega Nord. Art. 4. Denominazioni Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, nonche' le denominazioni delle singole Nazioni fanno parte esclusivamente del patrimonio della Lega Nord. Il Consiglio Federale puo' concederne l'utilizzo alle Nazioni cui la singola denominazione puo' riferirsi per ragioni di competenza territoriale. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la Nazione dovesse non essere piu' ricompresa all'interno del Movimento non deterra' piu' alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sara' obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione. Art. 5. Sede della Lega Nord Lega Nord ha sede legale in Milano, in via Carlo Bellerio n. 41. Art. 6. Padri Fondatori della Padania Gli Associati Ordinari Militanti che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania, dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranita', della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonche' gli Associati Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989, assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania. I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale. I provvedimenti sanzionatori, nei confronti dei Padri Fondatori, sono di esclusiva competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia. E' ammesso il ricorso in appello al Presidente Federale. Art. 7. Scioglimento della Lega Nord Lo scioglimento della Lega Nord puo' essere deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento della Lega Nord, per qualunque causa, vi e' obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ORGANI DELLA LEGA NORD Art. 8. Organi della Lega Nord Sono organi della Lega Nord: il Congresso Federale; il Consiglio Federale; il Presidente Federale; il Segretario Federale; il Comitato Amministrativo Federale; l'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione; il Comitato Disciplinare e di Garanzia; il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio; la Segreteria Politica Federale; la Commissione Statuto e Regolamenti; il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento; il Responsabile del trattamento dei dati personali; il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani. La Lega Nord promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Art. 9. Il Congresso Federale Il Congresso Federale e' l'organo rappresentativo di tutti gli associati della Lega Nord ed e' competente per le modifiche del presente Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord e valuta le attivita' svolte dalle Nazioni. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive Nazioni. Il Congresso Federale e' convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri Consiglio Federale o su richiesta del Segretario Federale. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso. Art. 10. Elezioni del Congresso Federale Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di militanza come Associati Ordinari Militanti. Tale carica e' incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega Nord o nelle Nazioni. Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 12, terzo comma. Art. 11. I Delegati al Congresso Federale Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie Nazioni che abbiano almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti secondo la seguente formula proporzionale: N° delegati : Totale Voti = X : Voti Nazione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle Nazioni stanno ai voti della Nazione) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle singole Nazioni di cui all'art. 2. Sono membri di diritto e votanti: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Presidenti delle Nazioni con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti, i Segretari Nazionali, i Segretari Provinciali delle Nazioni con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purche' in regola con le norme sul tesseramento degli Associati Ordinari Militanti. Il Consiglio Federale ha la facolta' di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe. Art. 12. Il Consiglio Federale Il Consiglio Federale determina l'azione generale della Lega Nord, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale. Dura in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri. Il Consiglio Federale e' composto da: il Presidente Federale; il Segretario Federale; l'Amministratore Federale; il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio; i Segretari di ciascuna Nazione con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti; 13 (tredici) membri eletti dal Congresso Federale assegnati alle Nazioni, in base alla seguente formula proporzionale: N° 13 membri elettivi del Consiglio Federale : Totale Voti = X : Voti Nazione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali (13), il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle singole Nazioni di cui all'art. 2. Lega Nord tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Federale al candidato alla carica di Segretario Federale che risulti il primo dei non eletti. Partecipano, con il solo diritto di intervento, i Presidenti di Nazioni con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti, i Vicesegretari Federali, il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Federale, il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento, il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica, il Capodelegazione della Lega Nord al Parlamento Europeo, i Governatori Regionali o i Capodelegazione in giunta, il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani e i Segretari di Nazioni con meno di 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti. I Segretari delle Nazioni in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Vice Segretari Vicari Nazionali con diritto d'intervento e di voto, ove previsto, a condizione che gli stessi siano membri effettivi del proprio Consiglio Nazionale. Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio. Con apposita delibera, il Consiglio Federale puo' estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega Nord, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potra' essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera e' revocabile dal Consiglio Federale. Art. 13. Competenze del Consiglio Federale E' di competenza del Consiglio Federale: a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi; b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega Nord predisposto dal Comitato Amministrativo Federale; c) nominare il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani, su proposta dell'organismo previsto dal regolamento federale del Movimento Giovani Padani; d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 31 sulle proposte di modifica degli statuti delle Nazioni ad esso sottoposte dalla Commissione Statuto e Regolamenti secondo l'art. 22; e) stabilire l'importo delle quote associative; f) nominare i 6 (sei) membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia secondo le modalita' indicate dall'art. 18; g) nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali; h) approvare i regolamenti della Lega Nord predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 22; i) vigilare sul comportamento politico delle Nazioni. E' organo di ultima istanza degli Associati Ordinari Militanti con piu' di 10 (anni) anni di militanza consecutiva, colpiti da provvedimenti disciplinari. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari Nazionali e dei relativi Consigli Nazionali e delibera, altresi', gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici. In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. Il Consiglio Federale ratifica le deliberazioni dei Consigli Nazionali relative al candidato Governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le citta' capoluogo di regione e alle relative liste. Il Consiglio Federale puo' delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture della Lega Nord. In particolare, puo' nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio Federale. In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente tra coloro che hanno maturato un'anzianita' di militanza di almeno 20 (venti) anni consecutivi. Il Consiglio Federale dura in carica 3 (tre) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, e' considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvedera' alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa Nazione del membro da sostituire, il Consiglio Nazionale competente provvedera' direttamente alla nomina di un suo rappresentante. Le dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono assunte dal Segretario Federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione. Art. 14. Il Presidente Federale Il socio Umberto Bossi e' il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia. Il Presidente Federale e' garante dell'unita' della Lega Nord e promuove, con ogni idoneo mezzo, l'identita' padana in collegamento con il Parlamento della Padania e di intesa con il Consiglio Federale. E' membro di diritto del Consiglio Federale, del Comitato Disciplinare e di Garanzia e della Segreteria Politica Federale. In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni del Segretario Federale, il Presidente Federale assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso Federale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione. Art. 15. Il Segretario Federale Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di fronte a terzi. Il Segretario Federale e' altresi' autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attivita', che lo stesso riterra' utile, in favore del Movimento avanti a qualsiasi autorita' giurisdizionale. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 5 del presente Statuto. Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega Nord. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega Nord; convoca e presiede il Consiglio Federale e la Segreteria Politica Federale, ne coordina le attivita', riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza puo' delegare un membro del Consiglio Federale a presiedere in sua vece. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord. Esprime parere vincolante sulle candidature alle cariche elettive esterne. Su delibera del Consiglio Federale, egli puo' delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega Nord, ove non attribuiti ad altri organi. Il Segretario Federale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca fino a 3 (tre) suoi vice scegliendoli tra gli Associati Ordinari Militanti appartenenti a 3 (tre) Nazioni diverse e con un'anzianita' di militanza superiore a 10 (dieci) anni. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina a maggioranza semplice un Segretario Federale pro tempore il quale convoca il Congresso Federale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario Federale. Il Congresso Federale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso. Art. 16. Il Comitato Amministrativo Federale La gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega Nord spetta al Comitato Amministrativo Federale, costituito da un unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal Segretario Federale tra gli Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' minima di militanza di 10 (dieci) anni. Il Comitato Amministrativo Federale puo' essere revocato in ogni momento dal Segretario Federale. Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da 3 (tre) membri, il Segretario Federale nomina tra questi l'Amministratore Federale al quale possono essere delegate competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale. L'Amministratore Federale e' anche Presidente del Comitato Amministrativo Federale. L'Amministratore Federale convoca il Comitato Amministrativo Federale che delibera a maggioranza. Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da 1 (un) membro, il Segretario Federale nomina tale membro quale Amministratore Federale al quale possono essere delegate competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale. Il Comitato Amministrativo Federale gestisce il patrimonio della Lega Nord. Il Comitato Amministrativo Federale, nel rispetto delle linee guide assunte dal Consiglio Federale, decide: l'ammontare della spesa per le campagne elettorali; la possibile erogazione di apporti a favore di una o piu' Nazioni. Al Comitato Amministrativo Federale spetta inoltre: l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonche' le richieste di fideiussioni, sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi; la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; la sottoscrizione di mandati di pagamento; l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla Lega Nord, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale; la gestione della contabilita' della Lega Nord, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia; ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Federale devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri del Comitato Amministrativo Federale. Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da un unico membro, le operazioni predette devono essere autorizzate congiuntamente dal Segretario Federale e dall'Amministratore Federale. Il Comitato Amministrativo Federale controlla l'intero iter amministrativo e puo' accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle Nazioni. Il Comitato Amministrativo Federale riceve semestralmente una rendicontazione da parte delle Nazioni sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Lega Nord in particolare e su tutta la gestione. Puo' inoltre richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario. Art. 17. L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione e' composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita' e almeno un membro tra quelli effettivi ed uno tra quelli supplenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Il compenso e' determinato dal Segretario Federale all'atto della nomina. L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformita' alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del Congresso Federale, del Consiglio Federale e del Comitato Amministrativo Federale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione. L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale che e' allegata al rendiconto della Lega Nord. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega Nord o delle Nazioni. Non possono essere nominati membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega Nord o nelle Nazioni. Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti. Art. 18. Comitato Disciplinare e di Garanzia Il Comitato Disciplinare e di Garanzia e' l'organo che puo' assumere provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 36 anche nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza uguale o superiore a 10 (dieci) anni consecutivi e nei confronti dei Padri Fondatori, dei Presidenti di Provincia, dei Parlamentari, degli Europarlamentari, dei Consiglieri Regionali e dei Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane. E' organo di appello rispetto ai provvedimenti di espulsione adottati dai Consigli Nazionali nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza inferiore a 10 (dieci) anni consecutivi. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia e' composto dal Presidente Federale, dal Segretario Federale, dal Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio e da 6 (sei) membri nominati dal Consiglio Federale tra i suoi componenti che non siano Segretari Nazionali. A questi si aggiunge il Segretario della Nazione a cui appartiene il soggetto sottoposto a un procedimento disciplinare. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia e' convocato dal Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio che svolge, altresi', l'attivita' istruttoria e redige il verbale delle sedute. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti. Gli associati sanzionati con provvedimenti disciplinari assunti dal Comitato Disciplinare e di Garanzia possono ricorrere al Consiglio Federale come organo di ultima istanza. Art. 19. Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio e' nominato dal Segretario Federale, e' membro di diritto del comitato esecutivo, della Segreteria Politica Federale, del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia. Coordina l'azione generale della Lega Nord sotto il profilo organizzativo e verifica l'applicazione delle linee d'azione generale espresse dal Consiglio Federale. Puo' partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei Consigli Nazionali e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del Consiglio Federale verificando l'osservanza dello Statuto e il comportamento degli organi della Lega Nord e delle Nazioni. Coordina, inoltre, l'Ufficio di Segreteria Federale. Art. 20. La Segreteria Politica Federale La Segreteria Politica Federale e' composta da: il Segretario Federale, che la presiede; il Presidente Federale; i vice Segretari; il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio; il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Federale; i Presidenti dei Gruppi Parlamentari, il Capodelegazione della Lega Nord al Parlamento Europeo, i Governatori Regionali o i Capodelegazione in giunta. Su invito del Segretario Federale, possono partecipare altri soggetti in rappresentanza dei Sindaci o dei Presidenti di Provincia o altri ancora direttamente o indirettamente interessati agli argomenti in discussione. La nomina e l'eventuale revoca di ulteriori membri, spetta al Segretario Federale che ne dara' comunicazione al Consiglio Federale. Art. 21. L'Ufficio Legislativo Federale L'Ufficio Legislativo Federale, organizzato in Dipartimenti e Consulte, elabora, ove costituito, le proposte per la concreta applicazione delle linee politiche della Lega Nord, secondo le direttive del Consiglio Federale, e fornisce il supporto tecnico, giuridico, legislativo e politico agli organi della Lega Nord. Il Responsabile dell'Ufficio e' nominato dal Segretario Federale. Art. 22. La Commissione Statuto e Regolamenti La Commissione Statuto e Regolamenti, nominata dal Segretario Federale su proposta del Consiglio Federale e presieduta dal Responsabile Organizzativo e del Territorio, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Congresso Federale. La Commissione Statuto e Regolamenti formula, altresi', proposte di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle Nazioni, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Consiglio Federale. Ai sensi del precedente art. 13, il Consiglio Federale esprime un parere sulle modifiche dello Statuto delle Nazioni, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso Nazionale; l'accoglimento di tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. La Commissione Statuto e Regolamenti predispone i regolamenti della Lega Nord e delle Nazioni ed e' competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega Nord sono approvati dal Consiglio Federale, i regolamenti delle Nazioni dai relativi Consigli Nazionali. Quanto ai regolamenti delle Nazioni, l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. Art. 23. Il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento Il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento e' nominato dal Segretario Federale, partecipa senza diritto di voto al Consiglio Federale ed alla Commissione Statuto e Regolamenti e ne redige i verbali delle sedute. Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al Consiglio Federale. Art. 24. Il Responsabile del trattamento dei dati personali Il Responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso della Lega Nord e delle Nazioni, in particolare con riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03, c.d. Codice della Privacy, e dalle relative delibere. Art. 25. Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal Consiglio Federale, l'attivita' dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli Nazionali. L'eta' massima dei membri dei gruppi giovanili e' di anni trenta. PATRIMONIO DELLA LEGA NORD Art. 26. Patrimonio della Lega Nord La Lega Nord non persegue fini di lucro. Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e godimento della Lega Nord costituisce il suo patrimonio. Art. 27. Entrate Le entrate del Movimento sono costituite: dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale; da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega Nord; dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio Federale che ne determina la suddivisione; dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti; da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge; da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente. Le risorse sono utilizzate secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Federale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge. Art. 28. Uscite Le spese del Movimento sono le seguenti: spese generali della Lega Nord; apporti che il Comitato Amministrativo Federale delibera di destinare alle Nazioni; spese per il personale; spese per la stampa, per le attivita' di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione; spese per le campagne elettorali; sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti; spese connesse alle finalita' di cui all'art. 1 del presente Statuto con riferimento alla promozione dell'identita' padana a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche; spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione alla politica; spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti; spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni; spese per finalita' sociali; altre spese che si rendono necessarie. RENDICONTO DELLA LEGA NORD E CONTROLLO CONTABILE Art. 29. Rendiconto della Lega Nord Il Comitato Amministrativo Federale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Lega Nord in conformita' alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale approva il rendiconto predisposto dal Comitato Amministrativo Federale. Il Consiglio Federale emana e pubblica sul sito internet della Lega Nord un regolamento interno di contabilita' ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile. Lega Nord assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilita' anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega Nord sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione e della Societa' di Revisione, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Federale, nonche' ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale. Art. 30. Garanzia di Trasparenza e Controllo contabile Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario Federale della Lega Nord, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 7, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una societa' di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione e' affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Lega Nord. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Lega Nord, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile. LE NAZIONI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI Art. 31. Le Nazioni e le delegazioni territoriali Le Nazioni si impegnano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti. Esse adottano un proprio Statuto che recepisce il modello di Statuto allegato. L'adesione delle Nazioni alla Lega Nord e' deliberata dal Congresso Federale. Le proposte di modifica dello Statuto delle Nazioni sono presentate alla Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord, che, previo parere favorevole del Segretario Federale ai sensi dell'art. 22, le sottopone al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale esprime parere vincolante sulle modifiche che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso Nazionale; l'accoglimento di tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord predispone, altresi', il testo dei regolamenti delle Nazioni ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle Nazioni sono approvati dai relativi Consigli Nazionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. Ciascuna Nazione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale. Le Nazioni devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio, un Segretario, un Presidente, un Amministratore, un Organo di Controllo sull'Amministrazione, un Responsabile Organizzativo e un Collegio dei Probiviri. Ogni Nazione puo' articolarsi al suo interno in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali (di seguito, insieme «delegazioni territoriali»). La Sezione Provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle Sezioni Circoscrizionali e Comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, il Consiglio Nazionale potra' deliberare l'istituzione di piu' Sezioni Provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova Sezione Provinciale deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale. La Sezione Circoscrizionale, ove istituita, e' l'organo intermedio che ricomprende le Sezioni Comunali di un territorio omogeneo. L'istituzione di una nuova Circoscrizione deve essere approvata dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Provinciale territorialmente competente. La Sezione Comunale e' l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega Nord e della relativa Nazione. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del comune. Il Consiglio Provinciale potra' estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi privi di Sezione Comunale. Ciascuna Sezione e' rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi. L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali, Comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti. Nelle Nazioni il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla Segreteria Nazionale. Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 22 per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Nazioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Nazioni. ISCRIZIONE ALLA LEGA NORD Art. 32. Iscrizione alla Lega Nord Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi alla Lega Nord, conseguendo la qualifica di associato. Gli Associati possono essere definiti, altresi', «Soci». Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di associato della Lega Nord implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di associato della Nazione che ha rilasciato la tessera. Gli associati appartengono a due categorie differenti: Associati Ordinari Militanti; Associati Sostenitori. I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega Nord e conseguentemente alla Nazione che ha rilasciato la tessera come Associato Sostenitore. L'associato all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota e' intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall'associato. L'elenco degli iscritti e' trasmesso al competente organo della Lega Nord. A ciascun associato e' rilasciata una tessera emessa dalla Lega Nord nella quale dovra' essere specificato se trattasi di Associato Ordinario Militante o di Associato Sostenitore. Le Nazioni adottano esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera sociale. Il Consiglio Federale autorizza le Nazioni e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa. L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di associato della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento della Lega Nord. Art. 33. Associati a) Gli Associati Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti. Sia la prima tessera da Associato Ordinario Militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla Sezione territorialmente competente. I requisiti e le modalita' di acquisizione della militanza sono disciplinati dall'apposito regolamento della Lega Nord. La qualifica di Associato Ordinario Militante e' incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord. Il verificarsi di tale incompatibilita' e' motivo di espulsione dalla Lega Nord e dalla Nazione di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 36. b) Gli Associati Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale, ne' hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale o, nel caso in cui la Nazione non abbia una Segretaria Provinciale, dal Segretario Nazionale. Nel caso in cui gli Associati Sostenitori adottino comportamenti contrari alle finalita' e agli interessi della Lega Nord o della Nazione cui sono iscritti, possono essere cancellati da tale libro, a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale o, se la Nazione non ha una Segreteria Provinciale, con deliberazione del Consiglio Nazionale, con conseguente perdita della qualifica di Associato Sostenitore e del diritto di iscriversi nuovamente alla Lega Nord. La tessera da Associato Sostenitore puo' essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di Associato Ordinario Militante e' necessario che l'associato sia in possesso della tessera da Associato Sostenitore dell'anno in corso ed abbia conseguito l'anzianita' di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento della Lega Nord. Per quanto riguarda il declassamento da Associato Ordinario Militante ad Associato Sostenitore, il provvedimento e' adottato dall'organo competente in conformita' ad un apposito regolamento della Lega Nord. Art. 34. Decadenza degli Associati La qualifica di associato si perde: per dimissioni; per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento; per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente Statuto e nel rispetto delle procedure stabilite da un apposito regolamento della Lega Nord; per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 36 del presente Statuto. IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DELLA LEGA NORD E DELLE NAZIONI Art. 35. Il Controllo sugli Organi della Lega Nord e delle Nazioni Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle Nazioni e' fatto in conformita' al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore, fatta eccezione per la Circoscrizione che non ha poteri di controllo nei confronti della Sezione Comunale, ma solo la facolta' di segnalare alla Sezione Provinciale l'adozione di opportuni provvedimenti. L'organo che esercita il controllo puo' deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della Lega Nord; nei casi piu' gravi, puo' essere decretato lo scioglimento dell'organo. La revoca del Segretario di una Nazione o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del Consiglio di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore. In caso di delibera di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire. Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario Federale, puo' sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un Commissario Federale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario di tale Nazione dovra' tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale. Con le medesime modalita' di cui al comma precedente il Consiglio Federale puo' deliberare l'esclusione della Nazione dalla Lega Nord qualora la Nazione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale della Lega Nord e con quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti. In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una Nazione o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di una Nazione o di una delegazione territoriale, il Segretario di livello superiore puo' nominare, con efficacia immediata, un Commissario. Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento della Lega Nord, tutte le deliberazioni sono appellabili, entro 15 (quindici) giorni dalla loro assunzione, con ricorso all'organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento. Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Art. 36. Il Controllo sugli associati della Lega Nord e delle Nazioni e i provvedimenti sanzionatori Gli organi della Lega Nord e delle Nazioni vigilano sul comportamento politico degli associati e sul rispetto da parte degli associati del presente Statuto e degli statuti delle Nazioni. Le sanzioni applicabili nei confronti degli associati sono: il richiamo scritto; la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; l'espulsione dalla Lega Nord e dalla Nazione di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnita' o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri associati, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega Nord o della Nazione o ne compromettano l'immagine politica. Per indegnita' si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere associato della Lega Nord e della Nazione offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega Nord o delle Nazioni si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega Nord o delle Nazioni, ovvero cerchi di comprometterne l'unita' o il patrimonio ideale. L'adesione a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento da parte di associati eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio dell'associato da tutti i libri sociali. I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto. Il richiamo scritto e la sospensione nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza inferiore a 10 (dieci) anni sono di competenza, rispettivamente, dei Consigli Provinciali e Nazionali. Organo d'appello in entrambi i casi e' il Collegio Nazionale dei Probiviri. In ogni caso e' fatta salva la competenza del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia che possono deliberare autonomamente in relazione ai fatti di cui vengano direttamente a conoscenza. Nel caso di richiesta di espulsione di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza inferiore a 10 (dieci) anni, il Consiglio Provinciale trasmette la segnalazione al Consiglio Nazionale che e' l'organo competente a decidere in merito. Contro i provvedimenti di espulsione adottati da parte del Consiglio Nazionale e' ammesso il ricorso al Comitato Disciplinare e di Garanzia. Nell'ipotesi in cui la richiesta di provvedimento riguardi Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza uguale o superiore a 10 (dieci) anni consecutivi, oppure riguardi i Padri Fondatori, i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, i Presidenti di Provincia, i Parlamentari, gli Europarlamentari, i Consiglieri Regionali, la richiesta di provvedimento dovra' essere inviata dalla delegazione territoriale competente al Consiglio Nazionale che, se la ritiene fondata, provvede a trasmetterla al Comitato Disciplinare e di Garanzia che e' l'organo competente ad assumere la decisione sul provvedimento. Il Consiglio Nazionale puo' anche di propria iniziativa richiedere al Comitato Disciplinare e di Garanzia l'adozione di un provvedimento. In ogni caso, il Consiglio Federale o il Comitato Disciplinare e di Garanzia possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza. L'organo giudicante procedera' all'accertamento dei fatti ed all'audizione dell'Associato deferito. L'eventuale rinuncia dell'Associato al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Associato o dei suoi eredi. La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali e' di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia su richiesta del Consiglio Nazionale o Federale. PRINCIPI GENERALI PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE Art. 37. I Doveri degli eletti Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega Nord e della Nazione versando una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, come da delibera del Consiglio Federale. L'inadempienza e' causa di incandidabilita' a qualsiasi carica. Art. 38. I Gruppi Parlamentari I parlamentari espressi dalla Lega Nord si costituiscono in gruppo, il cui Presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale. L'adesione al gruppo Lega Nord da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovra' essere proposta dal gruppo parlamentare della Lega Nord ed approvata dal Consiglio Federale, qualora sia ravvisata l'opportunita', politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste della Lega Nord, dovra' essere altresi' concordata con il Consiglio Federale. Art. 39. I Gruppi Consiliari Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste della Lega Nord si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri Regionali. Si fara' riferimento al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri Provinciali, Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovra' essere preventivamente concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale, qualora sia ravvisata l'opportunita', politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste del Movimento dovra' essere altresi' concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale. DISPOSIZIONI FINALI I. Il Consiglio Federale, con propria delibera, puo' correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonche' introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso e' competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto. II. Lega Nord sostiene e promuove il Parlamento della Padania. III. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorche' parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimita' di eventuali giustificazioni sara' valutata dal Consiglio Federale. IV. Le Nazioni devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole e' requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I Parlamentari e i Consiglieri Regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attivita' amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega Nord stabilira' le modalita' di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza. V. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega Nord e alle Nazioni e' determinato in un apposito regolamento della Lega Nord. VI. I regimi d'incompatibilita' e di ineleggibilita', cosi' come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di Associato Ordinario Militante, sono disciplinati da un apposito regolamento della Lega Nord. VII. Tale regolamento deve stabilire i requisiti di anzianita' ed esperienze, politico/organizzative nella Lega Nord per le candidature interne ed esterne. VIII. Entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Federale adotta i relativi Regolamenti. DISPOSIZIONI TRANSITORIE I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso Federale, il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede della Lega Nord. II. Per la costituzione di ciascuna Nazione in forma di associazione non riconosciuta agiscono in qualita' di Associati Fondatori, di norma, gli attuali membri presenti dei rispettivi Consigli Nazionali. III. E' assicurata la continuita' dell'attuale articolazione territoriale di ciascuna Nazione. Gli attuali membri degli organi, e le relative cariche, delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato, fatte salve le cause di revoca, incompatibilita' o decadenza previste dal presente Statuto, dallo Statuto delle relative Nazioni e dai relativi regolamenti. IV. Gli attuali membri degli organi delle Nazioni, con le relative cariche, restano in carica fino allo svolgimento del rispettivo Congresso Nazionale da tenersi entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del presente Statuto ovvero entro i termini stabiliti dai relativi statuti. Nel caso in cui una Segreteria Nazionale Lega Nord risulti commissariata, il Commissario Nazionale della stessa viene nominato Segretario pro tempore della costituenda associazione corrispondente alla Nazione. V. Gli associati attuali della Lega Nord diventano associati anche della Nazione di riferimento per competenza territoriale, mantenendo l'anzianita' di associazione gia' maturata. Nel caso in cui l'adesione di una Nazione alla Lega Nord venga esclusa, gli associati della relativa Nazione mantengono l'anzianita' maturata nella nuova Nazione che verra' costituita. VI. Nelle more dell'approvazione dell'apposito regolamento, ogni Associato Ordinario Militante e' tenuto a rinnovare la propria tessera entro il 30 giugno 2015. VII. Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del presente Statuto i Segretari Nazionali dovranno nominare il rispettivi Amministratori Nazionali. VIII. Tenuto conto del cambiamento della struttura giuridica del Movimento, tutti i rapporti giuridici esistenti attivi e passivi devono intendersi trasferiti a ciascuna delle Nazioni secondo un criterio di ripartizione territoriale e funzionale, con esclusione di qualsiasi rapporto direttamente imputabile a Lega Nord. Entro 90 (novanta) giorni dall'adozione dello Statuto di ciascuna Nazione, conformemente al modello di Statuto di cui all'Allegato 1 al presente Statuto, ove necessario, Lega Nord dovra' definire con ciascuna delle Nazioni e con i terzi le modalita' di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascuna delle Nazioni alla data dell'adozione dello Statuto di ciascuna Nazione. IX. Entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Federale dovra' nominare la Commissione Statuto e Regolamenti. Nelle more di tale atto le funzioni della Commissione Statuto e Regolamenti sono attribuite all'attuale Commissione Statuto. Allegato 1 MODELLO DI STATUTO DELLE NAZIONI STATUTO (inserire il nome della Nazione) Principi generali Art. 1. Finalita' Lega Nord (inserire il nome della Nazione) (di seguito: «Nazione») e' un'associazione non riconosciuta costituita con lo scopo di promuovere le finalita' del movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania (di seguito indicato come «Lega Nord», «Lega Nord - Padania» o «Movimento»), dando attuazione, nel proprio ambito territoriale alla linea politica, programmatica e d'azione generale da questo stabilite. La Nazione si impegna a rispettare i principi e le norme dello Statuto della Lega Nord e dei relativi regolamenti. Essa aderisce alla Lega Nord previa approvazione del Congresso Federale. Il presente Statuto recepisce il modello allegato allo Statuto della Lega Nord. Le proposte di modifica del presente Statuto sono presentate alla Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord che, previo parere favorevole del Segretario Federale, le sottopone al Consiglio Federale della Lega Nord, in conformita' a quanto previsto nello Statuto della Lega Nord. Il Consiglio Federale esprime un parere sulle modifiche che dovranno essere deliberate dal Congresso Nazionale; l'accoglimento di tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord predispone, altresi', il testo dei regolamenti della Nazione ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle Nazioni sono approvati dai relativi Consigli Nazionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord. Il Consiglio Federale con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti puo' deliberare l'esclusione della Nazione dalla Lega Nord qualora la Nazione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale della Lega Nord e con quanto previsto dal suo Statuto e dai relativi regolamenti. Art. 2. Struttura organizzativa della Nazione La Nazione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e da quello della Lega Nord. La Nazione puo' articolarsi al suo interno in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali (di seguito, insieme: «delegazioni territoriali»). L'organizzazione interna di ciascuna delegazione territoriale e' disciplinata in un apposito regolamento nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Statuto e in quello della Lega Nord. Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno Statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 1 per l'approvazione delle modifiche dello Statuto delle Nazioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Nazioni. Art. 3. Simbolo La Nazione utilizza il simbolo della Lega Nord secondo quanto previsto nello Statuto della Lega Nord e nei relativi regolamenti. Tale simbolo, di proprieta' esclusiva della Lega Nord, e' concesso in utilizzo alla Nazione dal Consiglio Federale, in conformita' all'apposito regolamento. La concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio Federale. Il simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, la Nazione puo' modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale. In ogni caso, l'utilizzo del simbolo da parte delle Nazioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, puo' apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potra' deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione «Lega Nord», sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative. Art. 4. Sede e denominazione della Nazione La Nazione ha sede in (...), via (...). Le denominazione della Nazione fa parte esclusivamente del patrimonio della Lega Nord. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la Nazione dovesse non essere piu' ricompresa all'interno del Movimento non deterra' piu' alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sara' obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione. Art. 5. Scioglimento della Nazione Lo scioglimento volontario della Nazione puo' essere deliberato dal Congresso Nazionale, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento della Nazione, per qualunque causa, il patrimonio di questa e' devoluto alla Lega Nord. ISCRIZIONE ALLA NAZIONE Art. 6. Iscrizione alla Nazione Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di associato della Lega Nord implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di associato della Nazione che ha rilasciato la tessera. Gli associati appartengono a due qualifiche differenti: Associati Ordinari Militanti; Associati Sostenitori. L'associato all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota e' intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall'associato. L'elenco degli iscritti e' trasmesso al Consiglio Federale. A ciascun associato e' rilasciata una tessera emessa esclusivamente dalla Lega Nord e nella quale dovra' essere specificato se trattasi di Associato Ordinario Militante o Associato Sostenitore. La Nazione adotta esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera sociale ed e' delegata al suo rilascio. La Nazione recepisce integralmente la disciplina dello Statuto della Lega Nord e dei relativi regolamenti per quanto riguarda l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di associato e le categorie di associati. ORGANI DELLE NAZIONI Art. 7. Organi delle Nazioni Sono organi della Nazione: il Congresso Nazionale; il Consiglio Nazionale; il Segretario Nazionale; il Presidente Nazionale; l'Amministratore Nazionale; l'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione; il Responsabile Organizzativo Nazionale; il Collegio Nazionale dei Probiviri. Art. 8. Il Congresso Nazionale Alla luce della struttura confederale del Movimento, il Congresso Nazionale e' l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati della Nazione ai sensi dell'articolo 6. Stabilisce la linea politica e programmatica della Nazione, in conformita' con le linee politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale ed esamina le attivita' svolte dagli organi ad esso assoggettati. Il Congresso Nazionale e' convocato dal Segretario Nazionale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta del Consiglio Nazionale con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti o su richiesta del Consiglio Federale o per iniziativa stessa del Segretario Nazionale. Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto gli associati della Nazione in possesso dell'anzianita' di militanza prevista da un apposito regolamento. In alternativa partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti su base provinciale tra gli Associati Ordinari Militanti in possesso dell'anzianita' di militanza prevista dagli appositi regolamenti, garantendo un numero minimo di delegati per provincia. Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto anche: il Segretario Nazionale; il Presidente Nazionale; i Segretari Provinciali; i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti alla Sezione Nazionale; i Membri del Consiglio Nazionale uscente; i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Nazione; i Presidenti di Provincia; i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane. Ai Congressi Nazionali puo' partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Federale della Lega Nord. Il Congresso Nazionale delibera a maggioranza dei presenti. Il Congresso Nazionale elegge tra i propri Associati Ordinari Militanti: il Segretario Nazionale; il Collegio Nazionale dei Probiviri; i componenti elettivi del Consiglio Nazionale il cui numero e' definito da un apposito regolamento; i delegati al Congresso Federale. Il Regolamento del Congresso Nazionale, in deroga alla procedura prevista all'art. 1, e' predisposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Consiglio Federale. Il Congresso Nazionale e' l'organo competente per le modifiche al presente Statuto fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale secondo la procedura prevista all'art. 1. Art. 9. Il Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale determina l'azione della Nazione, in attuazione delle linee politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale. Nomina il Responsabile della Rendicontazione contabile Provinciale, su proposta del Consiglio Provinciale competente. Il Consiglio Nazionale e' composto da: il Segretario Nazionale; il Presidente Nazionale; l'Amministratore Nazionale; i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale; i membri eletti dal Congresso Nazionale. Partecipano al Consiglio Nazionale con il solo diritto di intervento: i membri del Consiglio Federale di competenza della Nazione; i Vice Segretari Nazionali; il Capogruppo al Consiglio Regionale; il Responsabile Organizzativo Nazionale, il quale provvedera' alla redazione del relativo verbale; il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionale; il Coordinatore Nazionale del Movimento Giovani Padani. Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale puo' estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega Nord, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a soggetti con competenze tecniche per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potra' essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera e' revocabile dal Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, il voto del Segretario Nazionale vale doppio. E' di competenza del Consiglio Nazionale: approvare nei termini di legge il rendiconto della Nazione; deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi; controllare la regolare tenuta del libro degli Associati Sostenitori e degli Associati Ordinari Militanti tenuto dall'Organo Provinciale; deliberare in ordine alla decadenza degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Federale; assumere le decisioni in merito ad eventuali alleanze in occasione di elezioni amministrative ed approvare le relative liste elettorali e le candidature dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia; deliberare la candidatura del Governatore e le liste per le elezioni regionali da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale; proporre le candidature per le elezioni europee e politiche da inviare al Consiglio Federale; nominare, con possibilita' di revoca in caso di giusta causa, l'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione. Il Consiglio Nazionale dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la meta' dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto e' facoltativa. Tra i membri eletti dal Congresso Nazionale, quello che, senza giustificato motivo, risulti assente a due riunioni, anche non consecutive, e' dichiarato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale ed e' sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale questi e' dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale ed e' sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale straordinario, da un Commissario nominato dal Consiglio Nazionale. Art. 10. Il Segretario Nazionale Il Segretario Nazionale rappresenta, politicamente e legalmente, la propria Nazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario Nazionale dura in carica 3 (tre) anni. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale convoca il Congresso Nazionale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario Nazionale. Il Congresso Nazionale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Nazionale. Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attivita' riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Il Segretario Nazionale nomina o revoca l'Amministratore Nazionale. Il Segretario Nazionale nomina o revoca uno o piu' suoi vice, per un massimo di 3 (tre). Il Segretario Nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto. Il Segretario Nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra gli Associati Ordinari Militanti con possibilita' di poter delegare parte dei suoi poteri: il Responsabile Organizzativo Nazionale; il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionale. L'avvenuta nomina o revoca e' comunicata al Consiglio Nazionale. Il Segretario Nazionale propone al Consiglio Nazionale l'eventuale istituzione di altri organi e la nomina dei relativi componenti. Art. 11. Il Presidente Nazionale Il Presidente Nazionale e' eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica 3 (tre) anni. E' membro del Consiglio Nazionale ed e' altresi' membro senza diritto di voto del Consiglio Federale qualora la Nazione abbia almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti. Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono appartenere a due diverse Sezioni Provinciali, ove esistenti. Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale in assenza del Segretario Nazionale. In caso di dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Nazionale e di impedimento o dimissioni del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso Nazionale straordinario per il rinnovo degli organi. Art. 12. L'Amministratore Nazionale L'Amministratore Nazionale, nominato dal Segretario Nazionale, e' competente per la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Nazione. L'Amministratore Nazionale puo' essere revocato in ogni momento dal Segretario Nazionale. L'Amministratore Nazionale gestisce il patrimonio della Nazione ed e' competente per: l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonche' per le richieste di fideiussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi; la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; la sottoscrizione di mandati di pagamento; l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla Nazione; la gestione della contabilita' della Nazione, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia; ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. L'Amministratore Nazionale puo' delegare, ed autorizzare la sub-delega agli organismi territoriali di livello inferiore, le proprie competenze al livello della Sezione Provinciale. L'Amministratore Nazionale trasmette semestralmente al Comitato Amministrativo Federale una rendicontazione sull'utilizzo da parte della Nazione dei fondi erogati dalla Lega Nord in particolare e su tutta la gestione, ivi compresa quella delle risorse umane. Art. 13. L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione, nominato dal Consiglio Nazionale, e' composto da un membro effettivo e uno supplente. I membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. In ogni caso i membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi. I membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita'. L'eventuale compenso e' determinato dal Segretario Nazionale all'atto della nomina. L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformita' alle disposizioni di legge. Interviene alle riunioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione. L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale che e' allegata al rendiconto della Nazione. I membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega Nord o delle Nazioni. Non possono essere nominati membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega Nord o nelle Nazioni. Il Consiglio Nazionale vigila sul rispetto di tali requisiti. Art. 14. Il Responsabile Organizzativo Nazionale Le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale sono disciplinate da un apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale. DELEGAZIONI TERRITORIALI Art. 15. Organizzazione interna delle delegazioni territoriali Ai sensi dell'art. 2, la Nazione puo' articolarsi al suo interno in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali, strutture che sono prive di soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, e che operano alla stregua di mere delegazioni territoriali della rispettiva Nazione. La Sezione Provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle Sezioni Circoscrizionali e Comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, Il Consiglio Nazionale potra' deliberare l'istituzione di piu' Sezioni Provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova Sezione Provinciale e' deliberata dal Consiglio Nazionale. La Sezione Circoscrizionale, ove istituita, e' l'organo intermedio che ricomprende le Sezioni Comunali di un territorio omogeneo. L'istituzione di una nuova Circoscrizione, deve essere approvata dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Provinciale territorialmente competente. La Sezione Comunale e' l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega Nord e della relativa Nazione. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del comune. Il Consiglio Provinciale potra' estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi. Ciascuna Sezione e' rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi. L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali o di eventuali gruppi di lavoro, sono disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Nazionale. Se il territorio della Nazione coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla Segreteria Nazionale. Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 22 dello Statuto della Lega Nord per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Nazioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Nazioni. PATRIMONIO DELLE NAZIONI Art. 16. Patrimonio delle Nazioni Dalla data di costituzione della Nazione, i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi di cui questa acquisti la proprieta' costituiscono il patrimonio esclusivo della Nazione. Art. 17. Entrate Le entrate della Nazione sono costituite: dalle quote associative annuali raccolte dalla Nazione; dagli incassi derivanti da manifestazioni organizzate sul territorio della Nazione o dalla partecipazione della Nazione a manifestazioni; dagli eventuali apporti effettuati dalla Lega Nord; da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente; dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti. La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio Federale. Art. 18. Uscite Le uscite della Nazione sono le seguenti: spese generali; spese dell'apparato della Nazione; spese per il personale; spese delle delegazioni territoriali; spese derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse; spese per la stampa, attivita' di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione; spese per campagne elettorali; altre spese che si rendono necessarie. RENDICONTO DELLE NAZIONI E CONTROLLO CONTABILE Art. 19. Rendiconto della Nazione e Controllo Contabile L'Amministratore Nazionale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Nazione in conformita' alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Nazionale. Il Consiglio Nazionale approva il rendiconto predisposto dall'Amministratore Nazionale. Il rendiconto approvato deve essere trasmesso all'Amministratore Federale che provvede ad allegarlo al rendiconto della Lega Nord in conformita' all'art. 6, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13. La rendicontazione contabile delle Nazioni e' disciplinata da un apposito regolamento di contabilita'. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, la Nazione si avvale della stessa societa' di revisione incaricata dalla Lega Nord e iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per la societa' e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione e' affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Nazione. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Nazione, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile. IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DELLE NAZIONI Art. 20. Il Controllo sugli Organi della Nazione e delle delegazioni territoriali Il controllo sugli organi della Nazione e delle delegazioni territoriali e' esercitato secondo quanto previsto nello Statuto della Lega Nord e nei relativi regolamenti. Art. 21. Il Controllo sugli associati della Lega Nord e della Nazione e i provvedimenti sanzionatori Il controllo sugli associati della Lega Nord e della Nazione e' esercitato secondo quanto previsto nello Statuto della Lega Nord e nei relativi regolamenti. Art. 22. Il Collegio Nazionale dei Probiviri Il Collegio dei Probiviri e' composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti eletti dal Congresso Nazionale fra gli Associati Ordinari Militanti nel rispetto dell'anzianita' di militanza prevista nell'apposito regolamento della Lega Nord e appartenenti, ove possibile, a differenti province. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio dei Probiviri, subentrera' il supplente. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, il Consiglio Nazionale provvedera' all'elezione dei nuovi componenti. Il Collegio dei Probiviri valuta la legittimita' formale, procedurale e sostanziale, secondo l'apposito regolamento, dei provvedimenti di richiamo scritto e delle sospensioni adottate, nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza fino a 10 (dieci) anni, rispettivamente dal Consiglio Provinciale e dal Consiglio Nazionale. A tal fine puo' sentire la Segreteria competente e, qualora lo reputi necessario, anche l'Associato Ordinario Militante. All'esito della suddetta valutazione, il Collegio Nazionale dei Probiviri conferma o revoca il provvedimento. La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri e' incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno della Lega Nord e delle Nazioni. I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri sono tenuti al segreto d'ufficio sugli atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. DISPOSIZIONI FINALI I. Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si applica la disciplina dello Statuto della Lega Nord e dei relativi regolamenti. DISPOSIZIONI TRANSITORIE I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso Nazionale, il Segretario Nazionale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede dell'associazione. II. Per la costituzione di ciascuna Nazione in forma di associazione non riconosciuta agiscono in qualita' di Associati Fondatori, di norma, gli attuali membri presenti dei rispettivi Consigli Nazionali. III. E' assicurata la continuita' dell'attuale articolazione territoriale di ciascuna Nazione. Gli attuali membri degli organi, con le relative cariche, delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato, fatte salve le cause di revoca, incompatibilita' o decadenza previste dal presente Statuto, dallo Statuto delle relative Nazioni e dai relativi regolamenti. IV. Gli attuali membri degli organi delle Nazioni, con le relative cariche, restano in carica fino allo svolgimento del rispettivo Congresso Nazionale da tenersi entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del presente Statuto ovvero entro il termine temporale stabilito dallo Statuto. Nel caso in cui la Segreteria Nazionale Lega Nord risulti commissariata, il Commissario Nazionale viene nominato Segretario pro tempore della costituenda associazione corrispondente alla Nazione. V. Gli associati attuali della Lega Nord diventano associati anche della Nazione di riferimento per competenza territoriale, mantenendo l'anzianita' di associazione gia' maturata. VI. Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del presente Statuto i Segretari Nazionali dovranno nominare i rispettivi Amministratori Nazionali. VII. Tenuto conto del cambiamento della struttura giuridica del Movimento, tutti i rapporti giuridici esistenti attivi e passivi devono intendersi trasferiti a ciascuna delle Nazioni secondo un criterio di ripartizione territoriale e funzionale, con esclusione di qualsiasi rapporto direttamente imputabile a Lega Nord. Entro 90 (novanta) giorni dall'adozione dello Statuto di ciascuna Nazione, conformemente al modello di Statuto di cui all'Allegato 1 dello Statuto della Lega Nord, ove necessario, Lega Nord dovra' definire con ciascuna delle Nazioni e con i terzi le modalita' di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascuna delle Nazioni alla data dell'adozione dello Statuto di ciascuna Nazione. VIII. (solo negli statuti Umbria e SudTirol) Il primo Segretario Nazionale pro tempore potra' essere nominato anche tra gli iscritti Lega Nord appartenenti ad altre Nazioni. Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico