IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista legge 11 agosto 2014, n. 125,  recante  «Disciplina  generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e, in particolare,
l'art.  19,  comma  1,  che  prevede  che   la   dotazione   organica
dell'Agenzia  italiana  per  la   cooperazione   allo   sviluppo   e'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o
del Ministro delegato per la  pubblica  amministrazione,  nel  limite
massimo di duecento unita'; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista l'informativa alle organizzazioni  sindacali  rappresentative
del settore interessato effettuata dal Ministero degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale in data 13 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e'  stata  nominata  Ministro
senza  portafoglio,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2014 con cui al  Ministro  senza  portafoglio  On.  dott.ssa
Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio
On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana 28 maggio 2014, n. 122; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Dotazione organica dell'Agenzia italiana  per  la  cooperazione  allo
                              sviluppo 
 
  1. In attuazione dell'art. 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014,
n.  125,  la  dotazione  organica  dell'Agenzia   italiana   per   la
cooperazione  allo  sviluppo  e'  numericamente  determinata  secondo
l'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante  del  presente
decreto. 
  2.   Nell'ambito   della   propria   autonomia   organizzativa    e
regolamentare, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo  sviluppo,
con proprio successivo provvedimento, individua gli uffici e i  posti
di funzione di livello dirigenziale non generale  e  ne  definisce  i
compiti e la distribuzione nelle strutture  di  livello  dirigenziale
generale  dell'amministrazione,  nella   misura   corrispondente   al
contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come  stabiliti
nel presente decreto. 
  3. Per assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo  delle
risorse umane rispetto alle effettive esigenze  operative,  l'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo,  con  proprio  successivo
provvedimento, ripartisce  i  contingenti  di  personale  delle  aree
prima,  seconda  e  terza,  come  sopra   determinati,   in   profili
professionali e per fasce retributive. I profili  professionali  sono
ripartiti    tra    il    settore    tecnico-operativo    e    quello
giuridico-amministrativo. 
  4. I provvedimenti adottati in attuazione dei  commi  2  e  3  sono
tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  5. Resta fermo quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  4,  secondo
periodo, e dall'art. 32, commi 4 e 5, della legge 11 agosto 2014,  n.
125, relativamente all'utilizzo da parte dell'Agenzia  degli  esperti
di cui all'art. 16, comma  1,  lettere  c)  ed  e),  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49, nel  limite  del  contingente  massimo  di  cui
all'allegata Tabella 2. 
  6. La stipula di contratti con personale locale assunto  nei  Paesi
in cui l'Agenzia opera e' regolato dall'art. 19, comma 6, della legge
n. 125 del  2014  nel  limite  del  contingente  complessivo  di  cui
all'allegata Tabella 2. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 novembre 2015 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
  Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 
 
 Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
                          Gentiloni Silveri 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2964