Art. 2 Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione: zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa; numero delle persone per cui e' abilitata in prossimita' dell'accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza; nome del fabbricante o marchio commerciale; modello della zattera; numero di serie e data di fabbricazione; tipo approvato Ministero dei Trasporti; decreto di approvazione n. ... del ..... E' consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.