Art. 2 
 
  Su ciascun esemplare delle zattere di cui  al  precedente  articolo
dovranno essere marcati in modo chiaro,  indelebile  e  permanente  i
sottoelencati elementi di individuazione: 
    zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa; 
    numero  delle  persone  per  cui  e'  abilitata  in   prossimita'
dell'accesso in caratteri di almeno 100 mm. di altezza; 
    nome del fabbricante o marchio commerciale; 
    modello della zattera; 
    numero di serie e data di fabbricazione; 
    tipo approvato Ministero dei Trasporti; 
    decreto di approvazione n. ... del ..... 
  E' consentito, in  sostituzione  della  marcatura,  riportare  tali
informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.