Art. 3 
 
  Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente  articolo
dovranno essere marcati in modo chiaro,  indelebile  e  permanente  i
sottoelencati elementi di individuazione: 
    zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa; 
    numero delle persone per cui e' destinata; 
    nome del fabbricante o marchio commerciale; 
    tipo di navigazione: (in questo campo  dovranno  essere  indicate
anche le eventuali limitazioni di  utilizzo  quali  distanza  massima
dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate); 
    data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione  che
l'ha effettuata; 
    data entro la quale deve essere revisionata; 
    modello della zattera; 
    numero di serie; 
    altezza massima di sistemazione a bordo; 
    lunghezza della barbetta; 
    istruzioni per la messa a mare; 
    tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    decreto di approvazione n. ... del ...... 
      Roma, 23 novembre 2015 
 
                                            Il Capo Reparto: Giardino