Art. 3 Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione: zattere aperte per la navigazione oltre 12 miglia dalla costa; numero delle persone per cui e' destinata; nome del fabbricante o marchio commerciale; tipo di navigazione: (in questo campo dovranno essere indicate anche le eventuali limitazioni di utilizzo quali distanza massima dalla costa o da porti, ovvero utilizzo in zone di mare delimitate); data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata; data entro la quale deve essere revisionata; modello della zattera; numero di serie; altezza massima di sistemazione a bordo; lunghezza della barbetta; istruzioni per la messa a mare; tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; decreto di approvazione n. ... del ...... Roma, 23 novembre 2015 Il Capo Reparto: Giardino