Art. 3 Procedura di scelta del concessionario e criteri di aggiudicazione 1. La scelta del concessionario avviene attraverso procedure di selezione, in cui sia garantito il rispetto della parita' di trattamento tra i partecipanti. A tal fine, il Ministero indice apposito avviso pubblico, riservato ai soggetti di cui all'art. 2, per la selezione dei concessionari dei beni di cui all'art. 1. 2. L'avviso pubblico contiene una descrizione dei beni oggetto di concessione e l'indicazione del canone posto a base d'asta. 3. La procedura di evidenza pubblica, regolata da apposito bando pubblicato dal Ministero, prevede la nomina, con decreto del Segretario generale del Ministero, di una commissione giudicatrice, cosi' composta: a. il Segretario generale, o suo delegato; b. il Direttore generale «Musei», o suo delegato; c. il Direttore generale «Belle arti e paesaggio», o suo delegato; d. il Direttore generale «Arte e architettura contemporanee e periferie urbane», o suo delegato; e. il Direttore generale «Bilancio», o suo delegato. 4. Per la partecipazione alla Commissione non sono previsti compensi, indennita' o gettoni di presenza. 5. L'aggiudicazione in concessione dell'immobile e' disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenuto conto: a) del progetto di restauro e di conservazione programmata, presentato da ciascun partecipante alla procedura, indicante le misure e gli interventi necessari ad assicurare la conservazione del bene che il proponente si obbliga a realizzare, il preventivo delle spese da sostenere, la tempistica della realizzazione degli interventi, mediante uno specifico crono-programma, le eventuali fonti di finanziamento disponibili; b) del programma, presentato da ciascun partecipante alla procedura, indicante le modalita' di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso; c) del progetto di valorizzazione del bene, con l'indicazione dei servizi di accoglienza di cui all'art. 117 del Codice che si intendono realizzare e delle possibili sinergie che si possono costituire mediante collegamento con altri siti culturali e con i circuiti di turismo culturale e di eccellenza del territorio di riferimento, anche nel quadro di possibili accordi da stipularsi ai sensi dell'art. 112 del Codice, con altri enti pubblici e privati; d) del prezzo dell'eventuale biglietto che il proponente intende istituire, con assunzione dell'obbligo di destinazione integrale dei proventi della bigliettazione agli interventi di conservazione programmata e di gestione del bene, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di determinazione del prezzo dei biglietti per l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura ai sensi dell'art. 103 del Codice, del decreto ministeriale 11 dicembre 1997 n. 507 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171; e) dell'ammontare del canone proposto da ciascun partecipante, tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 4; f) di un piano economico-finanziario, asseverato da primario istituto creditizio, che dimostri la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione.