Art. 3 
 
 
 Procedura di scelta del concessionario e criteri di aggiudicazione 
 
  1. La scelta del concessionario  avviene  attraverso  procedure  di
selezione,  in  cui  sia  garantito  il  rispetto  della  parita'  di
trattamento tra i partecipanti.  A  tal  fine,  il  Ministero  indice
apposito avviso pubblico, riservato ai soggetti di  cui  all'art.  2,
per la selezione dei concessionari dei beni di cui all'art. 1. 
  2. L'avviso pubblico contiene una descrizione dei beni  oggetto  di
concessione e l'indicazione del canone posto a base d'asta. 
  3. La procedura di evidenza pubblica, regolata  da  apposito  bando
pubblicato  dal  Ministero,  prevede  la  nomina,  con  decreto   del
Segretario generale del Ministero, di una  commissione  giudicatrice,
cosi' composta: 
    a. il Segretario generale, o suo delegato; 
    b. il Direttore generale «Musei», o suo delegato; 
    c.  il  Direttore  generale  «Belle  arti  e  paesaggio»,  o  suo
delegato; 
    d. il Direttore generale «Arte  e  architettura  contemporanee  e
periferie urbane», o suo delegato; 
    e. il Direttore generale «Bilancio», o suo delegato. 
  4.  Per  la  partecipazione  alla  Commissione  non  sono  previsti
compensi, indennita' o gettoni di presenza. 
  5.  L'aggiudicazione  in  concessione  dell'immobile  e'   disposta
secondo il criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
tenuto conto: 
    a) del progetto  di  restauro  e  di  conservazione  programmata,
presentato da  ciascun  partecipante  alla  procedura,  indicante  le
misure e gli interventi necessari ad assicurare la conservazione  del
bene che il proponente si obbliga a realizzare, il  preventivo  delle
spese  da  sostenere,  la  tempistica   della   realizzazione   degli
interventi, mediante  uno  specifico  crono-programma,  le  eventuali
fonti di finanziamento disponibili; 
    b)  del  programma,  presentato  da  ciascun  partecipante   alla
procedura, indicante le modalita' di  fruizione  pubblica  del  bene,
anche in rapporto  con  la  situazione  conseguente  alle  precedenti
destinazioni d'uso; 
    c) del progetto di valorizzazione del bene, con l'indicazione dei
servizi di  accoglienza  di  cui  all'art.  117  del  Codice  che  si
intendono realizzare  e  delle  possibili  sinergie  che  si  possono
costituire mediante collegamento con altri siti  culturali  e  con  i
circuiti di turismo culturale  e  di  eccellenza  del  territorio  di
riferimento, anche nel quadro di possibili accordi da  stipularsi  ai
sensi dell'art. 112 del Codice, con altri enti pubblici e privati; 
    d) del prezzo dell'eventuale biglietto che il proponente  intende
istituire, con assunzione dell'obbligo di destinazione integrale  dei
proventi  della  bigliettazione  agli  interventi  di   conservazione
programmata e  di  gestione  del  bene,  ferme  restando  le  vigenti
disposizioni in materia di determinazione del  prezzo  dei  biglietti
per l'accesso agli istituti ed  ai  luoghi  della  cultura  ai  sensi
dell'art. 103 del Codice, del decreto ministeriale 11  dicembre  1997
n. 507 e del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  29
agosto 2014, n. 171; 
    e) dell'ammontare del canone proposto  da  ciascun  partecipante,
tenuto conto delle indicazioni di cui all'art. 4; 
    f) di un  piano  economico-finanziario,  asseverato  da  primario
istituto    creditizio,    che     dimostri     la     sostenibilita'
economico-finanziaria della gestione.