Art. 4 Determinazione del canone da porre a base d'asta 1. La determinazione del canone, che costituisce base d'asta ai fini dell'elemento di valutazione di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art. 3 del presente regolamento, e' compiuta dal Ministero, di concerto con l'Agenzia del Demanio. 2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro, entro il limite massimo del canone stesso. Per ottenere la detrazione, il concessionario deve inviare al Ministero, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute, in coerenza con il progetto di conservazione programmata e di restauro contenuto nella concessione. La detrazione e' riconosciuta all'esito della verifica, compiuta dal Ministero entro tre mesi dall'invio del documento di rendiconto, circa la corrispondenza degli interventi effettuati e delle spese sostenute con il progetto di conservazione programmata e di restauro contenuto nella concessione. 3. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, trova applicazione l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.