Art. 4 
 
 
          Determinazione del canone da porre a base d'asta 
 
  1. La determinazione del canone, che  costituisce  base  d'asta  ai
fini dell'elemento di valutazione di cui alla lettera e) del comma  5
dell'art. 3 del presente regolamento, e' compiuta dal  Ministero,  di
concerto con l'Agenzia del Demanio. 
  2. Dal canone di concessione vengono detratte  le  spese  sostenute
dal concessionario per il  restauro,  entro  il  limite  massimo  del
canone stesso. Per ottenere la  detrazione,  il  concessionario  deve
inviare al Ministero, entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  la
rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese  sostenute,
in coerenza  con  il  progetto  di  conservazione  programmata  e  di
restauro contenuto nella concessione. La detrazione  e'  riconosciuta
all'esito della verifica,  compiuta  dal  Ministero  entro  tre  mesi
dall'invio del documento di rendiconto, circa la corrispondenza degli
interventi effettuati e delle spese  sostenute  con  il  progetto  di
conservazione programmata e di restauro contenuto nella concessione. 
  3. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, trova
applicazione l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296.