Art. 6 Durata e rinnovo della concessione 1. La durata della concessione non puo' essere inferiore a sei anni ne' superiore a dieci anni. 2. Quando l'amministrazione competente ne ravvisa l'opportunita', con determinazione motivata, in considerazione di peculiari finalita' perseguite dal richiedente, in particolare nell'ipotesi in cui il concessionario si obblighi a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse, la concessione puo' avere una durata superiore ai dieci anni, comunque non eccedente i diciannove anni. 3. Alla scadenza della concessione e' esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico o tacito. E' facolta' del Ministero rinnovare la concessione in favore del concessionario che ne faccia richiesta nel termine di cui al comma 4, al massimo per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, previa rideterminazione del canone e verifica: a) del comportamento tenuto dal concessionario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi concessori, inclusi quelli relativi al regolare pagamento del canone e all'effettuazione delle opere di restauro; b) dell'impossibilita', accertata attraverso gara informale tra coloro che entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso abbiano comunicato al Ministero il proprio interesse all'aggiudicazione della concessione, di conseguire una piu' proficua valorizzazione dell'immobile. Al ricorrere di tale ipotesi, l'amministrazione competente indice nuova procedura di selezione ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, a cui puo' partecipare anche il concessionario. 4. La domanda di rinnovo della concessione ai sensi del comma 2 e' presentata al Ministero non oltre il termine di sei mesi prima della data di cessazione del rapporto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.