Art. 9 Monitoraggio 1. I percorsi di cui all'art. 1 sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE e ANVUR, anche ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel presente decreto. 2. L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui al presente decreto.