(Allegato-art. 2)
                               Art. 2 
 
 
                   Tipologia e durata dei percorsi 
 
    1. Il presente protocollo individua le  modalita'  di  attuazione
delle seguenti tipologie di percorsi: 
[specificare: 
    apprendistato finalizzato al conseguimento  di  una  qualifica  o
diploma di istruzione e formazione professionale ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 
    apprendistato finalizzato  al  conseguimento  di  un  diploma  di
istruzione secondaria superiore di  cui  ai  decreti  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89  e  relativi  decreti
attuativi 
    apprendistato    finalizzato    al    conseguimento    di     una
specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 
    apprendistato per il corso annuale integrativo  per  l'ammissione
all'esame  di  Stato  di  cui  all'art.  15,  comma  6  del   decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 
    apprendistato finalizzato al conseguimento di un titolo di studio
universitario, compresi i dottorati, e dell'alta formazione artistico
musicale e coreutica ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
    apprendistato finalizzato al conseguimento di una  qualificazione
dell'alta formazione professionale regionale 
    apprendistato finalizzato  al  conseguimento  di  un  diploma  di
tecnico superiore di cui al capo II del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 
    apprendistato per attivita' di ricerca 
    apprendistato per il praticantato per l'accesso alle  professioni
ordinistiche] 
    2. I criteri per la definizione della  durata  dei  contratti  di
apprendistato  di  cui  al  comma  1  nonche'  per  la  durata  della
formazione interna ed esterna sono definiti agli articoli 4 e  5  del
decreto attuativo. 
    3. La durata effettiva del contratto di apprendistato nonche'  la
determinazione della formazione  interna  ed  esterna  sono  definiti
nell'ambito del piano formativo individuale di  cui  all'art.  4,  in
rapporto alla durata ordinamentale prevista per la qualificazione  da
conseguire e  tenendo  anche  conto  delle  competenze  possedute  in
ingresso dall'apprendista e delle funzioni e mansioni assegnate  allo
stesso nell'ambito dell'inquadramento contrattuale.