(Allegato-art. 3)
                               Art. 3 
 
 
       Tipologia e modalita' di individuazione dei destinatari 
 
    1. Possono presentare candidatura per i percorsi di cui  all'art.
2. 
  
[specificare in base alla tipologia di apprendistato: 
    i soggetti che hanno compiuto  i  15  anni  di  eta'  e  fino  al
compimento dei 25 
    i soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni in  possesso  di
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  o   di   un   diploma
professionale conseguito nei  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma  di  maturita'  professionale  all'esito  del
corso annuale integrativo 
    2.  L'istituzione  formativa,  anche  coadiuvata  dal  datore  di
lavoro,  provvede  alle  misure   di   diffusione,   informazione   e
pubblicita' delle modalita' di candidatura  per  i  percorsi  di  cui
all'art. 2. 
    3. L'istituzione formativa, d'intesa con  il  datore  di  lavoro,
informa i  giovani  e,  nel  caso  di  minorenni,  i  titolari  della
responsabilita' genitoriale,  con  modalita'  tali  da  garantire  la
consapevolezza  della   scelta,   anche   ai   fini   degli   sbocchi
occupazionali, attraverso iniziative  di  informazione  e  diffusione
idonee ad assicurare la conoscenza: 
    a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso
di apprendistato e della coerenza tra le attivita' e  il  settore  di
interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire; 
    b)  dei  contenuti  del  protocollo   e   del   piano   formativo
individuale; 
    c) delle modalita' di selezione degli apprendisti; 
    d) del doppio 'status' di studente e di  lavoratore,  per  quanto
concerne l'osservanza delle regole  comportamentali  nell'istituzione
formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme  in  materia
di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e  degli  obblighi
di frequenza delle attivita' di formazione interna ed esterna. 
    4. I soggetti interessati al percorso in apprendistato presentano
la   domanda   di   candidatura   mediante   comunicazione    scritta
all'istituzione formativa. 
    5. L'individuazione degli apprendisti e' compiuta dal  datore  di
lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita  anche
l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di  trasparenza  e
di pari opportunita' di accesso, mediante eventuale  somministrazione
di questionari di  orientamento  professionale  ed  effettuazione  di
colloquio individuale  ovvero  attraverso  percorsi  propedeutici  di
alternanza  scuola-lavoro  o  tirocinio  al   fine   di   evidenziare
motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione  del  ruolo  da
svolgere in azienda. 
    6. Nel caso di gruppi  classe,  la  procedura  di  individuazione
degli apprendisti e' attivata a fronte di un  numero  di  candidature
adeguato alla formazione di una classe. In tali casi, la  stipula  di
contratti   di    apprendistato    e'    subordinata    all'effettiva
individuazione di un numero di allievi sufficiente alla formazione di
una classe di almeno n. ... unita'. 
    7. I soggetti individuati sono assunti con contratto di 
  
[specificare: 
    apprendistato per la qualifica e  il  diploma  professionale,  il
diploma di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato  di
specializzazione tecnica superiore, di cui all'art.  43  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015 n. 81 
ovvero 
    apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 45
del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81] 
    e  il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  in  conformita'   alla
disciplina legislativa vigente e alla  contrattazione  collettiva  di
riferimento.