(Allegato-art. 5)
                               Art. 5 
 
 
  Responsabilita' dell'istituzione formativa e del datore di lavoro 
 
    1.  La  disciplina   del   rapporto   di   apprendistato   e   la
responsabilita' del datore di lavoro e'  da  riferire  esclusivamente
all'attivita',  ivi  compresa  quella  formativa,  svolta  presso  il
medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito
del piano formativo individuale. E' cura del  datore  di  lavoro,  in
conformita' alla normativa vigente, fornire agli  apprendisti  e,  in
caso   di   apprendisti   minorenni,   anche   ai   titolari    della
responsabilita' genitoriale, informazione e formazione in materia  di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
    2. La frequenza della  formazione  esterna  si  svolge  sotto  la
responsabilita' della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti
assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza. 
    3. L'istituzione formativa e il datore  di  lavoro  provvedono  a
individuare le figure del tutor formativo e del  tutor  aziendale  ai
sensi dell'art. 7 del decreto attuativo. 
    4. Ai fini del raccordo tra attivita'  di  formazione  interna  e
formazione esterna possono essere previsti interventi  di  formazione
in servizio, anche congiunta,  destinata  prioritariamente  al  tutor
formativo e tutor aziendale per la condivisione della  progettazione,
la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.