Art. 5 Responsabilita' dell'istituzione formativa e del datore di lavoro 1. La disciplina del rapporto di apprendistato e la responsabilita' del datore di lavoro e' da riferire esclusivamente all'attivita', ivi compresa quella formativa, svolta presso il medesimo secondo il calendario e l'articolazione definita nell'ambito del piano formativo individuale. E' cura del datore di lavoro, in conformita' alla normativa vigente, fornire agli apprendisti e, in caso di apprendisti minorenni, anche ai titolari della responsabilita' genitoriale, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 2. La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilita' della istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza. 3. L'istituzione formativa e il datore di lavoro provvedono a individuare le figure del tutor formativo e del tutor aziendale ai sensi dell'art. 7 del decreto attuativo. 4. Ai fini del raccordo tra attivita' di formazione interna e formazione esterna possono essere previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinata prioritariamente al tutor formativo e tutor aziendale per la condivisione della progettazione, la gestione dell'esperienza e la valutazione dei risultati.