Art. 2 
 
  1. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto
e nel decreto ministeriale 9  ottobre  2012  n.  939  e  puo'  essere
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita
dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. 
  2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto
e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida  la
cancellazione  della  protezione  per  l'IGP  «Terrazze  Retiche   di
Sondrio», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del  Regolamento  (UE)  n.
1308/2023. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 24 novembre 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto