Art. 2 
 
Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti  ai  fini
  della determinazione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
  reddito delle persone fisiche  per  le  Regioni  per  le  quali  si
  applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario 
  1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per  l'applicazione
degli automatismi fiscali  inerenti  al  settore  sanitario,  di  cui
all'art. 1, comma 174, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e/o
all'art. 2, comma 86, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  la
regione   interessata   reinserisce   i   dati   rilevanti   per   la
determinazione dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), entro 30 giorni  dalla  ricezione  del
relativo verbale di verifica.