Art. 2 Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per le Regioni per le quali si applicano gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario, di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.