Art. 10 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal Senato Accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio. 2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare: 2.1 svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale, della programmazione edilizia e del personale; 2.2 vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; 2.3 delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Scuole e dipartimenti e attribuisce i Corsi di Studio, le Scuole di Specializzazione e i Corsi di Dottorato a ciascun dipartimento; 2.4 adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilita', l'attivita' gestionale e negoziale; 2.5 approva, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo; 2.6 trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo; 2.7 conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore Generale; 2.8 concorda con il Direttore Generale, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa e ne verifica il conseguimento; 2.9 ha le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010; 2.10 approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti avanzate dai dipartimenti; 2.11 esprime parere vincolante sul Codice etico; 2.12 delibera, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalita' di collaborazione degli studenti; alle attivita' di servizio; 2.13 delibera l'ammontare dell'indennita' per il Rettore, i Pro Rettori, i Direttori di dipartimento, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli incaricati di attivita' istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo. 2.14 delibera sull'attribuzione del Fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori; 3. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge. 4. Il Consiglio di Amministrazione opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dell'art. 18 del regio decreto n. 674/1924. In particolare per la validita' delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. 5. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da dieci membri: a) il Rettore che lo presiede; b) 2 componenti esterni designati dal Senato Accademico; c) 2 rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente; d) 4 docenti interni all'Ateneo; e) 1 componente del personale tecnico amministrativo. Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico amministrativo, il Senato Accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature del personale docente e del personale tecnico amministrativo. Il Senato Accademico verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera i) della legge n. 240/2010. Si procede alla consultazione elettorale distinguendo gli elettorati nell'ambito del personale docente e di quello tecnico amministrativo. Il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2 comma 1 lettera l) della legge n. 240/2010, con motivata deliberazione designa, tra gli eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, tenendo altresi' conto, in modo ordinatorio, dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione elettorale, del principio della pari rappresentanza delle fasce docenti e del principio della pari rappresentanza delle aree culturali di appartenenza. Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale senza diritto di voto. 6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti e' rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera m) della legge n. 240/2010. 7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'. 8. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalita' previste dal regolamento dell'Organo.