(Allegato-art. 10)
                               Art. 10 
 
 
                    Consiglio di Amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo che,  in  coerenza
con le scelte programmatiche operate dal Senato Accademico,  delibera
e sovrintende in materia  di  gestione  amministrativa,  finanziaria,
economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di  gestione
attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio. 
    2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare: 
    2.1 svolge funzioni  di  indirizzo  strategico,  di  approvazione
della  programmazione  finanziaria   annuale   e   triennale,   della
programmazione edilizia e del personale; 
    2.2 vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; 
    2.3 delibera, previo parere  favorevole  del  Senato  Accademico,
l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi,
sedi, Scuole e dipartimenti e  attribuisce  i  Corsi  di  Studio,  le
Scuole  di  Specializzazione  e  i  Corsi  di  Dottorato  a   ciascun
dipartimento; 
    2.4 adotta il Regolamento per l'amministrazione, la  finanza,  la
contabilita', l'attivita' gestionale e negoziale; 
    2.5 approva, su proposta del Rettore, previo  parere  del  Senato
Accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il  conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo; 
    2.6 trasmette ai Ministeri competenti il bilancio  di  previsione
annuale, triennale e il conto consuntivo; 
    2.7 conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di  Direttore
Generale; 
    2.8 concorda con il Direttore Generale,  per  ciascun  esercizio,
gli  obiettivi  dell'azione   amministrativa   e   ne   verifica   il
conseguimento; 
    2.9 ha le competenze in materia  disciplinare,  relativamente  ai
docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010; 
    2.10 approva le proposte di chiamata e di afferenza  dei  docenti
avanzate dai dipartimenti; 
    2.11 esprime parere vincolante sul Codice etico; 
    2.12 delibera, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli
studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e  ai  contributi  per
l'iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla
concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio;  alle
modalita'  di  collaborazione  degli  studenti;  alle  attivita'   di
servizio; 
    2.13 delibera l'ammontare dell'indennita' per il Rettore,  i  Pro
Rettori, i Direttori di dipartimento, i componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di  valutazione,  il
Collegio dei Revisori dei Conti e per  gli  incaricati  di  attivita'
istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo. 
    2.14 delibera  sull'attribuzione  del  Fondo  di  Ateneo  per  la
premialita' di professori e ricercatori; 
    3. Esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  demandate
dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge. 
    4. Il Consiglio di Amministrazione opera in configurazione  ampia
e secondo quanto disposto in materia di quorum dell'art. 18 del regio
decreto n. 674/1924. In particolare per  la  validita'  delle  sedute
deve essere prevista la  maggioranza  assoluta  dei  componenti.  Gli
assenti,  anche  se  giustificati,  non  concorrono   ai   fini   del
raggiungimento dei quorum strutturali. 
    5. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da dieci membri: 
    a) il Rettore che lo presiede; 
    b) 2 componenti esterni designati dal Senato Accademico; 
    c) 2  rappresentanti  degli  studenti  eletti  nell'ambito  della
medesima componente; 
    d) 4 docenti interni all'Ateneo; 
    e) 1 componente del personale tecnico amministrativo. 
    Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico
amministrativo, il  Senato  Accademico,  con  propria  deliberazione,
emana un avviso pubblico per acquisire le candidature  del  personale
docente e del personale tecnico amministrativo. 
    Il  Senato  Accademico   verifica   e   attesta   con   specifica
deliberazione, tra le  candidature  presentate,  la  sussistenza  dei
requisiti previsti dall'art. 2 comma 1  lettera  i)  della  legge  n.
240/2010. 
    Si  procede  alla  consultazione  elettorale   distinguendo   gli
elettorati nell'ambito del personale  docente  e  di  quello  tecnico
amministrativo. 
    Il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2 comma 1 lettera l)
della legge n. 240/2010, con motivata deliberazione designa, tra  gli
eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, uno dei  quali
appartenente ai ruoli del personale tecnico  amministrativo,  tenendo
altresi' conto, in modo ordinatorio,  dell'apprezzamento  riscontrato
nella   consultazione   elettorale,   del   principio   della    pari
rappresentanza  delle  fasce  docenti  e  del  principio  della  pari
rappresentanza delle aree culturali di appartenenza. 
    Al  Consiglio  di  Amministrazione  partecipano  il  Pro  Rettore
Vicario e il Direttore Generale senza diritto di voto. 
    6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica  quattro  anni.
La componente studentesca dura in carica due anni. Il  mandato  delle
componenti e' rinnovabile per una sola volta, ai  sensi  dell'art.  2
comma 1, lettera m) della legge n. 240/2010. 
    7. L'elettorato passivo, per la  rappresentanza  studentesca,  e'
attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso ai corsi di laurea,  laurea  magistrale  e  dottorato  di
ricerca dell'Universita'. 
    8. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non
partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e  termini
previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di
Ateneo e secondo le conseguenti modalita'  previste  dal  regolamento
dell'Organo.