(Allegato-art. 13)
                               Art. 13 
 
 
                   Collegio dei Revisori dei Conti 
 
    1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla
gestione  contabile,  finanziaria,  amministrativa   e   patrimoniale
secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme  del  Regolamento
Generale di Ateneo. 
    2. Il Collegio, in particolare: 
    a)  esercita  la  vigilanza   sulla   regolarita'   contabile   e
finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto
con le risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione
che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo; 
    b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle  variazioni  di
bilancio; 
    c)  compie  tutte  le  verifiche  necessarie  per  assicurare  il
regolare  andamento  della  gestione   amministrativa,   finanziaria,
contabile e patrimoniale dell'Universita', sottoponendo al  Consiglio
di Amministrazione gli eventuali  rilievi  in  ordine  alla  gestione
stessa; 
    d)  accerta  la  regolarita'  della  tenuta  dei  libri  e  delle
scritture contabili; 
    e) svolge funzioni ispettive sulla gestione dei centri  di  spesa
dell'Universita',   sia   collegialmente   sia   mediante   incarichi
individuali affidati dal presidente ai componenti del Collegio; 
    f) effettua il controllo sulla  compatibilita'  dei  costi  della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  di
legge; 
    g) esercita tutte le altre attribuzioni stabilite dalla normativa
vigente. 
    3. Il Collegio e' composto da  tre  componenti  effettivi  e  due
supplenti, di cui: 
    uno effettivo, con funzioni di Presidente,  scelto  dal  Rettore,
sentito  il  Consiglio   di   Amministrazione,   tra   i   magistrati
amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato; 
    uno  effettivo  e  uno   supplente,   designati   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    uno   effettivo   e   uno   supplente,   scelti   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    4. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti  al
Registro dei Revisori contabili. 
    5. Non  possono  essere  componenti  del  Collegio  i  dipendenti
dell'Universita' e i componenti del Consiglio di Amministrazione. 
    6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con
decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili
una sola volta.