(Allegato-art. 17)
                               Art. 17 
 
 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita compiti di tutela
e promozione della dignita' della persona nel contesto  lavorativo  e
di garanzia  e  miglioramento  della  qualita'  delle  condizioni  di
lavoro. A tal fine promuove  le  pari  opportunita'  mediante  misure
volte a prevenire e contrastare ogni forma di  discriminazione  o  di
violenza morale o psichica per i lavoratori, e per gli  studenti,  in
particolare quelle connesse  al  genere,  all'orientamento  sessuale,
all'origine etnica, alla  religione,  alle  convinzioni  personali  e
politiche, alle condizioni di disabilita', all'eta'. 
    2.  Il  Comitato  suggerisce  le  opportune  iniziative  per   la
rimozione di tali fattori  discriminanti,  promuovendo  attivita'  di
informazione  e  formazione  finalizzate  a  costruire,   all'interno
dell'Universita', un clima  culturale  garante  dei  principi  e  dei
valori delle pari opportunita'. Favorendo il rispetto dei principi di
pari  opportunita'  e  di   benessere   organizzativo,   contribuisce
all'ottimizzazione  della  produttivita'  del   lavoro,   migliorando
l'efficienza delle prestazioni. A tale fine il Comitato e' consultato
sui temi di propria  pertinenza  e  a  tali  fini  il  Comitato  puo'
presentare al Senato Accademico e  al  Consiglio  di  Amministrazione
documenti e proposte in materia. 
    3.  Il  Comitato  opera  in  stretta  collaborazione  con   il/la
Consigliere/a  di   fiducia   e,   secondo   necessita',   con   i/le
Consiglieri/e di parita' del territorio  di  riferimento,  con  il/la
Consigliere/a  nazionale  di  parita'  nonche'  con   gli   organismi
identificati dalle linee guida sulle modalita' di  funzionamento  del
Comitato. 
    4.  Il  CUG  e'  formato  da   6   componenti   designati   dalle
organizzazioni    sindacali    rappresentative    a    livello     di
amministrazione,  ai  sensi  degli  articoli  40  e  43  del  decreto
legislativo  n.   165/2001   e   da   6   componenti   rappresentanti
dell'Amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti
supplenti in modo da assicurare nel complesso la  presenza  paritaria
di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di
personale  tecnico-amministrativo.  I  componenti   designati   dalle
organizzazioni sindacali e dal Senato  accademico  devono  essere  in
possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalita',
esperienza e attitudine necessari  a  far  parte  del  comitato.  Nel
designare tali componenti, le organizzazioni sindacali  e  il  Senato
accademico sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di
entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Universita'  in
regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a
rappresentante dei/lle docenti e  uno/a  dei/delle  ricercatori/trici
dell'Ateneo. 
    5. Il Presidente del  Comitato  e'  designato  nell'ambito  dello
stesso dal Rettore su proposta del Comitato. 
    6. I componenti del Comitato durano  in  carica  quattro  anni  e
possono essere rinnovati una sola volta. 
    7.  Il  Comitato  propone  al  Rettore,   tra   persone   esterne
all'Universita', la nomina del/la Consigliere/a  di  fiducia  il  cui
incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. 
    8. Le modalita' di funzionamento  del  Comitato  e  quelle  dello
svolgimento delle attivita'  del/la  Consigliere/a  di  fiducia  sono
definite da apposito regolamento.