Art. 17 Comitato unico di garanzia 1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) esercita compiti di tutela e promozione della dignita' della persona nel contesto lavorativo e di garanzia e miglioramento della qualita' delle condizioni di lavoro. A tal fine promuove le pari opportunita' mediante misure volte a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale o psichica per i lavoratori, e per gli studenti, in particolare quelle connesse al genere, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali e politiche, alle condizioni di disabilita', all'eta'. 2. Il Comitato suggerisce le opportune iniziative per la rimozione di tali fattori discriminanti, promuovendo attivita' di informazione e formazione finalizzate a costruire, all'interno dell'Universita', un clima culturale garante dei principi e dei valori delle pari opportunita'. Favorendo il rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo, contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni. A tale fine il Comitato e' consultato sui temi di propria pertinenza e a tali fini il Comitato puo' presentare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione documenti e proposte in materia. 3. Il Comitato opera in stretta collaborazione con il/la Consigliere/a di fiducia e, secondo necessita', con i/le Consiglieri/e di parita' del territorio di riferimento, con il/la Consigliere/a nazionale di parita' nonche' con gli organismi identificati dalle linee guida sulle modalita' di funzionamento del Comitato. 4. Il CUG e' formato da 6 componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e da 6 componenti rappresentanti dell'Amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti supplenti in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di personale tecnico-amministrativo. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali e dal Senato accademico devono essere in possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalita', esperienza e attitudine necessari a far parte del comitato. Nel designare tali componenti, le organizzazioni sindacali e il Senato accademico sono tenuti a rispettare, oltre alla presenza paritaria di entrambi i generi, l'articolazione del personale dell'Universita' in regime di diritto pubblico e contrattualizzato, indicando almeno un/a rappresentante dei/lle docenti e uno/a dei/delle ricercatori/trici dell'Ateneo. 5. Il Presidente del Comitato e' designato nell'ambito dello stesso dal Rettore su proposta del Comitato. 6. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. 7. Il Comitato propone al Rettore, tra persone esterne all'Universita', la nomina del/la Consigliere/a di fiducia il cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta. 8. Le modalita' di funzionamento del Comitato e quelle dello svolgimento delle attivita' del/la Consigliere/a di fiducia sono definite da apposito regolamento.