(Allegato-art. 18)
                               Art. 18 
 
 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il Comitato per lo sport universitario coordina  le  attivita'
sportive, sovrintende  agli  indirizzi  di  gestione  degli  impianti
sportivi  nonche'  ai  programmi  di  sviluppo  e  promozione   delle
attivita' sportive,  esercita  tutte  le  competenze  previste  dalla
normativa vigente. 
    2. Il Comitato per lo sport e' composto da: 
    il Rettore o suo Delegato con funzioni di Presidente; 
    due membri designati dagli enti sportivi universitari  legalmente
riconosciuti; 
    due  rappresentanti  degli   studenti   eletti   dagli   iscritti
all'Ateneo; 
    il Direttore Generale o suo delegato con funzioni di segretario. 
    3. Le modalita' di funzionamento del Comitato per lo  sport  sono
definite da apposito regolamento approvato dal  Senato  Accademico  e
dal  Consiglio  di  Amministrazione,  sentito  il   Consiglio   degli
studenti. 
    4. La gestione degli impianti sportivi e  l'organizzazione  delle
attivita' sportive possono essere affidati in tutto  o  in  parte  ad
enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni,  nel  rispetto
degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario. 
    5. Le attivita' di cui al comma  1  del  presente  articolo  sono
finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente
secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti
e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o  da
altri enti.