Art. 18 Comitato per lo sport universitario 1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonche' ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente. 2. Il Comitato per lo sport e' composto da: il Rettore o suo Delegato con funzioni di Presidente; due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti; due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo; il Direttore Generale o suo delegato con funzioni di segretario. 3. Le modalita' di funzionamento del Comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti. 4. La gestione degli impianti sportivi e l'organizzazione delle attivita' sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario. 5. Le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' o da altri enti.