Art. 19 Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della legge 240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del Rettore. 2. I componenti ed il Presidente sono nominati con decreto del Rettore su delibera del Senato Accademico. 3. Il Collegio e' unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Presidente e' un professore di prima fascia. La prima sezione opera nei confronti dei professori di prima fascia ed e' costituita dal Presidente e da due professori di prima fascia. Un ulteriore professore di prima fascia e' nominato con funzioni di supplente. La seconda sezione opera nei confronti dei professori di seconda fascia ed e' costituita dal Presidente e da due professori di seconda fascia. Un ulteriore professore di seconda fascia e' nominato con funzioni di supplente. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed e' costituita dal Presidente e da due ricercatori. Un ulteriore ricercatore e' nominato con funzioni di supplente. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a fasce diverse sara' competente la sezione che assicuri il rispetto del principio del giudizio tra pari. 4. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite da apposito regolamento interno.