(Allegato-art. 19)
                               Art. 19 
 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1.  Il  Collegio   di   disciplina   svolge   l'istruttoria   dei
procedimenti disciplinari nei  confronti  del  personale  docente  ed
esprime parere conclusivo come  disposto  dall'art.  10  della  legge
240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un
provvedimento non superiore alla censura, per  i  quali  sussiste  la
competenza del Rettore. 
    2. I componenti ed il Presidente sono nominati  con  decreto  del
Rettore su delibera del Senato Accademico. 
    3. Il Collegio e' unico, articolato in tre sezioni, e  costituito
da docenti in regime di impegno a  tempo  pieno  e  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato. 
    Il Presidente e' un professore di prima fascia. 
    La prima sezione opera nei  confronti  dei  professori  di  prima
fascia ed e' costituita dal Presidente e da due professori  di  prima
fascia. Un ulteriore professore  di  prima  fascia  e'  nominato  con
funzioni di supplente. 
    La seconda sezione opera nei confronti dei professori di  seconda
fascia ed e' costituita dal Presidente e da due professori di seconda
fascia. Un ulteriore professore di seconda  fascia  e'  nominato  con
funzioni di supplente. 
    La terza sezione  opera  nei  confronti  dei  ricercatori  ed  e'
costituita  dal  Presidente  e  da  due  ricercatori.  Un   ulteriore
ricercatore e' nominato con funzioni di supplente. 
    Qualora   il   procedimento   disciplinare   coinvolga    docenti
appartenenti a fasce diverse sara' competente la sezione che assicuri
il rispetto del principio del giudizio tra pari. 
    4. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono  stabilite  da
apposito regolamento interno.