(Allegato-art. 21)
                               Art. 21 
 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. Il dipartimento e' la  struttura  che  raggruppa  e  organizza
aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per  metodo.
Il dipartimento coordina e sostiene l'attivita' di ricerca e ne  cura
la correlata espressione nella didattica. 
    2. Al dipartimento sono attribuite le funzioni  finalizzate  allo
svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita'  didattiche  e
formative,  nonche'  delle  attivita'  rivolte  all'esterno  ad  esse
correlate o accessorie. 
    3. Il dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei  singoli
afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti
per la ricerca. 
    4.  Al  dipartimento   e'   attribuita   autonomia   finanziaria,
amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento
generale di Ateneo e nel rispetto del Regolamento di amministrazione,
finanza e contabilita' e del principio del bilancio unico di  Ateneo,
di cui alla legge n. 240/2010. 
    5.   L'organizzazione    del    dipartimento    e'    espressione
dell'autonomia universitaria e risponde primariamente  alle  esigenze
della ricerca e  della  didattica.  Le  procedure  di  attivazione  e
disattivazione del dipartimento  sono  disciplinate  nel  Regolamento
Generale di Ateneo. 
    6. La numerosita' dei docenti in ciascun dipartimento e' pari  ad
almeno 40. In caso di riduzione del  numero  delle  afferenze  al  di
sotto di tale soglia per piu'  di  un  anno  solare  consecutivo,  il
dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione,  sentito
il Senato Accademico. 
    7. Ciascun docente deve afferire ad un solo dipartimento. 
    I  docenti  possono  inoltrare  domanda  di  afferenza  ad  altri
dipartimenti. 
    La  richiesta  di  afferenza  viene  avanzata  dal   docente   al
dipartimento che delibera  con  voto  favorevole:  della  maggioranza
assoluta  dei  professori  di  prima  fascia  per   l'afferenza   dei
professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori
di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori  di  seconda
fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e  seconda
fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato  per  l'afferenza  dei
ricercatori. 
    La delibera di accoglimento della  proposta  di  afferenza  viene
trasmessa per approvazione al Consiglio di Amministrazione. 
    Nell'ipotesi  in  cui  un  docente  non  proponga  richiesta   di
afferenza ad alcun dipartimento, la sua afferenza  viene  determinata
dal Consiglio di  Amministrazione,  previo  parere  obbligatorio  del
Senato Accademico, sulla base dell'identita' scientifica, culturale o
metodologica, in relazione al  settore  scientifico  disciplinare  di
appartenenza del docente. 
    Contro le suddette deliberazioni e' ammesso  ricorso  al  Rettore
entro trenta giorni. 
    8.  A  ciascun  dipartimento,  con  provvedimento  del  Direttore
Generale, afferisce il personale tecnico e amministrativo  funzionale
allo svolgimento dei compiti  istituzionali  del  dipartimento  e  un
responsabile amministrativo-gestionale individuato tra  il  personale
tecnico e amministrativo, con  adeguato  inquadramento  nel  comparto
universita'. 
    9. Il dipartimento puo' costituire delle Unita', corrispondenti a
particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di
ricerca. I  docenti  che  vi  afferiscono  per  affinita'  culturali,
disciplinari  e  scientifiche,  eleggono,   al   loro   interno,   un
coordinatore.  Le  eventuali  Unita'  sono  organizzate  secondo   le
modalita' definite dal Regolamento del dipartimento e il loro  numero
effettivo, previsto nel medesimo Regolamento,  deve  essere  modulato
sulla numerosita' complessiva dei docenti del dipartimento. 
    10. Sono organi del dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la
Giunta. 
    11. Il  Direttore  ha  la  rappresentanza  del  dipartimento,  ha
funzioni di promozione, indirizzo  e  coordinamento  delle  attivita'
scientifiche e didattiche del medesimo ed  e'  responsabile  del  suo
funzionamento,  nonche'  della  sua  gestione  e  organizzazione.  E'
responsabile  dell'attuazione  di  quanto  deliberato  dagli   organi
collegiali,  sovrintende  all'attivita'  di  ricerca,  curandone   la
valutazione e alla ripartizione dei compiti didattici tra  professori
e ricercatori del dipartimento, secondo  le  linee  di  indirizzo  di
ateneo sulla programmazione didattica e vigila  sull'assolvimento  di
tali compiti. Convoca e presiede  il  Consiglio  e  la  Giunta,  cura
l'esecuzione  delle  delibere  adottate,   tiene   i   rapporti   con
l'Amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le  altre  attribuzioni
che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
    Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto,  gli  atti  di
competenza del consiglio e della giunta quando non sia possibile  una
tempestiva  convocazione  sottoponendo  tali   atti   alla   ratifica
dell'organo competente nella prima seduta successiva, da  effettuarsi
non oltre 30 giorni utili dall'emanazione del decreto. 
    12. Il Direttore  e'  eletto  dai  componenti  del  Consiglio  di
dipartimento. Il Direttore e' eletto  a  maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza  assoluta
dei voti espressi nella seconda  votazione,  a  maggioranza  relativa
nella terza votazione. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni
del Direttore sono  dettagliate  nel  regolamento  organizzativo  del
dipartimento. 
    13. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo  di  prima
fascia che abbiano optato o che optino per il tempo  pieno  e  per  i
quali il  numero  di  anni  di  permanenza  in  servizio,  prima  del
collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. 
    14. Nel caso di indisponibilita' di professori di  prima  fascia,
l'elettorato passivo e' esteso ai professori di  seconda  fascia  che
abbiano optato o che optino per il tempo  pieno  e  per  i  quali  il
numero di anni di permanenza in servizio, prima  del  collocamento  a
riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. 
    15. L'elettorato passivo e'  altresi'  esteso  ai  professori  di
seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per  due  votazioni
del quorum previsto per la predetta elezione. 
    16. Il Direttore e' nominato con decreto  del  Rettore.  Dura  in
carica tre anni solari e non puo'  essere  rieletto  consecutivamente
piu' di una volta. L'intervallo di tempo  che  deve  trascorrere  per
poter assumere il terzo mandato, dopo  avere  espletato  due  mandati
consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno. 
    17. Qualora il Direttore cessi per qualsiasi motivo, le  elezioni
debbono essere indette per lo scorcio del mandato in corso. 
    18. Il Direttore designa fra i  professori  del  dipartimento  un
Vice Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi  di
impedimento    o    di    assenza    nonche',    ai     soli     fini
amministrativo-contabili,   in   caso   di   cessazione    anticipata
dall'ufficio del Direttore, fino  all'entrata  in  carica  del  nuovo
eletto. Il Vice Direttore e'  nominato  con  decreto  del  Rettore  e
rimane  in  carica  per  la  durata  del   mandato   del   Direttore.
Nell'esercizio delle sue funzioni  il  Direttore  puo'  avvalersi  di
Delegati con deleghe specifiche nominati  con  proprio  provvedimento
nel quale sono previsti i compiti  e  gli  ambiti  di  competenza.  I
delegati  rispondono  direttamente  al  Direttore  del  loro  operato
relativamente ai compiti a loro attribuiti. 
    19.    Il    Direttore    e'    coadiuvato    dal    responsabile
amministrativo-gestionale  di   dipartimento,   che   provvede   agli
adempimenti di carattere amministrativo-contabile. 
    20. Per quanto riguarda l'attivita'  didattica  il  Direttore  e'
coadiuvato  dalla  Commissione  didattica  di  dipartimento  la   cui
composizione e' definita dal Regolamento di dipartimento.  In  questa
attivita'  il  Direttore  e'  altresi'  coadiuvato  da  un   delegato
referente per la didattica del dipartimento. 
    21. Il Consiglio delibera la programmazione e la  gestione  delle
attivita' del dipartimento secondo quanto  previsto  dalla  normativa
vigente. Le competenze e le modalita' di funzionamento del  Consiglio
sono disciplinate da apposito Regolamento quadro  di  Ateneo  per  il
funzionamento dei dipartimenti,  coerentemente  con  quanto  previsto
dalla normativa vigente. 
    22. Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza  del
personale tecnico e  amministrativo  in  misura  pari  al  10%  della
componente,   con    un    minimo    di    tre;    il    responsabile
amministrativo-gestionale  di  dipartimento  che   funge   anche   da
segretario del Consiglio; una rappresentanza dei titolari di  assegni
di ricerca operanti presso il  dipartimento  e  degli  iscritti  alle
scuole di specializzazione di competenza  del  dipartimento,  secondo
quanto stabilito dal regolamento di dipartimento; una  rappresentanza
degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di  laurea  magistrale  e
dottorato di ricerca di competenza del dipartimento,  per  un  numero
complessivo, per tutti i dipartimenti  dell'Ateneo,  pari  a  ottanta
membri ripartiti tra i vari dipartimenti con provvedimento del Senato
Accademico. I componenti eletti del Consiglio durano  in  carica  tre
anni solari  ad  esclusione  delle  rappresentanze  studentesche  che
durano in carica due anni. I componenti  eletti  non  possono  essere
rieletti consecutivamente per piu' di una volta. 
    23. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze,
il Consiglio di dipartimento opera in configurazioni ristrette. 
    24. La Giunta di dipartimento coadiuva il Direttore  ed  esercita
funzioni deliberative su tutte le questioni  e  le  materie  che  non
siano di competenza  esclusiva  del  consiglio  di  dipartimento.  Le
competenze  e  le  modalita'  di  funzionamento  della  giunta   sono
disciplinate  da  apposito  Regolamento  quadro  di  Ateneo  per   il
funzionamento dei dipartimenti,  coerentemente  con  quanto  previsto
dalla normativa vigente. 
    25. Fanno parte della Giunta: il Direttore di  dipartimento,  che
la presiede; i Coordinatori delle Unita';  cinque  rappresentanti  di
cui:  un  professore   ordinario;   un   professore   associato;   un
ricercatore; un'unita' di personale  tecnico-amministrativo,  nonche'
uno tra gli studenti  eletti  nel  Consiglio  di  dipartimento  e  il
responsabile   amministrativo-gestionale,   che   funge   anche    da
segretario. I delegati del Direttore e il Vice Direttore  partecipano
ai lavori della giunta senza diritto di voto. 
    La  Giunta  dura  in  carica  tre  anni  solari.  La   componente
studentesca dura in carica due anni. I componenti eletti non  possono
essere rieletti consecutivamente per piu' di una volta. 
    Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono  definite  dal
regolamento di dipartimento. 
    26. Il dipartimento esercita le attribuzioni  che  sono  ad  esso
demandate  dallo  Statuto  nonche'   dagli   altri   atti   normativi
dell'Ateneo, dalla legge e delibera il proprio regolamento secondo le
procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo. 
    27. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettere c) ed f) della legge  n.
240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche
funzioni  assistenziali  sono  riportate  all'art.  37  del  presente
Statuto. 
    28. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia  agli  altri
atti normativi dell'Ateneo e all'ordinamento vigente.