Art. 24 Commissione paritetica docenti studenti 1. In ciascun dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna Scuola, e' istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo una Commissione paritetica docenti studenti. 2. La Commissione ha i seguenti compiti: attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di Studio. 3. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione puo' formulare pareri e proposte alle strutture interessate. 4. La partecipazione alla Commissione paritetica non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spesa. 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda ad apposito Regolamento di Ateneo.