Art. 26 Corsi di specializzazione 1. I Corsi di Specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei dipartimenti interessati. 2. L'organizzazione e l'attivita' didattica dei Corsi di Specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.