(Allegato-art. 27)
                               Art. 27 
 
 
          Master universitari e altre attivita' didattiche 
 
    1. I Corsi di Perfezionamento e di  Alta  Formazione  per  Master
universitari  e  le  altre  attivita'  didattiche  sono  istituiti  e
attivati,  su   proposta   del   dipartimento,   dal   Consiglio   di
Amministrazione, previo parere del Senato Accademico  e  disciplinati
dal Regolamento didattico di Ateneo. 
    2. Tali attivita' sono svolte con autonomia didattica, nei limiti
della  normativa  vigente  e   con   le   modalita'   stabilite   nel
provvedimento di attivazione.