Art. 27 Master universitari e altre attivita' didattiche 1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le altre attivita' didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo. 2. Tali attivita' sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalita' stabilite nel provvedimento di attivazione.