Art. 28 Centri universitari 1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, puo' deliberare la istituzione di Centri universitari, secondo le seguenti tipologie: a) Centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca di rilevante impegno su progetti permanenti o temporanei che coinvolgano piu' dipartimenti dell'Universita'; b) Centri di servizio deputati a funzioni specialistiche per l'Ateneo e/o le sue strutture; c) Centri di ricerca e clinici che possono svolgere funzioni assistenziali; d) Centri di studio e di ricerca sovvenzionati, finalizzati a svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche tematiche, che fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati mediante convenzione; e) Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attivita' e servizi. 2. L'organizzazione, il funzionamento e le relative risorse, nonche' i livelli di autonomia amministrativo-contabile sono disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.