(Allegato-art. 28)
                               Art. 28 
 
 
                         Centri universitari 
 
    1. Il  Consiglio  di  Amministrazione,  su  proposta  del  Senato
Accademico, puo' deliberare la istituzione  di  Centri  universitari,
secondo le seguenti tipologie: 
    a) Centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di cui al
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  382/80,  finalizzati  a
svolgere attivita'  di  ricerca  di  rilevante  impegno  su  progetti
permanenti   o   temporanei   che   coinvolgano   piu'   dipartimenti
dell'Universita'; 
    b) Centri di servizio  deputati  a  funzioni  specialistiche  per
l'Ateneo e/o le sue strutture; 
    c) Centri di ricerca e  clinici  che  possono  svolgere  funzioni
assistenziali; 
    d) Centri di studio e di  ricerca  sovvenzionati,  finalizzati  a
svolgere attivita' di ricerca e studio su specifiche  tematiche,  che
fruiscano di finanziamenti provenienti da soggetti pubblici o privati
mediante convenzione; 
    e) Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e  privati,  con  i
quali possono essere esplicate attivita' e servizi. 
    2. L'organizzazione, il  funzionamento  e  le  relative  risorse,
nonche'  i  livelli  di   autonomia   amministrativo-contabile   sono
disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.