Art. 3 Didattica 1. L'Universita' organizza, coordina e svolge, nella tutela della liberta' di insegnamento e nelle forme stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attivita' necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale, favorendo l'insegnamento finalizzato a promuovere l'apprendimento critico, la motivazione all'approfondimento e alla ricerca, il confronto di idee. Persegue la qualita' e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Garantisce che l'efficacia dell'insegnamento venga verificata e valutata anche con il contributo degli studenti. 2. L'Universita' istituisce ed attiva Corsi di Studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali. 3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e della ricerca e partecipa agli organi collegiali di appartenenza. Nello svolgimento delle funzioni di docenza, il singolo e' libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti Organi accademici. 4. L'Universita' favorisce la mobilita' internazionale degli studenti e dei docenti. 5. L'Universita' puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Puo' infine promuovere e organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Universita' a tal fine puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati. 6. L'Universita', nel rispetto della normativa vigente, puo' provvedere alla copertura degli insegnamenti di un Corso di Studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.