Art. 36 Costituzione e partecipazione a organismi e forme associative 1. L'Universita', per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica, alla ricerca, alla formazione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nonche' al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, puo' costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 2. L'Universita', ai medesimi fini, puo' promuovere, partecipare o aderire a enti, societa', fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato. 3. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 4. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi: 4.1. livello di eccellenza dell'attivita' svolta; 4.2. disponibilita' delle risorse finanziarie e organizzative sufficienti; 4.3. destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento della ricerca di base; 4.4. espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; 4.5. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; 4.6. i rappresentanti dell'Universita' negli organi delle societa' o delle altre forme associative costituite ai sensi del presente articolo sono nominati con decreto del Rettore. Sono tenuti a trasmettere annualmente al Rettore una relazione sull'attivita' svolta. 5. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e con oneri a carico del comodatario. 6. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. 7. E' istituito un apposito elenco, aggiornato periodicamente e reso accessibile per la consultazione, indicante gli organismi partecipati dall'Ateneo e i rappresentanti dallo stesso designati.