(Allegato-art. 39)
                               Art. 39 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
    1.   L'Universita'   persegue   la   sua   autonomia   attraverso
l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione  e
di altri regolamenti che si rendessero necessari  per  realizzare  le
sue finalita' istituzionali. 
    2. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo  le
rispettive competenze, ai sensi dello Statuto. I  regolamenti  devono
essere proposti nella  loro  interezza  ad  entrambi  gli  Organi.  I
regolamenti sono emanati  con  decreto  del  Rettore  ed  entrano  in
vigore, salvo che non  sia  diversamente  disposto,  il  quindicesimo
giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione  sul  sito  informatico
dell'Universita'. 
    3. Il Regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme
relative all'organizzazione dell'Ateneo e le  modalita'  di  elezione
degli Organi, e' deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio  di
Amministrazione sentiti, per le parti di loro competenza il Consiglio
degli studenti e il Consiglio del personale tecnico amministrativo. 
    4.  Il   Regolamento   didattico   di   Ateneo   che   disciplina
l'ordinamento dei Corsi di Studio e delle eventuali  altre  attivita'
formative, e' deliberato dal Senato  Accademico,  su  proposta  delle
strutture didattiche, sentito  il  Consiglio  degli  studenti  previo
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 
    5. Il Regolamento didattico di  Ateneo  definisce  i  criteri  di
afferenza dei Corsi di Studio ai dipartimenti. 
    6. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la
contabilita', l'attivita' gestionale e  negoziale  che  disciplina  i
criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita',  nel
rispetto dei principi  relativi  al  bilancio  unico  di  Ateneo,  e'
deliberato  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  sentito  il  Senato
Accademico. Il regolamento puo' individuare anche forme  autonome  di
gestione e ne fissa le norme relative. 
    7. Il Regolamento degli studenti e' deliberato dal  Consiglio  di
Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e  il  Consiglio  degli
Studenti. 
    8. I regolamenti e gli accordi riguardanti il  personale  tecnico
amministrativo sono deliberati  e  approvati  come  prescritto  dalla
normativa vigente. 
    9. Il Regolamento in materia di attivita'  svolte  dal  personale
nell'ambito dei rapporti con terzi e'  deliberato  dal  Consiglio  di
Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico. 
    10. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per i
settori di loro competenza, possono  proporre  ulteriori  regolamenti
richiedendone parere all'altro organo.