Art. 4 Diritto allo studio 1. L'Universita', nella consapevolezza della centralita' dello studente, promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, promuovendo iniziative per favorire l'accesso all'istruzione superiore da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. 2. L'Universita' assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti. 3. L'Universita' organizza le attivita' di orientamento, tutorato, informazione e sostegno agli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo e rendendo espliciti i criteri e le forme della valutazione della loro preparazione. L'attivita' di tutorato e' compito istituzionale dei docenti. 4. L'Universita' provvede ad iniziative atte ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilita' verso altri Atenei dell'Unione Europea. 5. L'Universita' pone in essere strumenti idonei a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilita', dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attivita' lavorative. In particolare predispone, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio degli studenti con disabilita'. 6. L'Universita', attraverso gli organi che presiedono all'attivita' didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualita' della didattica. 7. L'Universita', nell'ambito delle proprie finalita' e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di Studio. 8. L'Universita' puo' promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalita' di svolgimento e di riconoscimento nel Regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche. 9. L'Universita' promuove attivita' culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con Enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche. 10. L'Universita' riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalita' dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche. 11. L'Universita' attiva forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno al fine di consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore a quello ordinariamente previsto. 12. L'Universita' promuove, inoltre, l'eccellenza e il merito tra gli studenti iscritti, adottando, nei limiti delle risorse disponibili, opportuni strumenti, anche finanziari. 13. L'Universita' stabilisce il riconoscimento agli studenti di crediti formativi universitari nella quantita' massima di 6 complessivamente, in favore di studenti che svolgano attivita' sportive, culturali o di volontariato riconosciute secondo specifiche modalita' scritte in appositi regolamenti.