Art. 42 Incompatibilita' 1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato. E' fatto altresi' divieto di essere componente di altri Organi Statutari dell'Universita', salvo che del Consiglio di dipartimento, del Consiglio di Corso di Laurea, del Consiglio della Scuola, del Consiglio di Scuola di Specializzazione e dei Consigli relativi ad altre attivita' didattiche. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono ricoprire il ruolo di Direttore di Scuole di Specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Universita' italiane statali, non statali, telematiche. E' fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'Anvur.