(Allegato-art. 42)
                               Art. 42 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1.  I  componenti  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione non  possono  ricoprire  altre  cariche  accademiche,
fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato  Accademico  e
al Consiglio di Amministrazione e per  i  Direttori  di  dipartimento
limitatamente allo stesso Senato. E' fatto altresi' divieto di essere
componente di altri Organi Statutari dell'Universita', salvo che  del
Consiglio di dipartimento, del Consiglio  di  Corso  di  Laurea,  del
Consiglio della Scuola, del Consiglio di Scuola di Specializzazione e
dei Consigli relativi ad altre attivita' didattiche. 
    2. I componenti del Consiglio di  Amministrazione  e  del  Senato
Accademico non possono ricoprire il ruolo di Direttore di  Scuole  di
Specializzazione. Non possono  rivestire  alcun  incarico  di  natura
politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o
far parte del Consiglio di Amministrazione,  del  Senato  Accademico,
del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori  dei  Conti  di
altre Universita' italiane  statali,  non  statali,  telematiche.  E'
fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla  programmazione,  al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero e nell'Anvur.