Art. 43 Norme per il funzionamento degli Organi 1. La mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla meta' dei componenti dell'organo. 2. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le modalita' di funzionamento degli organi collegiali. Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non e' vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.