(Allegato-art. 43)
                               Art. 43 
 
 
               Norme per il funzionamento degli Organi 
 
    1. La mancata designazione o elezione  di  membri  di  un  organo
collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il  numero
dei membri non designati o non eletti sia superiore  alla  meta'  dei
componenti dell'organo. 
    2. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le  modalita'  di
funzionamento degli organi collegiali. 
    Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che  entrano
a far parte degli organi non e' vincolato al numero dei votanti nelle
rispettive elezioni.