(Allegato-art. 44)
                               Art. 44 
 
 
                         Norme di attuazione 
 
    1. Lo Statuto  entra  in  vigore  quindici  giorni  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed
e', altresi', pubblicato sul sito informatico di Ateneo. 
    2. Le  norme  di  attuazione  dello  Statuto  sono  demandate  al
Regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo
Statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il  migliore
perseguimento delle finalita' istituzionali. 
    3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al  comma  2
continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti. 
    Per tutto quanto non specificato nello Statuto e nei  regolamenti
si  applicano  le  norme   disciplinanti   profili   dell'ordinamento
universitario che non contrastino con lo Statuto e con i regolamenti.