Art. 44 Norme di attuazione 1. Lo Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e', altresi', pubblicato sul sito informatico di Ateneo. 2. Le norme di attuazione dello Statuto sono demandate al Regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo Statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il migliore perseguimento delle finalita' istituzionali. 3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti. Per tutto quanto non specificato nello Statuto e nei regolamenti si applicano le norme disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo Statuto e con i regolamenti.