Art. 45 Revisione dello Statuto 1. La revisione e le modifiche dello Statuto sono proposte dal Senato Accademico e dallo stesso deliberate, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Entrambi gli organi devono assumere tali deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.