(Allegato-art. 45)
                               Art. 45 
 
 
                       Revisione dello Statuto 
 
    1. La revisione e le modifiche dello Statuto  sono  proposte  dal
Senato Accademico e dallo stesso deliberate,  con  parere  favorevole
del Consiglio di Amministrazione. Entrambi gli organi devono assumere
tali deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti. 
    Le modifiche dello Statuto entrano  in  vigore  decorsi  quindici
giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.