(Allegato-art. 8)
                               Art. 8 
 
 
                               Rettore 
 
    1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di  legge
e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni generali di
indirizzo,  di   iniziativa,   di   coordinamento   delle   attivita'
scientifiche e didattiche dell'Ateneo. 
    Il Rettore: 
    1.1.  e'   responsabile   del   perseguimento   delle   finalita'
dell'Universita'  secondo  criteri  di  qualita',  nel  rispetto  dei
principi di  efficacia,  efficienza,  trasparenza  e  promozione  del
merito; 
    1.2.  garantisce  il   rispetto   dei   principi   di   autonomia
dell'Universita', di liberta' della didattica e  della  ricerca,  dei
diritti del personale e degli studenti; 
    1.3. garantisce l'osservanza della legge,  dello  Statuto  e  dei
regolamenti; 
    1.4. convoca e presiede il Senato Accademico e  il  Consiglio  di
Amministrazione, coordinandone le  attivita'  e  sovrintendendo  alla
esecuzione delle rispettive deliberazioni; 
    1.5. conclude gli  accordi  in  materia  didattica,  scientifica,
amministrativa, culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua
competenza; 
    1.6. emana lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi  quelli
interni di ciascuna struttura; 
    1.7.   propone   il   documento   di   programmazione   triennale
dell'Ateneo, come previsto dalle norme,  anche  tenendo  conto  delle
proposte e dei pareri del Senato Accademico; 
    1.8. propone  il  bilancio  di  previsione  annuale  e  triennale
dell'Ateneo e il conto consuntivo; 
    1.9. adotta  decreti,  in  casi  di  necessita'  e  urgenza,  per
assumere provvedimenti di competenza  del  Senato  Accademico  o  del
Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli  organi
competenti, di norma, nella prima seduta utile; 
    1.10. propone il  Direttore  Generale,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera n)  della  legge  n.  240  del  2010  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    1.11.  esercita  le  funzioni  di  iniziativa  dei   procedimenti
disciplinari nei  confronti  del  personale  docente  e  ne  cura  lo
svolgimento,  limitatamente   ai   provvedimenti   disciplinari   non
superiori alla censura, secondo le modalita'  previste  dall'art.  10
della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
    1.12. procede, con propri decreti,  all'assunzione  dei  docenti,
all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai  passaggi  di
ruolo  dei  docenti  in  servizio;  inoltre  stipula  contratti   per
attivita' di insegnamento, ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  n.
240/2010; 
    1.13. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo
Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e  ogni  altra
funzione non espressamente attribuita ad altro organo. 
    2. Il Rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio
presso le Universita' italiane. 
    3. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro. 
    4.  Dura  in  carica  per  un  unico  mandato  di  sei  anni  non
rinnovabile. 
    5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano optato o
che optino per il tempo pieno e per i quali  il  numero  di  anni  di
permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo,  sia  almeno
pari alla durata del mandato. 
    6. L'ufficio di Rettore  e'  incompatibile  con  qualsiasi  altra
carica  accademica,  fatta  salva  la  presidenza  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Senato Accademico. 
    7. L'elettorato attivo per la elezione del Rettore e'  costituito
da: 
    7.1 i professori di ruolo; 
    7.2 i ricercatori a tempo indeterminato; 
    7.3 i ricercatori a tempo determinato di cui  all'art.  24  della
legge n. 240/2010; 
    7.4 il personale tecnico e amministrativo, compresi i  Dirigenti,
i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 15%; 
    7.5 la rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea,
di  Laurea  Magistrale  e  dottorato  di  ricerca  nei  Consigli   di
dipartimento, di cui all'art. 21, comma 22 dello Statuto. 
    8. Le elezioni del Rettore si svolgono nei sei  mesi  antecedenti
la scadenza del mandato e vengono indette dal Decano. 
    Tra il sessantesimo e il  trentesimo  giorno  anteriore  la  data
prevista per le elezioni del Rettore sono presentate  le  candidature
che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del  corpo
elettorale. 
    Ciascun candidato rende pubbliche  le  linee  programmatiche  che
intende perseguire nel governo dell'Universita'. 
    9. Il Rettore e'  eletto  nella  prima  votazione  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, nella successiva  votazione  a
maggioranza assoluta dei votanti. 
    10. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema  del
ballottaggio tra i due  candidati  che  nell'ultima  votazione  hanno
riportato il maggiore numero di voti.  In  caso  di  parita'  risulta
eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo  di  professore
di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel  ruolo,  il  candidato
con maggiore anzianita' anagrafica.  In  ognuna  delle  votazioni  si
procede comunque allo spoglio dei voti. 
    11. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore Vicario,
scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o
che optino per il tempo pieno, che  lo  supplisce  in  tutte  le  sue
funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonche',  in
caso di  cessazione  anticipata  dall'ufficio,  fino  all'entrata  in
carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi,  spettano  al  Pro
Rettore Vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della
carica. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore,  il
Decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta  giorni.  Il
Rettore puo' nominare con proprio decreto, tra i docenti, uno o  piu'
Pro Rettori con deleghe specifiche. 
    12. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore  puo'  avvalersi
di Delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati  i
compiti e i settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente
al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. 
    13. Il  Rettore  ha  diritto  a  una  limitazione  dell'attivita'
didattica, ai sensi dell'art.  13,  comma  2  del  DPR  382/80.  Tale
diritto  viene  esercitato  mediante  comunicazione  dell'opzione  al
Senato Accademico e al Consiglio di  Amministrazione,  all'inizio  di
ogni anno accademico.