Art. 8 Rettore 1. Il Rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni generali di indirizzo, di iniziativa, di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche dell'Ateneo. Il Rettore: 1.1. e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita', nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; 1.2. garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', di liberta' della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti; 1.3. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti; 1.4. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attivita' e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni; 1.5. conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, amministrativa, culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza; 1.6. emana lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura; 1.7. propone il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, come previsto dalle norme, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico; 1.8. propone il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo e il conto consuntivo; 1.9. adotta decreti, in casi di necessita' e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta utile; 1.10. propone il Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni; 1.11. esercita le funzioni di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni; 1.12. procede, con propri decreti, all'assunzione dei docenti, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e ai passaggi di ruolo dei docenti in servizio; inoltre stipula contratti per attivita' di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010; 1.13. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altro organo. 2. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Universita' italiane. 3. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro. 4. Dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile. 5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. 6. L'ufficio di Rettore e' incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta salva la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. 7. L'elettorato attivo per la elezione del Rettore e' costituito da: 7.1 i professori di ruolo; 7.2 i ricercatori a tempo indeterminato; 7.3 i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010; 7.4 il personale tecnico e amministrativo, compresi i Dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 15%; 7.5 la rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e dottorato di ricerca nei Consigli di dipartimento, di cui all'art. 21, comma 22 dello Statuto. 8. Le elezioni del Rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal Decano. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del Rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del corpo elettorale. Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Universita'. 9. Il Rettore e' eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella successiva votazione a maggioranza assoluta dei votanti. 10. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di professore di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita' anagrafica. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio dei voti. 11. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore Vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonche', in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi, spettano al Pro Rettore Vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, il Decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Rettore puo' nominare con proprio decreto, tra i docenti, uno o piu' Pro Rettori con deleghe specifiche. 12. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore puo' avvalersi di Delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. 13. Il Rettore ha diritto a una limitazione dell'attivita' didattica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del DPR 382/80. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione dell'opzione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.