(Allegato-art. 9)
                               Art. 9 
 
 
                          Senato accademico 
 
    1. Il Senato  Accademico  e'  l'organo  collegiale  di  indirizzo
politico e programmazione che  opera  per  lo  sviluppo  dell'Ateneo,
esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e  pareri
obbligatori in materia di didattica, di ricerca  e  di  servizi  agli
studenti. 
    2. Il Senato Accademico, in particolare: 
    2.1  formula  proposte  ed   esprime   pareri   obbligatori   per
l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di  Corsi
o altre attivita' didattiche, nonche' di sedi, dipartimenti e Scuole; 
    2.2 approva il Regolamento Generale di Ateneo; 
    2.3   approva,   con   parere   favorevole   del   Consiglio   di
Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di  ricerca,
nonche' il Regolamento Didattico di Ateneo, secondo  quanto  disposto
dal comma 4 dell'art. 39 del presente Statuto; 
    2.4   approva,   con   parere   favorevole   del   Consiglio   di
Amministrazione, il Codice etico dell'Ateneo; 
    2.5 esprime  parere  obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione,
annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; 
    2.6 esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e  borse  di
studio per gli studenti 
    2.7 esprime parere obbligatorio sulla costituzione del Nucleo  di
Valutazione e del Presidio della Qualita'; 
    2.8 ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi  dei  suoi
componenti, a proporre al  corpo  elettorale,  secondo  le  modalita'
regolamentari, mozione di sfiducia al Rettore, non  prima  che  siano
trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 
    2.9 formula  proposte  e  pareri  obbligatori  sul  documento  di
programmazione triennale di Ateneo; 
    2.10 approva le modifiche allo Statuto; 
    2.11 designa i membri esterni del Consiglio  di  Amministrazione,
proposti da apposita Commissione interna, composta da cinque  membri,
di cui fa parte il Rettore; 
    2.12 nomina i componenti del Collegio di disciplina costituito ai
sensi dell'art. 10 della legge 240/2010, previo parere del  Consiglio
di Amministrazione; 
    2.13 decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice
etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza  del  Collegio
di disciplina. 
    3. Il Senato Accademico esercita tutte le  attribuzioni  previste
dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge. 
    4. Il Senato Accademico opera in configurazione ampia  e  secondo
quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del  regio  decreto
n. 674/1924. In particolare per la validita' delle sedute deve essere
prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli  assenti,  anche
se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum
strutturali. 
    5. Il Senato Accademico e' composto da 23 membri. 
    6. I componenti sono i seguenti: 
    a) Il Rettore, che lo presiede; 
    b) I Direttori di dipartimento in numero compreso tra  un  minimo
di 8 e un  massimo  di  10,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  nel
successivo comma 7; 
    c) 2 rappresentanti dei professori di prima fascia, eletti  dagli
appartenenti  alla  fascia,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  nel
successivo comma 7; 
    d) 2 rappresentanti dei  professori  di  seconda  fascia,  eletti
dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto  previsto  nel
successivo comma 7; 
    e) 2 rappresentanti dei ricercatori,  eletti  dagli  appartenenti
alla categoria, tenuto conto di quanto previsto nel successivo  comma
7; 
    f) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo,  eletti
da quest'ultimo; 
    g)  4  rappresentanti  degli  studenti,  eletti  dagli   studenti
regolarmente iscritti all'Ateneo di Parma, di cui 3 iscritti ai Corsi
di Laurea e Laurea Magistrale e 1 iscritto ai corsi di  dottorato  di
ricerca dell'Universita'. 
    7. Qualora il numero dei dipartimenti sia compreso tra  8  e  10,
tutti i Direttori di dipartimento entrano  a  far  parte  del  Senato
Accademico. Qualora il numero dei dipartimenti sia inferiore a  10  e
pari o superiore a 8, ogni posto residuo  rispetto  alla  numerosita'
massima di cui al comma 6 lettera b) e'  attribuito,  nell'ordine,  a
incremento delle componenti di cui al comma 6, lettere  c),  d),  e),
f), partendo dalla lettera f) e  a  salire.  Qualora  il  numero  dei
dipartimenti sia superiore a 10  o  inferiore  a  8,  si  provvede  a
ridefinire la composizione del Senato Accademico,  mediante  modifica
dello Statuto. 
    8. Le rappresentanze dei docenti  nel  Senato  Accademico  devono
garantire, nel rispetto paritario dei diversi  ruoli  (due  ordinari,
due    associati    e    due    ricercatori),    le    macro     aree
scientifico-disciplinari di Ateneo come  di  seguito  indicate:  Area
medico  -  veterinaria  1  rappresentante;  Area   ingegneristica   1
rappresentante;  Area  alimenti  e  farmaco  1  rappresentante;  Area
umanistica 1 rappresentante; Area delle scienze 2 rappresentanti. Con
apposito regolamento, si  definiranno  le  procedure  elettorali  per
l'individuazione delle rappresentanze. 
    9. I membri del Senato Accademico sono nominati con  decreto  del
Rettore per quattro anni, esclusi i Direttori che ne fanno parte  per
il periodo corrispondente alla  loro  carica  e  non  possono  essere
rieletti  consecutivamente  piu'  di  una  volta.  La  rappresentanza
studentesca e' nominata per un massimo di due  anni  rinnovabile  per
una sola volta. 
    10.  L'elettorato  attivo  e  passivo,  per   la   rappresentanza
studentesca, e' attribuito agli iscritti per la  prima  volta  e  non
oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale
e dottorato di ricerca dell'Universita'. 
    11.  I  membri  del  Senato  Accademico  decadono   qualora   non
partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e  termini
previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di
Ateneo e secondo le conseguenti modalita'  previste  dal  regolamento
dell'Organo. 
    12. Alle sedute del Senato partecipano il Pro Rettore  Vicario  e
il Direttore Generale senza diritto di voto.