Art. 9 Senato accademico 1. Il Senato Accademico e' l'organo collegiale di indirizzo politico e programmazione che opera per lo sviluppo dell'Ateneo, esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. 2. Il Senato Accademico, in particolare: 2.1 formula proposte ed esprime pareri obbligatori per l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi o altre attivita' didattiche, nonche' di sedi, dipartimenti e Scuole; 2.2 approva il Regolamento Generale di Ateneo; 2.3 approva, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonche' il Regolamento Didattico di Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 39 del presente Statuto; 2.4 approva, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico dell'Ateneo; 2.5 esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; 2.6 esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti 2.7 esprime parere obbligatorio sulla costituzione del Nucleo di Valutazione e del Presidio della Qualita'; 2.8 ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al corpo elettorale, secondo le modalita' regolamentari, mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 2.9 formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo; 2.10 approva le modifiche allo Statuto; 2.11 designa i membri esterni del Consiglio di Amministrazione, proposti da apposita Commissione interna, composta da cinque membri, di cui fa parte il Rettore; 2.12 nomina i componenti del Collegio di disciplina costituito ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010, previo parere del Consiglio di Amministrazione; 2.13 decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina. 3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni previste dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge. 4. Il Senato Accademico opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del regio decreto n. 674/1924. In particolare per la validita' delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. 5. Il Senato Accademico e' composto da 23 membri. 6. I componenti sono i seguenti: a) Il Rettore, che lo presiede; b) I Direttori di dipartimento in numero compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 10, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7; c) 2 rappresentanti dei professori di prima fascia, eletti dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7; d) 2 rappresentanti dei professori di seconda fascia, eletti dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7; e) 2 rappresentanti dei ricercatori, eletti dagli appartenenti alla categoria, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 7; f) 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti da quest'ultimo; g) 4 rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Parma, di cui 3 iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e 1 iscritto ai corsi di dottorato di ricerca dell'Universita'. 7. Qualora il numero dei dipartimenti sia compreso tra 8 e 10, tutti i Direttori di dipartimento entrano a far parte del Senato Accademico. Qualora il numero dei dipartimenti sia inferiore a 10 e pari o superiore a 8, ogni posto residuo rispetto alla numerosita' massima di cui al comma 6 lettera b) e' attribuito, nell'ordine, a incremento delle componenti di cui al comma 6, lettere c), d), e), f), partendo dalla lettera f) e a salire. Qualora il numero dei dipartimenti sia superiore a 10 o inferiore a 8, si provvede a ridefinire la composizione del Senato Accademico, mediante modifica dello Statuto. 8. Le rappresentanze dei docenti nel Senato Accademico devono garantire, nel rispetto paritario dei diversi ruoli (due ordinari, due associati e due ricercatori), le macro aree scientifico-disciplinari di Ateneo come di seguito indicate: Area medico - veterinaria 1 rappresentante; Area ingegneristica 1 rappresentante; Area alimenti e farmaco 1 rappresentante; Area umanistica 1 rappresentante; Area delle scienze 2 rappresentanti. Con apposito regolamento, si definiranno le procedure elettorali per l'individuazione delle rappresentanze. 9. I membri del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore per quattro anni, esclusi i Direttori che ne fanno parte per il periodo corrispondente alla loro carica e non possono essere rieletti consecutivamente piu' di una volta. La rappresentanza studentesca e' nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta. 10. L'elettorato attivo e passivo, per la rappresentanza studentesca, e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'. 11. I membri del Senato Accademico decadono qualora non partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalita' previste dal regolamento dell'Organo. 12. Alle sedute del Senato partecipano il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale senza diritto di voto.