IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (UE) n. 2267/2015 della Commissione del 24 novembre 2015, la denominazione «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara» riferita alla categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» e' iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle Denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; Provvede: alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2267/2015 del 24 novembre 2015. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 10 dicembre 2015 Il direttore generale: Gatto