Art. 2 
 
 
                Categorie di contribuenti alle quali 
                non si applicano gli studi di settore 
 
  1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si
applicano: 
    a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi  di
cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),  d)
ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  di
ammontare superiore a euro 5.164.569; 
    b) nei confronti delle societa' cooperative, societa'  consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o
associate; 
    c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da  utenti
non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti
stessi; 
    d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti  le  attivita'
di cui allo studio di settore WG77U. 
  2.  Per  gli  studi  di  settore  WG40U  e  WG69U,  ai  fini  della
determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi
di settore, di cui alla lettera a)  del  comma  1,  i  ricavi  devono
essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti  delle  esistenze
iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e  93  del  testo  unico
delle imposte sui redditi.