IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante:
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e,   in
particolare, l'articolo 33 il quale,  al  comma  1,  prevede  che  le
stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori  possono  acquisire
lavori,  servizi  e  forniture  facendo   ricorso   a   centrali   di
committenza; 
  Visto l'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che istituisce l'Anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti  operante
presso l'Autorita' per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture; 
  Visto l'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23  giugno  2014,  n.
89, il quale prevede l'istituzione, nell'ambito  dell'Anagrafe  unica
delle  stazioni  appaltanti,  operante  presso  l'Autorita'  per   la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture,  di
un elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e
una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora  costituita
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nonche' altri soggetti che svolgono  attivita'  di  centrale  di
committenza  in  possesso  degli  specifici  requisiti  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,
il quale prevede, altresi',  che,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  e'  istituito  il  Tavolo   tecnico   dei   soggetti
aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e
ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; 
  Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,
il quale prevede che con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,   sentita
l'Autorita' per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di
analisi del Tavolo  dei  soggetti  aggregatori  e  in  ragione  delle
risorse messe a disposizione  ai  sensi  del  comma  9  del  presente
articolo, sono individuate le categorie di beni e di servizi  nonche'
le soglie al superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali,
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  nonche'  loro
consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario  nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti  aggregatori  per  lo
svolgimento delle relative procedure; 
  Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014,  n.  89,
che, al fine  di  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di
beni e servizi relativi alle categorie e soglie da  individuarsi  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui   al
precedente comma 3, istituisce  il  Fondo  per  l'aggregazione  degli
acquisti di beni e servizi destinato al finanziamento delle attivita'
svolte dai soggetti aggregatori, con la dotazione di  10  milioni  di
euro per l'anno 2015 e di  20  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2016,   prevedendo   che   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono   stabiliti   i   criteri   di
ripartizione delle risorse del Fondo; 
  Visto l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.
114,  i  quali  prevedono  la  soppressione  dell'Autorita'  per   la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e  il
trasferimento dei  compiti  e  delle  funzioni  dalla  stessa  svolti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
novembre  2014,  di  attuazione  dell'articolo  9,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
con legge 23 giugno 2014,  n.  89,  che  definisce  i  requisiti  per
l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
novembre  2014,  di  attuazione  dell'articolo  9,   comma   2,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
con legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei
soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attivita' e  le  modalita'
operative; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' nazionale anticorruzione  del
23 luglio 2015, con la quale l'Autorita' ha proceduto  all'iscrizione
nell'elenco dei soggetti  in  possesso  dei  requisiti  indicati  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'11  novembre
2014,  nonche'  dei  soggetti  facenti  parte  dell'elenco  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto l'articolo 2, comma 109, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati
gli articoli 5  e  6  della  legge  30  novembre  1989,  n.  386;  in
conformitacon quanto disposto dall'articolo 8, comma 1,  lettera  f),
della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  sono  comunquefatti  salvi  i
contributierarialiin essere sulle rate di  ammortamento  di  mutui  e
prestitiobbligazionari   accesi   dalle    province    autonome    di
TrentoediBolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Viste le circolari  dell'Agenzia  delle  entrate  n.  34/E  del  21
novembre 2013 e n. 20/E dell'11 maggio 2015; 
  Considerato che, tra i compiti  del  Tavolo  tecnico  dei  soggetti
aggregatori, come previsti dal decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 novembre  2014,  sono  ricompresi,  tra  l'altro,
quelli   di   supporto   tecnico   strategico   ai    programmi    di
razionalizzazione della spesa dei soggetti aggregatori; 
  Considerato che, al fine  di  consentire  l'avvio  delle  attivita'
dirette alla  realizzazione  degli  interventi  di  razionalizzazione
della spesa attraverso i soggetti  aggregatori,  occorre  individuare
criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  per  l'aggregazione
degli acquisti  di  beni  e  servizi  che  consentano  di  supportare
l'attivazione degli strumenti di spending review; 
  Ritenuto  opportuno  procedere,  in  fase  di   prima   attuazione,
all'individuazione   di   criteri   di   ripartizione    del    Fondo
esclusivamente  per  l'anno  2015,  rinviando  a  successivo  decreto
l'individuazione di criteri, per l'anno 2016, che tengano conto anche
della programmazione relativa alle  categorie  merceologiche  e  alle
soglie  che  saranno  individuate  nel  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri da adottare  in  attuazione  dell'articolo  9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Ritenuto, pertanto, in fase di prima attuazione, di procedere,  per
l'anno 2015, alla definizione di criteri di  ripartizione  del  Fondo
che tengano conto  del  differente  grado  di  maturita'  di  ciascun
soggetto  aggregatore,  misurato  attraverso:   il   riferimento   al
contributo alle attivita' di analisi e di armonizzazione dei piani di
acquisto nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;  il
riferimento  alle  iniziative  di  acquisto  bandite   nel   triennio
2012-2014; il riferimento alla pianificazione  per  gli  acquisti  di
beni e servizi rientranti nelle categorie  merceologiche  oggetto  di
proposta del Tavolo tecnico relativamente all'emanazione del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, per l'anno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Criteri di ripartizione del Fondo 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma  9,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono stabiliti, per l'anno  2015,  i
criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo  per  l'aggregazione
degli acquisti di beni e servizi, istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. A valere sulle disponibilita' del Fondo per l'aggregazione degli
acquisti di beni e servizi, per  l'anno  2015,  la  dotazione  di  10
milioni di euro  e'  ripartita  a  favore  dei  soggetti  aggregatori
secondo i criteri di seguito indicati: 
    a) 55% del Fondo, in parti uguali, tra i soggetti aggregatori con
piu' elevato livello di aggregazione della spesa, che: 
      i. abbiano fornito  un  contributo  operativo  nelle  attivita'
propedeutiche  a  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della spesa di cui all'articolo  9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  con  particolare  riferimento
all'analisi della spesa oggetto dei  programmi  di  razionalizzazione
finalizzati, attraverso la raccolta ed  analisi  delle  informazioni,
alla individuazione delle categorie merceologiche  e  delle  relative
soglie di obbligatorieta', nonche' all'armonizzazione dei piani delle
iniziative di acquisto; 
      ii. e abbiano bandito, nel  triennio  2012-2014  iniziative  di
acquisto per un valore uguale o superiore a un miliardo di euro; 
      iii. e abbiano pubblicato  bandi  nel  2015  o  pianificato  la
pubblicazione di bandi per il 2016, nel complesso, di almeno  5  gare
del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie
merceologiche oggetto della proposta del Tavolo tecnico relativamente
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66; 
    b) 40% del Fondo, in parti uguali,  tra  i  soggetti  aggregatori
che: 
      i. abbiano fornito  un  contributo  operativo  nelle  attivita'
propedeutiche  a  garantire  la  realizzazione  degli  interventi  di
razionalizzazione della spesa di cui all'articolo  9,  comma  3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  con  particolare  riferimento
all'analisi della spesa oggetto dei  programmi  di  razionalizzazione
finalizzati, attraverso la raccolta ed  analisi  delle  informazioni,
alla individuazione delle categorie merceologiche  e  delle  relative
soglie di obbligatorieta', nonche' all'armonizzazione dei piani delle
iniziative di acquisto; 
      ii. e abbiano  pubblicato  bandi  nel  2015  o  pianificato  la
pubblicazione di bandi per il 2016, nel complesso, di almeno  1  gara
del valore unitario superiore alla soglia comunitaria nelle categorie
merceologiche oggetto della  proposta  del  Tavolo  tecnico  relativa
all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66; 
    c) 5% del Fondo a Consip e altri soggetti aggregatori che abbiano
svolto attivita'  di  supporto  al  Tavolo  tecnico  con  particolare
riferimento alle attivita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014  inerenti:
la gestione  dei  flussi  informativi  e  dei  dati  provenienti  dai
soggetti aggregatori,  all'interno  dell'apposita  sezione  "Soggetti
aggregatori"  del  portale  http://www.acquistinretepa.it/,   nonche'
l'individuazione degli indicatori per il monitoraggio delle attivita'
e dei risultati dell'aggregazione degli acquisti. 
    3. L'accesso da parte dei soggetti aggregatori alle quote di  cui
ai punti a) e b) del precedente comma e' da intendersi alternativo.