IL MINISTRO 
                         DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 e in particolare  l'art.  28,
commi 1, 2 e 9; 
  Vista la legge 26  febbraio  1987,  n.  49  e  in  particolare  gli
articoli 31 e 32, come modificati dalla legge 29 agosto 1991, n. 288; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e in  particolare
l'art. 9, commi 1 e 2; 
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  503,
come integrato dall'art. 14 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724,
dall'art. 34, comma 1,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448  e
dall'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314; 
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  del  17  settembre
2002, relativo alla "Determinazione dei  compensi  convenzionali  dei
volontari  e  cooperanti  delle  organizzazioni   non   governative",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20
novembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  2
dicembre  2014,  che  fissa  nella  misura  dell'1,1%  l'aumento   di
perequazione  automatica  da  attribuire  alle   pensioni,   in   via
definitiva, per l'anno 2014 e nella misura dello  0,3%  l'aumento  di
perequazione  automatica  da  attribuire  alle   pensioni,   in   via
previsionale, per l'anno 2015; 
  Considerato che, sulla base dei succitati decreti interministeriali
del  17  settembre  2002  e  del  20  novembre   2014,   i   compensi
convenzionali per i volontari in servizio civile di cui  all'art.  31
della legge n. 49 del 1987 e per i  cooperanti  delle  organizzazioni
non governative di cui  all'art.  32  della  legge  n.  49  del  1987
risultano determinati, per l'anno 2015, rispettivamente  nella  somma
di € 849,40 e di € 1.519,67; 
  Considerato  che  i  contratti  gia'  in  corso  di   volontari   e
cooperanti, stipulati e registrati ai sensi degli articoli  31  e  32
della legge n.  49  del  1987,  coesisteranno  nella  fase  di  prima
applicazione della riforma  della  cooperazione  internazionale  allo
sviluppo con i contratti regolati dall'art. 28, commi 1  e  2,  della
legge n. 125 del 2014; 
  Considerata l'opportunita' di  evitare  disparita'  di  trattamento
fiscale, previdenziale e assicurativo fra contratti di natura simile; 
  Ritenuto che, ai soli fini fiscali previdenziali e assicurativi, il
personale di cui all'art. 28, comma 1 della legge  n.  125  del  2014
possa  essere  assimilato  ai  cooperanti  delle  organizzazioni  non
governative di cui all'art. 32 della legge n. 49 del 1987; 
  Ritenuto che, ai soli fini fiscali previdenziali e assicurativi, il
personale impiegato a titolo volontario ai sensi dell'art. 28 comma 2
della legge n. 125 del 2014 possa essere assimilato ai  volontari  in
servizio civile di cui all'art. 31 della legge n. 49 del 1987; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dal periodo di paga in corso nel mese  successivo  alla
pubblicazione   del   presente   decreto,   gli   obblighi   fiscali,
previdenziali  e  assicurativi  discendenti  dal  contratto  con   il
personale impiegato all'estero nelle attivita' di  cooperazione  allo
sviluppo sono commisurati ai seguenti compensi convenzionali mensili: 
    personale di cui all'art. 28, comma 1  della  legge  n.  125  del
2014: 1.519,67 euro; 
    personale di cui all'art. 28, comma 2  della  legge  n.  125  del
2014, impiegato a titolo volontario: 849,40 euro.