Art. 2 
 
  I  compensi  convenzionali  di  cui  all'art.  1   sono   aumentati
annualmente  della  stessa  misura  percentuale  e  con   la   stessa
decorrenza degli aumenti a titolo di  perequazione  automatica  delle
pensioni, di cui all'art. 11  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503 e successive modificazioni e integrazioni.