Art. 10 
 
 
            Separazione tra proprieta' e diritto di voto 
 
  1. Le  imprese,  nel  caso  di  separazione  tra  proprieta'  delle
partecipazioni ed esercizio dei diritti ad esse connessi, sono tenute
agli obblighi del presente regolamento sia  nel  caso  in  cui  siano
titolari del diritto di voto, sia in quello  in  cui  siano  titolari
delle partecipazioni.