Art. 11 Fattispecie soggette a comunicazione preventiva e ad autorizzazione 1. L'assunzione di partecipazioni consistenti e' soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16. 2. L'assunzione di partecipazioni non consistenti e' soggetta ai seguenti obblighi: a) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente; b) comunicazione preventiva per l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa non finanziaria. 3. L'assunzione del controllo o dell'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato terzo non equivalente, e' soggetta all'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 12. 4. Qualora l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole, di cui al comma 3, dia luogo ad una partecipazione consistente, non si applica il comma 1 ma l'operazione e' soggetta all'obbligo di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 12.