Art. 11 
 
 
 Fattispecie soggette a comunicazione preventiva e ad autorizzazione 
 
  1.  L'assunzione  di   partecipazioni   consistenti   e'   soggetta
all'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 16. 
  2. L'assunzione di partecipazioni non consistenti  e'  soggetta  ai
seguenti obblighi: 
    a) comunicazione preventiva  per  l'assunzione  del  controllo  o
dell'influenza  notevole  in  un'impresa  di   assicurazione   e   di
riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con  sede
legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente; 
    b) comunicazione preventiva  per  l'assunzione  del  controllo  o
dell'influenza notevole in un'impresa non finanziaria. 
  3.  L'assunzione  del  controllo  o  dell'influenza   notevole   in
un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in  un  ente
finanziario o creditizio con sede  legale  in  uno  Stato  terzo  non
equivalente, e' soggetta all'obbligo di autorizzazione preventiva  ai
sensi dell'art. 12. 
  4. Qualora l'assunzione del controllo o dell'influenza notevole, di
cui al comma 3, dia luogo ad una partecipazione consistente,  non  si
applica il  comma  1  ma  l'operazione  e'  soggetta  all'obbligo  di
autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 12.