Art. 12 Fattispecie da autorizzare 1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, che intendono acquisire le partecipazioni di cui all'art. 11, commi 3 e 4 sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione dell'IVASS. 2. Nel caso in cui la partecipazione di cui al comma 1 sia acquisita tramite una societa' controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, e' inviata all'IVASS un'unica richiesta di autorizzazione preventiva dalla societa' di cui all'art. 210, comma 2, del Codice unitamente alle valutazioni di cui all'art. 8 e secondo le modalita' di cui all'art. 13. 3 L'autorizzazione e' richiesta anche per l'assunzione del controllo di una societa' tramite la sottoscrizione di azioni connessa alla conversione delle obbligazioni o tramite l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni. Gli obblighi autorizzativi non riguardano invece le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni di altre societa'.