Art. 12 
 
 
                     Fattispecie da autorizzare 
 
  1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, che  intendono  acquisire
le partecipazioni di cui all'art. 11, commi  3  e  4  sono  tenute  a
chiedere la preventiva autorizzazione dell'IVASS. 
  2. Nel caso in  cui  la  partecipazione  di  cui  al  comma  1  sia
acquisita  tramite  una  societa'  controllata  che  sia  anche  essa
sottoposta ai medesimi obblighi di cui al  presente  Regolamento,  e'
inviata all'IVASS un'unica  richiesta  di  autorizzazione  preventiva
dalla societa' di cui all'art. 210, comma 2,  del  Codice  unitamente
alle valutazioni di cui all'art. 8 e  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 13. 
  3  L'autorizzazione  e'  richiesta  anche  per   l'assunzione   del
controllo  di  una  societa'  tramite  la  sottoscrizione  di  azioni
connessa alla conversione delle obbligazioni  o  tramite  l'esercizio
dei diritti all'acquisto di azioni. Gli  obblighi  autorizzativi  non
riguardano invece le operazioni di sottoscrizione o  acquisizione  di
obbligazioni  convertibili  o  di  altri  titoli  che  diano  diritto
all'acquisto di azioni di altre societa'.