Art. 13 
 
 
                      Istanza di autorizzazione 
 
  1. L'istanza di autorizzazione e'  trasmessa  all'IVASS  una  volta
assunta  la  relativa  decisione  da  parte  degli  organi  aziendali
competenti e prima del perfezionamento dell'operazione. Gli eventuali
contratti o atti da cui deriva l'acquisizione della partecipazione  o
l'assunzione  dell'impegno  all'acquisizione  stessa  prevedono   che
l'efficacia   degli    stessi    sia    subordinata    al    rilascio
dell'autorizzazione dell'IVASS. 
  2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1  e'  preceduta  da
un'informativa di sintesi in forma scritta che contiene gli  elementi
essenziali e  gli  obiettivi  dell'operazione  da  rendere  all'IVASS
immediatamente, non appena assunta la  relativa  decisione  da  parte
degli organi aziendali competenti. 
  3. L'istanza di autorizzazione di  cui  al  comma  1  contiene  gli
elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 1. 
  4. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, che  intendono  acquisire
una  partecipazione  di  controllo,   all'atto   della   istanza   di
autorizzazione verificano il possesso delle condizioni  previste  dal
codice e dalle relative disposizioni di attuazione  per  l'assunzione
della qualifica di capogruppo  di  un  gruppo.  Tali  verifiche  sono
effettuate ai fini dell'applicazione dell'art. 210-ter e seguenti del
Codice. 
  5. Al procedimento di autorizzazione si applica la  disciplina  del
regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.