Art. 14 Criteri per l'autorizzazione 1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa istante e del gruppo, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilita', sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'IVASS: a) tiene conto della natura dell'attivita' svolta e dell'andamento gestionale della societa' acquisita, dell'influenza dell'operazione sulla struttura patrimoniale dell'impresa controllante o partecipante e sul rischio di concentrazione degli investimenti; b) tiene conto degli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari e associativi, tra l'impresa controllante o partecipante e le societa' di cui si intende acquisire il controllo o l'influenza notevole e altri soggetti, anche non soci, e valuta ogni altro elemento idoneo ad incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, o del gruppo; c) tiene conto dell'esistenza di eventuali patti di sindacato di voto o comunque di accordi tra soci, anche in corso di stipulazione, che consentono all'impresa il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o che comunque hanno per effetto l'esercizio concertato del diritto di voto nella societa' di cui si intende acquisire il controllo. A tal fine rilevano anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di societa' che sono poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo della societa' in questione.