Art. 14 
 
 
                    Criteri per l'autorizzazione 
 
  1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni
atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa istante  e
del gruppo, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla
stabilita', sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati. 
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'IVASS: 
    a)   tiene   conto   della   natura   dell'attivita'   svolta   e
dell'andamento gestionale della  societa'  acquisita,  dell'influenza
dell'operazione    sulla    struttura    patrimoniale    dell'impresa
controllante o partecipante e sul  rischio  di  concentrazione  degli
investimenti; 
    b) tiene  conto  degli  eventuali  legami  di  qualsiasi  natura,
inclusi quelli familiari e associativi, tra l'impresa controllante  o
partecipante e le societa' di cui si intende acquisire il controllo o
l'influenza notevole e altri soggetti, anche non soci, e valuta  ogni
altro elemento idoneo ad incidere  sulla  sana  e  prudente  gestione
dell'impresa di cui all'art. 3, comma 1, o del gruppo; 
    c) tiene conto dell'esistenza di eventuali patti di sindacato  di
voto o comunque di accordi tra soci, anche in corso di  stipulazione,
che consentono all'impresa il controllo della maggioranza dei diritti
di voto ovvero conferiscono il diritto  di  nominare  o  revocare  la
maggioranza degli amministratori o che  comunque  hanno  per  effetto
l'esercizio concertato del diritto di voto nella societa' di  cui  si
intende acquisire il controllo. A tal fine rilevano anche i sindacati
di voto aventi ad oggetto azioni o quote di societa' che sono poste a
qualsiasi livello  della  catena  partecipativa  di  controllo  della
societa' in questione.