Art. 15 Obblighi d'informativa all'IVASS 1. Se l'operazione autorizzata non e' realizzata entro il termine indicato nella istanza di autorizzazione, l'impresa informa tempestivamente l'IVASS delle ragioni per le quali l'operazione non e' stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento. L'IVASS tiene conto di tale informativa al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di sospensione o revoca dell'autorizzazione. 2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione, nonche' ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta sono tempestivamente comunicati all'IVASS.