Art. 15 
 
 
                  Obblighi d'informativa all'IVASS 
 
  1. Se l'operazione autorizzata non e' realizzata entro  il  termine
indicato  nella  istanza   di   autorizzazione,   l'impresa   informa
tempestivamente l'IVASS delle ragioni per le quali  l'operazione  non
e'  stata  realizzata  e  dell'intenzione  o  meno  di   portarla   a
compimento.  L'IVASS  tiene  conto  di  tale  informativa   al   fine
dell'eventuale  esercizio  dei  poteri  di   sospensione   o   revoca
dell'autorizzazione. 
  2. Ogni atto e fatto che modifichi le  informazioni  rese  ai  fini
dell'autorizzazione, nonche' ogni ulteriore circostanza significativa
riguardante la partecipazione assunta sono tempestivamente comunicati
all'IVASS.