Art. 16 
 
 
              Fattispecie da comunicare preventivamente 
 
  1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, che intendono assumere le
partecipazioni di cui all'art. 11, commi 1  e  2,  inviano  all'IVASS
un'informativa in forma scritta, in merito agli  elementi  essenziali
ed agli obiettivi dell'operazione,  una  volta  assunta  la  relativa
decisione da parte degli organi aziendali  competenti  ed  almeno  60
giorni prima del perfezionamento dell'operazione. 
  2.  Le  imprese  di  cui  comma  1  che  intendono  acquisire   una
partecipazione di controllo, all'atto della comunicazione  preventiva
verificano il possesso delle condizioni previste dal codice  e  dalle
relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della  qualifica
di capogruppo di un gruppo. Tali verifiche sono  effettuate  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 210-ter e seguenti del codice. 
  3. Nel caso in cui la  partecipazione  sia  acquisita  tramite  una
societa' controllata  che  sia  anche  essa  sottoposta  ai  medesimi
obblighi  di  cui  al  presente  regolamento,  e'  inviata  all'IVASS
un'unica comunicazione dalla societa' di cui all'art. 210,  comma  2,
del codice unitamente alle valutazioni di cui all'art. 8.