Art. 16 Fattispecie da comunicare preventivamente 1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, che intendono assumere le partecipazioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2, inviano all'IVASS un'informativa in forma scritta, in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione, una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti ed almeno 60 giorni prima del perfezionamento dell'operazione. 2. Le imprese di cui comma 1 che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della comunicazione preventiva verificano il possesso delle condizioni previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione dell'art. 210-ter e seguenti del codice. 3. Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita tramite una societa' controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente regolamento, e' inviata all'IVASS un'unica comunicazione dalla societa' di cui all'art. 210, comma 2, del codice unitamente alle valutazioni di cui all'art. 8.