Art. 18 Obblighi d'informativa all'IVASS 1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'art. 16 non e' realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'IVASS delle ragioni per le quali l'operazione non e' stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento. 2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonche' ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta, sono tempestivamente comunicati all'IVASS.