Art. 18 
 
 
                  Obblighi d'informativa all'IVASS 
 
  1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'art. 16
non e' realizzata entro  il  termine  indicato  nella  comunicazione,
l'impresa informa tempestivamente l'IVASS delle ragioni per le  quali
l'operazione non e' stata realizzata  e  dell'intenzione  o  meno  di
portarla a compimento. 
  2. Ogni atto e fatto che modifichi le  informazioni  rese  ai  fini
della comunicazione, nonche' ogni ulteriore circostanza significativa
riguardante   la   partecipazione   assunta,   sono   tempestivamente
comunicati all'IVASS.