Art. 19 
 
 
                      Comunicazioni successive 
 
  1. Oltre ai relativi obblighi di comunicazione e di  autorizzazione
preventiva, le imprese di cui all'art.  3,  comma  1,  comunicano  le
partecipazioni  di  cui  all'art.   11   mediante   la   reportistica
trimestrale di  cui  all'art.  6,  lettera  e),  del  regolamento  di
esecuzione (UE) della Commissione in materia di  presentazione  delle
informazioni alle autorita' di vigilanza.