Art. 19 Comunicazioni successive 1. Oltre ai relativi obblighi di comunicazione e di autorizzazione preventiva, le imprese di cui all'art. 3, comma 1, comunicano le partecipazioni di cui all'art. 11 mediante la reportistica trimestrale di cui all'art. 6, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza.