Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 - e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; b) «Atti delegati»: il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione; c) «Autorita' competenti rilevanti»: le Autorita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; d) «Partecipazioni consistenti»: le partecipazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento individuate dall'IVASS ai sensi dell'art. 79, comma 3-ter, del codice; e) «Stato terzo non equivalente»: Stato per il quale non e' stato riconosciuto il regime equivalente ai sensi degli articoli 214-ter e 220-quinquies del codice.