Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni  dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209  -  come  modificato
dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74  -  e  dal  regolamento
delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per: 
    a) «Codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
    b) «Atti delegati»: il regolamento delegato  (UE)  2015/35  della
Commissione; 
    c) «Autorita' competenti rilevanti»: le Autorita' di cui all'art.
1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.
142; 
    d)  «Partecipazioni  consistenti»:  le  partecipazioni   di   cui
all'art. 7 del presente regolamento individuate dall'IVASS  ai  sensi
dell'art. 79, comma 3-ter, del codice; 
    e) «Stato terzo non equivalente»: Stato per il quale non e' stato
riconosciuto il regime equivalente ai sensi degli articoli 214-ter  e
220-quinquies del codice.